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Motori di ricerca 05.04.2011    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Suggerimenti nei motori di ricerca: condanna per diffamazione Trib. Milano, ord., 24 marzo 2011, Pres. Bichi, Rel. Padova

Personaedanno pubblica una sentenza interessantissima sulla funzione di suggerimento dei motori di ricerca
Spataro

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Indice generato dai software di IusOnDemand
su studi di legal design e analisi testuali e statistiche

P

Personaedanno.it pubblica una decisione in sede di cautelare interessantissima con l'ottimo commento di Sabrina Peron, al link sotto indicato.

Il caso è semplice: durante la ricerca vi sono motori di ricerca che suggeriscono ricerche mentre si scrive la parola da cercare.

Il suggerimento di termini affini viene proposto in tempo reale.

Il meccanismo di affinità è un algoritmo.

Il tribunale per questo non applica la direttiva ecommerce sugli ugc, in quanto è un servizio prodotto dal gestore del motore di ricerca e non contenuti degli utenti.

In ogni caso vi è stata contestazione scritta da parte del titolare alla quale il gestore non ha dato seguito.

Segue il testo della sentenza ma la ricostruzione del caso, disponibile su Personaedanno.it ad opera di Sabrina Peron merita una attenta lettura.

Qui merita una riflessione il punto centrale della decisione.

Il motore di ricerca dichiara che i suggerimenti sono il frutto di un algoritmo che elabora le ricerche degli utenti.

Non contenuti propri: le ricerche degli utenti.

Il Tribunale afferma che invece Google risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale perchè ha un software automatico, disapplicando la normativa ecommerce.

E' evidente che la ricostruzione giuridica esclude la normativa ecommerce perchè i motori di ricerca sono database, la cui titolarità è tutta del motore di ricerca.

Non si parla qui del motore di ricerca: è incontestato che non vi sono risultati diffamanti.

Qui si parla di un servizio accessorio: quello dei suggerimenti, basato non su contenuti di Google, ma su contenuti degli utenti (mentre cercano sul database) elaborati (necessariamente) da un algoritmo.

In poche parole l'attività di ricerca degli utenti genera dei contenuti usati dall'algoritmo di Google.

Il Tribunale prende atto che è cosi'. Ciò nonostante ritiene che non si applichi la direttiva ecommerce.

"Ed è proprio questo il meccanismo di operatività del software messo a punto da ZZ che determina il risultato rappresentato dagli abbinamenti che costituiscono previsioni o percorsi possibili di ricerca e che appaiono all'utente che inizia la ricerca digitando le parole chiave. Dunque è la scelta a monte e l'utilizzo di tale sistema e dei suoi particolari meccanismi di operatività a determinare — a valle - l' addebitabilità a ZZ dei risultati che il meccanismo così ideato produce; con la sua conseguente responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) per i risultati eventualmente lesivi determinati dal meccanismo di funzionamento di questo particolare sistema di ricerca."

Come dire: colpa del libraio se si rifornisce dal grossista di libri con contenuti diffamatori.

Che è quello che la normativa ecommerce esclude come responsabilità fino a contestazione.

Torniamo al tema di sempre: quello della responsabilità per i contenuti su internet. Comincio a pensare che non si finirà mai.

 

 

TRIBUNALE DI MILANO

Il Collegio, Presidente Roberto Bichi, Maria Luisa Padova Giudice relatore, Orietta Miccichè Giudice, sciogliendo la riserva che precede,

osserva

Il sig. ha proposto ricorso in via d'urgenza esponendo:

1) di essere un imprenditore del settore finanziario che si occupa, tra l'altro, di organizzare corsi formativi in materia finanziaria e di pubblicizzare la maggior parte delle sue attività tramite la rete internet,

2) di avere verificato che — utilizzando come motore di ricerca ZZ — non appena veniva digitato il nome o tramite il servizio "suggest search" ("ricerche correlate") il sito web suggeriva di includere nella ricerca anche le parole "truffa" o "truffatore".

Ritenendo il ricorrente che l'abbinamento al proprio nome di tali parole costituisca un suggerimento non solo falso, ma anche diffamatorio e dunque lesivo del suo onore, della sua immagine e della sua reputazione sia personale che professionale, ha chiesto al Tribunale di ordinare alla società resistente ZZ Inc. la rimozione dal proprio software "suggest" dell'associazione tra il proprio nome

e le parole "truffa" e "truffatore", con fissazione di un risarcimento per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'ordine del giudice.

