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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9282 documenti.

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Tribunale Brescia, sez. III civile, sentenza 16.09.2008

Riservatezza delle email e nozione di corrispondenza
Spataro

 

T

Tribunale di Brescia  
Sezione III Civile
 
Sentenza 16 settembre 2008
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
 
- Sezione Terza Civile -
 
nella persona del magistrato dott.ssa Maria Grazia Cassia, in funzione di Giudice unico
 
ha pronunziato la seguente
 
SENTENZA
 
Nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 6.4.2004 e iscritta al n.6415 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l’anno 2004
 
Da
 
S. A., con gli avv.ti Luca Boneschi, Elio Cherubini e Massimo Zanoletti
 
ATTORE
 
contro
 
Alfa S.p.A., B. M., F. S., con gli avv.ti Alessandro Munai e Emilio Midolo
 
CONVENUTI
 
nonche' contro
 
Beta S.p.A., r. C., O. A., con gli avv.ti Antonello Martinez e Claudio Bertoli
 
La causa e' stata assegnata a sentenza sulle seguenti
 
CONCLUSIONI
 
PER L’ATTORE: Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni avversa domanda, eccezione, deduzione e comunque reietta: 1) in via principale: 1) dichiarare la responsabilita' per fatto illecito dei sg.ri T. O., C. r. e della societa' editrice Beta S.p.A., in persona del legale rappresentante, nelle loro rispettive qualita', per i fatti di cui in narrativa; per l’effetto, condannare questi ultimi, in via tra loro solidale, risarcimento dei danni subiti dall’attore, danni che si quantificano in € 200.000,00 o in quella maggiore o minore somma che sara' ritenuta di giustizia, tenendo conto in particolare della qualita' della persona offesa e della sua collocazione professionale nonche' della grande diffusione del settimanale Panorama sul territorio nazionale nonche' via internet. 2) dichiarare la responsabilita' per fatto illecito dei sig.ri S. F., M. B. e della Societa' Europea di Eidizioni S.p.A. in persona del legale rappresentante, nelle loro rispettive qualita', per i fatti di cui in narrativa e, per l’effetto, condannare questi ultimi in via solidale fra loro, al risarcimento dei danni subiti dall’attore, danni che si quantificano in € 100.000,0 o in quella maggiore o minore somma tenendo conto in particolare della qualita' della persona offesa e della sua collocazione professionale, nonche' della grado di diffusione del quotidiano Il Giornale sul territorio nazionale nonche' via internet. 3) ordinare la pubblicazione della sentenza a spese dei convenuti su due quotidiani a diffusione nazionale. 4) condannare altresi' i convenuti T. O., C. r. e societa' editrice Beta S.p.A. in solido tra loro, al pagamento della somma di € 35.000,00 o della diversa somma che verra' ritenuta di giustizia e i convenuti S. F., M. B. e Alfa S.p.A., in solido tra loro, al pagamento della somma di € 20.000,00 o della diversa somma che verra' ritenuta di giustizia a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 l. 8 febbraio 1948 n. 47. 5) con vittoria di spse, diritti ed onorari del giudizio. In via istruttoria come da memorie istruttorie autorizzate, istanze reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
 
PER SOCIETA’ EUROPEA DI EDIZIONI S.P.A., B. M., F. S.: rigettare tutte le domande formulate dall’attore nei confronti dei convenuti in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni indicate in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. In via istruttoria come da memorie istruttorie autorizzate, istanze reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
 
PER ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A., r. C., O. A.: rigettare per tutti i motivi sopra esposti e come meglio, tutte le domande rassegnate dall’attore dott. A. S. nei confronti dei convenuti A. O., Beta S.p.A. e r. C.. In via istruttoria ci si oppone alle avverse richieste di prova testimoniale per i motivi gia' indicati nella propria memoria di replica ex art. 183 V co e 184 c.p.c. Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove svolte da controparte, anche in via istruttoria.
 
Svolgimento del processo
 
Con atto di citazione ritualmente notificato il magistrato S. A. conveniva in giudizio la Alfa S.p.A., nonche' B. M., in proprio e nella sua qualita' di direttore de Il Giornale, e F. S., giornalista del suddetto quotidiano, in uno con la Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., r. C. in proprio e nella sua qualita' di direttore di Panorama nonche' O. T., il giornalista della suddetta rivista, al fine di ottenere l’accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
 
