
"Pur avendo Italia On Line s.r.l. predisposto un servizio di segnalazione per eventuali abusi da parte degli utenti, R.T.I. s.p.a. ha invece proceduto ad inviare una diffida del tutto generica in base alla quale sarebbe stato impossibile identificare gli specifici filmati contestati in ragione dell'enorme numero di video inviati quotidianamente dagli utenti" Cosi' IOL, ma il Giudice non lo ritiene sufficiente. Il testo al link indicato CONTRA invece: Filtraggio dei contenuti e diritto d'autore | massimotavella.com http://bit.ly/m3YECe #legalgeek le conclusioni dell'Avvocato Generale Segue un estratto dalle 53 pagine della sentenza: "Italia On Line s.r.l. era stata peraltro diffidata dall'attrice a rimuovere detti filmati, senza che alcuna iniziativa fosse stata a tale proposito adottata dalla stessa, sicché essa - che svolgerebbe, secondo parte attrice un'attività non di mero hosting bensì quella più ampia di. content provider - sarebbe stata dolosamente inadempiente agli obblighi di diligenza su di essa incombenti pur avendo avuto contezza del contenuto illecito di materiali inviati da utenti. A tale proposito va altresì rilevato come segnalato dalla stessa convenuta - che Italia On Line s.r.l. ha predisposto un servizio ("segnala abuso"), visibile come link sotto ogni video pubblicato in rete, che consente al visitatore dì segnalare al prestatore del servizio l'eventuale illiceità del contenuto immesso dall'utente e consente alla redazione di verificare la segnalazione stessa e di provvedere alla eventuale rimozione del materiale stesso. Anche la predisposizione di tale servizio da parte della convenuta pare confermare che essa, assumendosi direttamente un autonomo onere di controllo - sia pure successivo all'immissione dei contenuti - sulla liceità del materiale pubblicato, si ponga su di un piano diverso da quello del semplice fornitore di hosting, che sarebbe tenuto alla rimozione del contenuto solo dietro ordine dell'autorità in base all'art. 16 D.Lgsvo 70/03. ... Nel circoscrivere l'esame della fattispecie all'ipotesi dell'art. 16 D.Lgsvo 70/03 - in cui cioè il prestatore di servizi fornisca al destinatario del servizio uno spazio di memoria sui propri server nel quale immettere e memorizzare contenuti (hosting) - va richiamato il tenore della Direttiva 2000131/CE, di cui il D.Lgsvo 70/03 costituisce recepimento nell'ordinamento interno, che nel suo considerando 42) afferma che le deroghe alla responsabilità ivi stabilite "riguardano esclusivamente il caso in cui l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, che implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione non conosce né controlla /e informazioni trasmesse o memorizzate".
21.06.2011 Spataro
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