Il ricorrente evidenzia che "ZZ suggest search" (pag. 4 del ricorso) "rappresenta un servizio che, ricorrendo ad algoritmi matematici che operano in modo automatico, suggerisce all'utente termini o frasi da ricercare relativamente alle parole chiave inserite da quest'ultimo. In particolare, non appena viene digitata la prima parte del nome, come nel nostro caso " t" o

tr"(uno degli aspetti maggiormente presenti nei corsi e nelle pubblicazioni del ricorrente è l'attività di " trading"), il software automatico apre una tendina sulla barra di digitazione che suggerisce di includere nella ricerca termini come "truffa" o "truffatore", ritenendo che si tratti dei risultati delle ricerche che hanno avuto la maggiore popolarità tra gli utenti". Ciò accade anche solo digitando il nome del ricorrente.

A tale proposito quest'ultimo evidenzia come nel caso di specie le informazioni di cui si discute non siano quelle direttamente memorizzate sul server, bensì siano frutto dell'intervento su di esse operato da un software creato appositamente da ZZ per facilitare la ricerca da parte degli utenti.

Lamenta il sig. non già la mancata adozione ad opera di ZZ di filtri preventivi — da inserire nel software - idonei ad impedire il verificarsi di abbinamenti di parole o comunque di suggerimenti inappropriati e lesivi dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, ma il fatto che la resistente non abbia comunque provveduto ex post ad intervenire sul sistema per eliminare l' abbinamento censurato.

Perciò — in linea di diritto - il ricorrente riconduce la responsabilità di ZZ per tale condotta, al principio generale ricavabile dalla direttiva europea 2001/31 e dagli art. 15 e 16 del D. Lgs. 70/03 in virtù dei quali l' "host provider non è considerato responsabile delle informazioni fornite solo ed esclusivamente se dimostra: a) di non essere stato effettivamente a conoscenza dell'illiceità delle informazioni fornite; b) di aver provveduto tempestivamente alla rimozione di tali informazioni non appena ne sia venuto a conoscenza.". ZZ invece ha omesso l'intervento doverosamente correttivo, nonostante l'espressa e specifica segnalazione inviatale dal legale del in relazione all'abbinamento diffamatorio in oggetto. In ogni caso il ricorrente invoca la responsabilità extracontrattuale di controparte ai sensi dell'art. 2043 c.c. , avendo avuto ZZ "l'obbligo giuridico di adoperarsi con tutti gli strumenti possibili al fine di far cessare la condotta diffamatoria" (pag. 9 del ricorso).

In prime cure la resistente ha contestato la fondatezza del ricorso evidenziando come essa "si limita a fornire una piattaforma di hosting, di per sé "neutra" e che può essere potenzialmente lesiva solo in virtù dei contenuti eventualmente illeciti immessi da terzi" e dunque non addebitabili alla resistente. Infatti tramite la funzionalità (servizio) di ZZ Web Search denominata Suggest/Autocomplete il motore di ricerca è costituito da un software, creato da ZZ, che opera secondo un algoritmo matematico che procede su basi puramente statistiche ed automatiche, diffusamente descritte alle pagg. da 5 a 11 della memoria di costituzione della resistente. ZZ perciò non compie alcuna "condivisione" dei contenuti delle pagine web (il cui contenuto è e resta nella responsabilità dei terzi utenti), "né vi è alcun preventivo intervento "umano" di ZZ atto a impedire, modificare e/o alterare i risultati della ricerca", essendo quest'ultima frutto — come detto - di un sistema assolutamente automatico e fondato su dati statistici.

La resistente afferma comunque l'assenza di ogni sua responsabilità, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi previste nell'art. 16 del D. Lgs. n. 70/2003. A tale proposito essa — richiamando anche giurisprudenza sul punto — sottolinea come in ogni caso in questa sede potrebbe trovare applicazione esclusivamente l'ipotesi di cui alla lettera b) dell'art. 16 del D. Lgs n.70/03, ma nessun ordine dell'autorità risulta essere stato adottato nei suoi confronti. Dunque nessuna inerzia o inadempimento le sarebbero addebitabili.