A fondamento delle stesse parte attrice esponeva di aver svolto funzioni di sostituto procuratore presso la Procura Generale di Milano dall’ingresso in magistratura sino al 1998, allorquando era stato collocato fuori ruolo perche' quanto eletto al CSM; che, di seguito, era stato nuovamente destinato alla Procura della Repubblica di Milano con funzioni di Procuratore della Repubblica aggiunto; di essere stato uno dei fondatori della corrente dell’ANM Movimento per la Giustizia e di essere stato nominato Segretario Generale di tale corrente nel 2002; di essere, per tali motivi, uno dei principali animatori della mailing list denominata inmovimento - creata dalla corrente dell’ANM di appartenenza - di cui possono far parte “magistrati (non necessariamente essersi iscritti alla corrente), docenti universitari, avvocati, accomunati dall’interesse per i temi della giustizia”; di essersi iscritto anche ad altra mailing list, denominata civilnet, creata da magistrati, avvocati e docenti universitari esperti di diritto civile; che le modalita' di iscrizione a inmovimento risultavano puntualmente indicate nella dichiarazione scritta del suo creatore e moderatore, il magistrato L. R.; che all’atto dell’iscrizione il presidente della mailing list inmovimento inviata ad ogni nuovo iscritto una lettera indicante le modalita' di utilizzo dei messaggi contenuti nella lista, tra le quali figurava il divieto di divulgare le missive conosciute attraverso la partecipazione alla mailing list; che la partecipazione a civilnet prevedeva analoghe modalita' di iscrizione e prescrizioni di riservatezza; che il contenuto di alcuni messaggi circolati sulle suddette mailing list erano state comunicate al quotidiano Il Giornale ed alla rivista Panorama, i quali le avevano utilizzate per realizzare una campagna di stampa contro alcuni magistrati e contro il dottor A. S. in particolare, e cio' in termini diffamatori ed al precipuo fine di screditarne e delegittimarne l’operato; che gli articoli specificatamente contestati contenevano affermazioni inveritiere ed ingiuriose che non potevano trovare giustificazione nell’esercizio del diritto di cronaca e di critica, stante il mancato rispetto dei principi della verita' oggettiva, pertinenza e continenza dell’informazione; che la diffamazione era stata perpetrata anche al fine di screditare nel suo complesso la magistratura milanese, creando una polemica preordinata ad essere utilizzata nei processi milanesi che vedevano coinvolti il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e l’avv.to Cesare Previti, il che aggravava la valenza diffamatoria degli articoli, rendendo palese l’intento lesivo, cui risultavano evidentemente strumentali l’aggressivita' e la spregiudicatezza con la quale erano stati superati i limiti del diritto di cronaca; che la diffamazione era stata perpetrata tramite la violazione della segretezza propria dei messaggi contenuti dalle citate mailing list, cui dovevano ritenersi applicabili l’art. 15 Cost, la legge n.547/93 sui reati informatici, il D.P.R. 513/93 sul documento elettronico e l’art. 17 D.P.R. 28.12.2000 sulla segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica; che tanto la diffamazione, perpetrata a mezzo stampa, che la violazione della segretezza della corrispondenza, integrando lesione di diritti assoluti e fonte di danno morale nonche' ex art. 12 l.n. 47/1948, andavano risarciti dai convenuti stante le rispettive responsabilita' degli stessi – come specificatamente individuate - e cio' nei termini di cui in epigrafe.
 
Si costituivano in giudizio la Alfa S.p.A., B. M. e F. S. contestando le prospettazioni attoree e la fondatezza delle avverse pretese, articolando a loro volta una diffusa difesa in replica agli assunti attorei.
 
In particolare, parti convenute osservavano che la questione oggetto del contendere andava inquadrata nell’ambito del dibattito in corso nel paese in merito alla presunta politicizzazione della magistratura, da ritenersi scaturito da un preciso evento storico etichettato dai mass media come la “stagione di Mani Pulite”; che nell’ambito di tale dibattito si erano creati diversi ed opposti movimenti di opinione, volti a confutare ovvero a negare – a seconda delle impostazioni – l’esistenza di forme di schieramento politico all’interno della magistratura; che non era un mistero il fatto che Il Giornale, edito dalla societa' convenuta, aveva da sempre affermato l’esistenza di una categoria di magistrati ostentatamente militanti in determinati gruppi politici, ed in quanto tali passibili di essere sospettati di non esercitare il loro ufficio con serenita' nei confronti di soggetti appartenenti a schieramenti politici diversi ed opposti; che, nello stesso contesto, era conseguentemente dibattuta la questione dell’opportunita' che un magistrato esternasse le proprie idee politiche, sicche' poteva comprendersi l’interesse suscitato nella stampa convenuta dalla intervenuta conoscenza di mail inviate da magistrati dal contenuto esplicitamente critico nei confronti di Silvio Berlusconi e del suo partito, rappresentato come una “associazione” avente quale programma quello di assicurare “l’impunita' da gravi reati ai propri aderenti e di perseguire ulteriori fini di carattere criminoso”, ed i cui elettori dovevano ritenersi “rincoglioniti”; che nelle mailing list in questione mentre il mittente era agevolmente riconoscibile da parte dei destinatari del messaggio, doveva escludersi il contrario, e cio' in quanto il messaggio veniva trasmesso in tempo reale a tutti gli utenti risultanti iscritti in quel momento alla medesima lista; che detti utenti rappresentavano un gruppo indistinto e variegato, essendo stati individuati dallo stesso creatore della lista indicata, oltre che nei magistrati, in qualsiasi soggetto avente un “effettivo interesse alle attivita' del gruppo” e dunque, doveva ritenersi, in qualsiasi cittadino interessato ai problemi della giustizia; che il rischio della divulgazione del contenuto dei messaggi era noto agli utenti, essendo agli stessi segnalato come da documentazione prodotta dalla stessa parte attrice, ove si leggeva l’invito ad esprimersi in lista “con toni e contenuti” propri di una “conversazione pubblica”; che quindi non era pertinente il richiamo alla segretezza della corrispondenza, stante l’intederminatezza del pubblico cui era rivolta; che comunque non poteva configurarsi violazione della segretezza nell’ipotesi in cui il soggetto terzo avesse acquisito il messaggio da parte di un destinatario dello stesso; che gli articoli censurati dall’attore riferivano fatti incontestati con modalita' legittime e proprie dell’esercizio del diritto di cronaca nonche' di critica nei confronti del magistrato S.; che l’espressione “rincoglionimento” utilizzata dal giornalista non doveva ritenersi riferita al predetto e comunque andava letta in chiave ironica; che i fatti riferiti negli articoli oggetto di censura attorea erano tali da giustificare la critica rivolta dal giornale al magistrato attore e che sussisteva l’interesse della collettivita' ad essere informata dell’attivismo politico di un magistrato, sicche' il diritto di cronaca prevaleva sul diritto alla riservatezza; che il diritto di critica non soggiaceva al limite della continenza formale bensi' unicamente a quello dell’interesse pubblico e sociale della critica; che la lesione posta a fondamento della pretesa risarcitoria non risultava comunque provata e che per tutti i motivi esposti la domanda attorea andava integralmente rigettata.
 
Si costituivano altresi' in giudizio la Beta S.p.A., r. C. e O. T. contestando la propria legittimazione passiva nonche' la versione dei fatti offerta dall’attore e comunque la fondatezza della relativa pretesa. In particolare, i suddetti convenuti negavano l’idea, suggerita dall’attore, di una orchestrazione da parte degli organi di stampa convenuti al fine di screditarlo di fronte all’opinione pubblica, e cio' tenuto conto anche del fatto che gli articoli de Il Giornale e di Panorama che si era occupati delle vicende in questione erano usciti a distanza di circa 7 mesi gli uni dagli altri; che l’attore, quale magistrato conosciuto nonche' segretario generale di una importante corrente dell’Associazione Nazionale Magistrati, doveva ritenersi personaggio pubblico; che la questione delle e-mail contenute in alcune mailing list era stata divulgata dal settimanale perche' di rilevante interesse per l’opinione pubblica, e cio' anche in quanto la stessa risultava collegata ad un importante processo che si svolgeva avanti al Tribunale di Milano; che per uno dei fatti attribuiti all’attore vi era stata una pronta rettifica in un articolo pubblicato la settimana seguente sulla medesima rivista, mentre le altre circostanze riferite corrispondevano a verita'; che la pubblicazione delle e mail era avvenuta allorquando le stesse erano gia' note al pubblico perche' gia' pubblicate dal Il Giornale, tanto e' vero che la difesa degli imputati Silvio Berlusconi e Cesare Previti le aveva prodotte in dibattimento; che le stesse erano state anche allegate all’esposto presentato dal magistrato D. al CSM oltre che al consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli e Salerno, al Ministro della Giustizia ed al Procuratore Generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione; che in ogni caso il Garante della Privacy aveva ritenuto che i messaggi circolanti all’interno di una mailing list fossero corrispondenza riservata, riconoscendo peraltro ai singoli iscritti il diritto di divulgare i messaggi ricevuti ed affermando la sola illiceita' dell’abusiva intercettazione di messaggi ad opera di non iscritti; che le questioni affrontate dal settimanale erano di natura politica e che il problema della politicizzazione di alcuni magistrati era di interesse pubblico, essendo peraltro dibattuto anche all’interno della stessa magistratura; che comunque gli articoli non travalicavano il limite della continenza espositiva e non avevano portata diffamatoria; che in ogni caso non vi era prova ne' del preteso danno ne' del nesso di causalita' tra lo stesso e l’illecito attribuito ai convenuti, sicche' la domanda attorea andava in ogni caso rigettata.
 
Il processo si svolgeva nel corso di varie udienze per consentire alle parti di articolare compiutamente le rispettive difese, anche istruttorie.
 