Con ordinanza resa in data 21/25 gennaio 2011 e comunicata a ZZ il successivo 07.02.2011 il giudice ha accolto il ricorso cautelare ordinando a ZZ di provvedere alla rimozione dal proprio software suggest/Autocomplete dell'associazione tra il nome del ricorrente e le parole "truffa" e "truffatore", fissando una somma per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza all'ordine così impartito.

Nell'ordinanza il giudice di prime cure ha ritenuto che la semplice associazione - creata dal software che gestisce il servizio ZZ Suggest/Autocomplete - tra il nome del ricorrente e le parole "truffa" e "truffatore" presenti di per sé caratteri diffamatori in quanto lesivi dell'onore e della reputazione della persona nominata; ingenerando nell'utente il sospetto di attività non lecite da parte del ed inducendolo quindi a non proseguire la ricerca. Irrilevante è stata perciò ritenuta

dal giudice di prime cure la circostanza che — una volta accettato il suggerimento offerto dal sistema — non appaiano documenti dal contenuto offensivo per il ricorrente.

Quanto al profilo del periculum in mora, si legge nell'ordinanza che esso consegue dalla circostanza (non contestata) che il utilizza prevalentemente la rete intemet per pubblicizzare la propria attività.

Avverso tale provvedimento ZZ ha proposto reclamo deducendo:

1) l'errata interpretazione, da parte del primo giudice, del funzionamento di ZZ Autocomplete,

2) l'errata e insufficiente motivazione dell'Ordinanza in ordine alla responsabilità di ZZ come Internet Service Provider.

3) L'errata e insufficiente motivazione dell'Ordinanza in merito al pregiudizio

subito dal ricorrente e alla natura diffamatoria dell'associazione di termini. Parte resistente ha chiesto la conferma dell'ordinanza impugnata in parte riproponendo ed in parte richiamando sostanzialmente le argomentazioni già svolte in prime cure ed in particolare evidenziando come il contenuto dei suggerimenti di ricerca viene presentato da ZZ come "propri suggerimenti di ricerca" e dunque non già "fotografia inalterata di ciò che accade in rete" (pag. 4 della memoria di costituzione in sede di reclamo).

Passando quindi all'esame dei diversi profili di censura mossi da ZZ all'ordinanza reclamata, al punto 1) ZZ evidenzia come "le associazioni di parole visualizzate dagli utenti attraverso la funzionalità denominata "Autocomplete" non sono — contrariamente a quanto afferma l'Ordinanza — "associazioni create dal software" di ZZ, bensì sono il risultato delle ricerche più popolari effettuate dagli utenti".

Ritiene il Collegio che la censura sia infondata. Il procedimento attraverso il quale opera il servizio Autocomplete è chiaro e può ritenersi assolutamente pacifico anche per il fatto che sin dal ricorso introduttivo lo stesso ricorrente (come evidenziato in premessa) ha dato atto alla pag. 4 dell'automatismo della ricerca compiuta dal software che raccoglie i termini di ricerca immessi dagli utenti nel web e provvede a restituirli in ordine di popolarità — mediante un algoritmo matematico. Altrettanto ha detto il giudice nel terzo capoverso della parte motiva del provvedimento. In coerenza con tale passo va inteso quello censurato dal reclamante e contenuto nel sesto capoverso dell'ordinanza, ove l'espressione "associazioni create dal proprio software" va inteso appunto come associazioni "elaborate" dal software attraverso il filtro dei termini di ricerca maggiormente utilizzati dagli utenti (come puntualmente descritto al richiamato terzo capoverso dell'ordinanza).

Quanto al punto 2) la società reclamante lamenta che il primo giudice abbia omesso di motivare adeguatamente l'affermazione di responsabilità a suo carico, senza tenere conto delle diffuse argomentazioni che sul punto ZZ aveva articolato nella memoria di costituzione in relazione al ruolo ed alle responsabilità assegnate all' Internet Service Provider dal D. Lgs. n. 70/2003 che ha recepito la direttiva

2000/31/CE in materia di commercio elettronico. In particolare osserva la reclamante che "non solo ZZ ha ampiamente dimostrato in fase cautelare la sua natura di ISP, ma lo stesso ricorrente espressamente riconosce che ai sensi del D. Lgs. n. 70/2003 ZZ è un hosting provider ed in quanto tale non è responsabile dei contenuti immessi in rete da terzi".

A tale proposito è opportuno inquadrare l'ambito e le modalità secondo le quali opera la società reclamante. Va anzitutto premesso che il termine "provider" si riferisce, in genere, ad un'azienda o ad un'organizzazione che fornisce un servizio e, in particolare, il termine può riferirsi ad un Internet Service Provider, che è un fornitore di servizi intemet. ZZ è notoriamente un ISP (Internet Service Provider) vale a dire un provider che offre servizi di motore di ricerca. I motori di ricerca sono data-base che indicizzano i testi sulla rete e che offrono agli utenti un accesso per la consultazione: sono dunque sostanzialmente una banca dati + un softwate. Per tale ragione i motori di ricerca vengono qualificati come ISP ed operano come intermediari dell'informazione tipici dell'Intemet, utilizzando vari strumenti per intermediare appunto le informazioni, tra cui a) una piattaforma tecnologica (il che comporta pagine di web, data-base e software necessari al funzionamento della piattaforma); b) data-bases e c) softwares (in particolare gli spiders). Il complesso di tale sistema consente di pervenire all'esito della ricerca che è una o più pagine web con una serie di informazioni organizzate dal meccanismo predisposto dal motore di ricerca.

I motori di seconda generazione come VM, YM , E ecc.... sono sicuramente banche dati in quanto gestiscono un catalogo manuale e/o automatico delle migliori pagine selezionate dal web. ZZ in particolare è un'enorme banca dati di pagine web prelevate dagli spiders quasi per intero dal web e memorizzate su enormi sistemi di storage residenti presso il suo web-farm.

Dunque i motori di ricerca sono vere e proprie raccolte di dati, informazioni, opere, consultabili attraverso la digitazione di "parole chiave".

Concludendo, i motori di ricerca organizzano informazioni (sia estratte da data-base propri o trovate in rete attraverso spiders) che sono offerte, così organizzate, all' utente.

ZZ è un hoster provider, vale a dire un soggetto che si limita ad offrire ospitalità ad un sito intemet — gestito da altri in piena autonomia — sui propri servers. Il riferimento normativo per una qualificazione giuridica della posizione dei vari providers è dato dagli art. da 12 a 15 della direttiva comunitaria 2000/31/CE (recepita dal D. Lgs. n. 70/03) relativa ad aspetti giuridici del commercio elettronico e più in generale dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno. Con riferimento all'host provider la disciplina normativa citata prevede che colui che presta un servizio consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da altro soggetto (hosting) non ne è responsabile, a condizione che non sia a conoscenza che l'attività sia illecita o non sia al corrente di fatti o circostanze in base ai quali l'illegalità è apparente o, non appena al corrente di tali fatti, non agisca immediatamente per ritirare le informazioni o per rendere impossibile l'accesso (art. 14). L'art. 15 esclude poi un obbligo di sorveglianza generale a carico dei providers o un obbligo di ricerca di fatti illeciti, ma prevede l'obbligo di informare l'autorità pubblica di attività o informazioni presunte illecite e quello di comunicare, su ordine dell'autorità giudiziaria, gli elementi che consentano di identificare l'autore dell'immissione. Dunque va esclusa la sussistenza di un obbligo del provider di controllo preventivo dei contenuti memorizzati sul sito intemet cui l'host provider da ospitalità.

E' quest'ultimo un dato incontestato in causa, proprio perché la censura mossa dal ricorrente sig. non inerisce affatto a tale ultimo profilo, così come evidenziato anche nell'ordinanza reclamata.

Ne consegue che non è applicabile alla presente vicenda la normativa contenuta nel D. Lgs. n.70/03, che inerisce esclusivamente l'attività di memorizzazione di informazioni fornite da altri.

Nella specie oggetto del ricorso non è l'attività di host provider di ZZ, ma l'associazione al nome del ricorrente delle parole "truffa" e "truffatore" — associazione che, pacificamente, è frutto della specifica modalità operativa del "servizio Suggest/Autocomplete" che è un software messo a punto da ZZ e di cui quest'ultima si avvale per facilitare la ricerca degli utenti attraverso il suo motore di ricerca.

Esplicita è in proposito l'ordinanza reclamata ove all'evidenza è sfuggito a parte reclamante che al terzo capoverso del provvedimento impugnato il giudice premette e puntualizza in maniera chiara come nella specie "il ricorrente non deduce la responsabilità di ZZ per le informazioni create ed immesse in rete da terzi". Dunque la censura enunciata al punto 2) del reclamo è fuori luogo. L'ordinanza impugnata afferma infatti la responsabilità di ZZ in relazione esclusivamente al suggerimento contenuto nel servizio ZZ Suggest/Autocomplete dalla stessa elaborato.

E' la medesima ZZ che evidenzia di avere adottato il servizio "Suggest/Auticomplete" inserendo nel suo sistema informatico un software la cui funzione è quella di facilitare la ricerca da parte dell'utente. Come detto in premessa, la reclamante ha descritto ampiamente le modalità operative del servizio in parola nelle pagg. da 5 a 11 della memoria di costituzione di prime cure, richiamandole anche in sede di reclamo. Sintetizzando tale esposizione si può rilevare come attraverso tale servizio, nel momento in cui l'utente inizia a digitare le prime lettere/parole nella stringa di ricerca, si apre un menù "a tendina" ove appare una lista di termini di ricerca suscettibili di completare la/le parole chiave che in quel momento l'utente sta digitando. Si tratta di suggerimenti di ricerca connessi alle parole chiave digitate dall'utente, che gli consentono di leggere diverse proposte di ricerca — fornite dunque in automatico dal servizio - attraverso le quali eseguire la stessa in maniera più agevole e rapida. Il completamento automatico (Autocomplete) della ricerca impostata dall'utente (e rappresentata dalla lista dei suggerimenti) viene compiuto dal software che in automatico raccoglie ed aggrega le informazioni già pubblicate da terzi sul web, applicando un algoritmo matematico che visualizza parole già immesse più volte in un arco temporale determinato (appunto dal sistema) da altri utenti nella stringa di ricerca di ZZ.

Dunque la visualizzazione di tali suggerimenti (ovvero le lista delle parole cliccando sulle quali poi si aprono le pagine web dove le stesse figurano presenti) sono il risultato delle ricerche più frequenti e quindi più "popolari" effettuate in precedenza dagli utenti.

Se — come è pacifico — l'associazione tra il nome del ricorrente e le parole "truffa" e "truffatore" è opera del software messo a punto appositamente e adottato da ZZ per ottimizzare l'accesso alla sua banca dati operando con le modalità ora descritte e volutamente individuate e prescelte per consentirne l'operatività allo scopo voluto (quello appunto di agevolare l'utilizzo del motore di ricerca ZZ), non può che conseguirne la diretta addebitabilità alla società, a titolo di responsabilità extracontrattuale, degli eventuali effetti negativi che l'applicazione di tale sistema può determinare.

Inconferente è l'obiezione mossa dalla società che sostiene di non essere un content provider, di non avere alcun ruolo rispetto al trattamento dei dati presenti sulle pagine dei siti intemet gestiti e di proprietà di terzi e che l'abbinamento dei termini non è frutto di una "scelta" del motore di ricerca o dei suoi gestori, bensì "è la semplice rappresentazione di quello che soggetti terzi — gli utenti di intemet che accedono al motore di ricerca — hanno ricercato con maggiore frequenza di recente" (pag.7 del reclamo).

Infatti il content provider è un fornitore di contenuti e — come più volte evidenziato — ZZ è solo un host provider ed in ogni caso nella specie il sig. non si lamenta del contenuto del materiale memorizzato sul web, bensì dell'abbinamento di parole che è il frutto del sistema adottato da ZZ e da intendersi dunque come prodotto di un'attività direttamente riconducibile, come tale, alla reclamante.

D'altro canto è innegabile che il servizio Suggest/Autocomplete opera tramite il trattamento dei dati presenti sulle pagine web immesse da soggetti terzi, adottando come criterio di individuazione del termine utile a completare la ricerca (impostata dall'utente) i termini di ricerca più utilizzati dagli utenti — calcolando in via automatica e con cadenze regolari il numero di volte in cui la parola o la frase è stata inserita dagli utenti nella stringa di ricerca.

Ed è proprio questo il meccanismo di operatività del software messo a punto da ZZ che determina il risultato rappresentato dagli abbinamenti che costituiscono previsioni o percorsi possibili di ricerca e che appaiono all'utente che inizia la ricerca digitando le parole chiave. Dunque è la scelta a monte e l'utilizzo di tale sistema e dei suoi particolari meccanismi di operatività a determinare — a valle - l' addebitabilità a ZZ dei risultati che il meccanismo così ideato produce; con la sua conseguente responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) per i risultati eventualmente lesivi determinati dal meccanismo di funzionamento di questo particolare sistema di ricerca.

Si tratta di una scelta che ha chiaramente una valenza commerciale ben precisa, connessa con l'evidenziata agevolazione della ricerca e quindi finalizzata ad incentivare l'utilizzo (così reso più facile e rapido per l'utente) del motore di ricerca gestito da ZZ.

D'altro canto è un falso problema quello prospettato dalla reclamante secondo la quale ove si pretendesse la rimozione a posteriori dell'associazione censurata " ZZ che impedisse la visualizzazione di contenuti immessi dagli utenti potrebbe causare

lamentele e richieste risarcitorie a carico del motore di ricerca proprio da parte degli utenti che vedrebbero un'illegittima intromissione dell'hosting provider nei contenuti da questi immessi nel sito" (pag. 7 della memoria di costituzione di prime cure).

Infatti — come si è descritto in precedenza — il servizio "Suggest/Autocomplete" non compie alcun intervento diretto sui contenuti memorizzati nel web, ma si limita a compiere su di essi una rilevazione/estrapolazione meramente statistica (e dunque "esterna" rispetto al contenuto) dei dati oggettivi sulla base unicamente della frequenza (c.d. popolarità) dei termini usati dagli utenti nelle ricerche.

Si tratta perciò di un software che solo astrattamente è "neutro" in quanto basato su di un sistema automatico di algoritmi matematici, poiché esso perde tale neutralità ove produca — quale risultato dell'applicazione di tale automatismo basato sui criteri prescelti dal suo ideatore - un abbinamento improprio fra i termini di ricerca.

Né viceversa il solo fatto che la modalità operativa (software) del sistema crea l'abbinamento in maniera automatica può rendere "neutro" - in virtù della mera automaticità con la quale perviene all'associazione di parole — un abbinamento che di per sé non lo è.

Irrilevante ai fini che interessano è poi il rilievo per il quale — secondo ZZ — "trattandosi si un software completamente automatico, è evidente l'impossibilità

— senza compromettere l'intero servizio — di operare un discrimine tra termini "buoni" e termini "cattivi", non solo in considerazione del numero indeterminabile di parole con un potenziale significato negativo, ma anche e soprattutto del fatto che il medesimo termine potrebbe avere significati del tutto diversi se abbinati a parole diverse" (pagg. 12 e 13 del reclamo).

Anche in questo caso la reclamante si pone in una prospettiva diversa da quella introdotta dal ricorrente: ciò che quest'ultimo richiede non è il controllo preventivo sui dati presenti nel sistema, ma quello successivo a posteriori sui risultati della sua operatività. Sotto tale profilo, peraltro, è evidente che resta del tutto irrilevante in questa sede la problematica connessa ai rimedi operativi da adottare direttamente sul software per evitare in maniera sistematica che si pervenga al risultato di abbinamenti impropri — trattandosi chiaramente di aspetti estranei alla cognizione di cui il Tribunale è stato investito. Tanto più che ZZ ben potrebbe ritenere sufficiente in ipotesi intervenire soltanto in via successiva, provvedendo a rimuovere l'abbinamento solo nei casi in cui ciò fosse richiesto - a fronte di chiare violazioni di diritti di terzi.

Non si deve in ogni caso dimenticare che il software che consente l'accesso al servizio "Suggest/Autocomplete" costituisce unicamente un'agevolazione (nei termini illustrati) offerto da ZZ ai suoi utenti, la cui eventuale modifica e/o eliminazione non comprimerebbe in alcun modo la libertà degli stessi di accedere alle ricerche offerte dal motore di ricerca ZZ — alla stessa maniera di quanto accade per gli altri motori di ricerca.

Per tale ragione è il risultato improprio ottenuto con l'applicazione di detto sistema a determinare la responsabilità di chi dello stesso si avvale — irrilevante essendo, in tale prospettiva, l'assenza di ogni intenzionalità lesiva nel provider che lo utilizza.

Quanto al punto 3) ritiene il collegio di condividere la valutazione del giudice di prime cure che ha ritenuto diffamatoria la semplice associazione al nome del

delle parole "truffa" e "truffatore". Non pare revocabile in dubbio — anche solo sulla base della comune esperienza — che l'utente che legge tale abbinamento sia indotto immediatamente a dubitare dell'integrità morale del soggetto il cui nome appare associato a tali parole ed a sospettare una condotta non lecita da parte dello stesso.

Né appare idonea a svuotare l'abbinamento in oggetto del ritenuto contenuto lesivo la circostanza (peraltro pacifica in causa) che i risultati di ricerca correlati ai due suggerimenti di ricerca di cui si tratta — una volta attivata la ricerca stessa — siano obiettivamente del tutto privi di contenuti offensivi.

A tale proposito non si può condividere la tesi di ZZ secondo la quale la suggestione iniziale sarebbe comunque subito eliminata dalla lettura dei contenuti inoffensivi del materiale raccolto all'interno della ricerca stessa. Infatti tali contenuti non sono immediatamente visualizzabili dall'utente, che deve digitare le parole del suggerimento per "entrare" nel relativo contenuto e leggerlo. Per essere indotto a ciò, all'evidenza, egli deve essere mosso da un qualche interesse specifico — in assenza del quale gli resta solo l'originaria ed immediata impressione negativa ingenerata dall'abbinamento di parole.

Obietta in proposito ZZ che "l'utente di intemet è perfettamente in grado di filtrare e di interpretare i contenuti caricati sul web da terzi (a maggior ragione se tali contenuti si limitano ad una stringa di ricerca) e di discernere, vagliare e selezionare le informazioni a disposizione su intemet" (pag. 17 del reclamo). Si tratta di affermazione sulla quale questo Tribunale non ritiene di concordare non solo perché priva di ogni riscontro obiettivo, ma anche perché, allo stato ed in considerazione del diverso livello culturale e delle capacità assai variegate in ambito informatico da parte degli utenti di intemet, la tesi non appare condivisibile neppure secondo la comune esperienza e buon senso. Da parte di ZZ si ipotizza un utente smaliziato, che naviga abitualmente in intemet, sicuro di ciò che cerca nel sistema informatico, "perfettamente in grado di discernere i contenuti offerti dalla rete": che rappresenta un'immagine certamente corrispondente ad una fetta — ma minoritaria — degli utenti del sistema; utopistica con riguardo all'utente medio del sistema e certo alla grande maggioranza di essi.

Irrilevante è altresì la circostanza che le parole censurate siano state individuate dal sistema automatico di completamento della ricerca (secondo i criteri di operatività già descritti) essendo esse presenti in parte in un articolo redatto dallo stesso ed in parte in contenuti immessi nel sistema dagli utenti. Si tratta di un profilo da considerarsi pacifico ma ininfluente ad elidere la responsabilità di ZZ, per le considerazioni già espresse laddove si è evidenziato che è il risultato dell'operatività

automatica del sistema — qualora determini associazioni improprie di termini - a fondare la responsabilità di ZZ.

La ritenuta valenza diffamatoria dell'associazione di parole che riguarda il reclamato è innegabilmente di per sé foriera di danni al suo onore, alla sua persona ed alla sua professionalità. Negare — come fa ZZ — che una condotta diffamatoria non generi nella persona offesa un danno quantomeno alla sua persona significa negare la realtà dei fatti ed i riscontri della comune esperienza. La potenzialità lesiva della condotta addebitata alla reclamante — suscettibile, per la sua peculiare natura e per le modalità con cui viene realizzata, di ingravescenza con il passare del tempo stante la notoria frequenza e diffusione dell'impiego del motore di ricerca ZZ — giustifica il legittimo accoglimento, da parte del giudice di prime cure, del ricorso in via d'urgenza pure sotto il profilo del periculum in mora; anche in considerazione della difficoltà obiettiva di provare e quindi liquidare il danno nella sua effettiva consistenza, avuto riguardo altresì alla circostanza (rilevabile dal sito del ed in ogni caso non contestata) che il reclamato utilizza il web per la propria attività professionale.

L'accertata infondatezza dei motivi dedotti con il proposto reclamo ne comporta il rigetto, con la conseguente condanna di ZZ a rimborsare a controparte le spese della presente fase. Esse vengono liquidate d'ufficio, in assenza di nota spese, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate.

P. Q. M.

Rigetta il reclamo proposto da ZZ e condanna quest'ultima a rimborsare al reclamato le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 per diritti ed € 2.300,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge.

Si comunichi.

Milano, 24.03.2011.

Il giudice rel. est. Il Presidente

 

05.04.2011 Spataro
personaedanno.it


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