A seguito del fallimento del tentativo di conciliazione la causa, istruita sulla base della documentazione prodotta da entrambe le parti, veniva discussa e decisa sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione alle parti dei termini di legge per memorie conclusionali e repliche.
 
Motivi della decisione
 
L’eccezione di nullita' della domanda ex art. 163 c.p.c. svolta dai convenuti Alfa S.p.A, B. M. e F. S. deve ritenersi infondata emergendo con evidenza delle diffuse allegazioni attoree che i fatti illeciti posti a fondamento della pretesa risarcitoria attorea sono le prospettate lesioni dell’onore e reputazione professionale nonche' del diritto alla segretezza della corrispondenza.
 
L’eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dalla societa' editrice della rivista Panorama e dai convenuti r. ed O. e' priva di pregio emergendo con evidenza dalla prospettazione dei fatti nonche' dalle conclusioni precisate dall’attore che la richiesta di risarcimento danni viene rivolta ai predetti convenuti separatamente ed in relazione ai soli articoli pubblicati sulla rivista Panorama, essendo peraltro chiaro che tra le diverse domande svolte dall’attore nei confronti dei due distinti gruppi di soggetti convenuti vi e' comunanza di questioni, tale da giustificarne il cumulo ex art.103 c.p.c..
 
Nel merito, l’esame delle diverse e delicate questioni rilevanti per la decisione della presente controversia viene compiuto secondo il seguente ordine:
 
A) Segretezza della corrispondenza scambiata dagli utenti di mailing list.
 
L’attore lamenta la violazione della segretezza della propria corrispondenza quale fatto illecito in se', e dunque quale autonoma fonte di danno risarcibile, nonche' in quanto circostanza idonea a “rafforzare” la valenza diffamatoria degli articoli oggetto di censura. Il che si comprende avuto riguardo al fatto che cio' che differenzia la liberta' di comunicazione ex art. 15 Cost dalla liberta' di pensiero ex art. 21 Cost. e' le stesse distinguono e tutelano, rispettivamente, la dimensione “privata” e quella “pubblica” della persona umana, in ordine alle sue proiezioni interindividuali e sociali. Deve quindi ritenersi che, secondo l’assunto attoreo, i convenuti avrebbero arrecato offesa alla sua reputazione di magistrato, da sempre impegnato con correttezza e dedizione ai propri doveri d’ufficio, diffondendo opinioni da lui espresse in conversazioni destinate a rimanere segrete; cio' al fine di screditarlo quale magistrato, offrendone una immagine di persona parziale ed il cui agire sarebbe mosso da finalita' incompatibili con il proprio ruolo.
 
A sostegno della propria tesi parte attrice invoca, tra l’altro, la recente sentenza dal Tribunale di Milano, sez. I civ., n.66631 del 5.6.2007, ove si afferma che “i messaggi di posta elettronica inviati nell’ambito della mailing list denominata In Movimento costituiscono corrispondenza epistolare privata”; cio' sul rilievo che la pluralita' dei destinatari non escluderebbe la personalita' della comunicazione, comunque diretta non a soggetti indeterminati bensi' “a tutti gli iscritti alla lista, i quali hanno fornito i propri dati personali risultando identificabili e sono stati accettati dal moderatore. (…) Ne consegue che i messaggi scambiati nell’ambito della mailing list in esame sono caratterizzati dalla segretezza e godono della tutela di cui all’art. 15 Cost, agli artt. 616 e 618 cp nonche' all’art. 13 del d.p.r. n. 513/97” (cfr. sent. cit. in atti).
 
Sull’argomento in questione, parte attrice richiama altresi' il parere della Autorita' Garante della privacy 16.6.1999, ove si legge che i messaggi circolanti sulla mailing list denominata “Diplomazia” “vanno considerati alla stregua di corrispondenza privata”; cio' peraltro sulla scorta di una motivazione estremamente succinta, ossia, essenzialmente, sul rilievo che trattasi di posta elettronica, in quanto tale tutelata dalla legge n. 547/1993 sui reati informatici nonche' dal D.p.r. n. 513/1997 sul documento elettronico .
 
A parere di questo giudice la questione in esame presenta tuttavia profili piu' delicati e complessi, che necessitano di adeguato approfondimento.
 
A) a)– La segretezza della corrispondenza
 
La liberta' e la segretezza della corrispondenza sono garantite dall’art. 15 Cost..
 
Liberta' e segretezza costituiscono due distinte situazioni giuridiche soggettive, connesse dall’esigenza di fornire una tutela completa della comunicazioni intersoggettive. Siffatto nesso non esclude peraltro che il mittente possa scegliere strumenti di comunicazione sforniti di materiali requisiti di segretezza, per tal modo rinunciando alla sola segretezza ma non alla garanzia costituzione della liberta' di comunicazione, che sara' per il resto assoggettata alla meno garantista tutela della manifestazioni del pensiero ex art. 21 Cost.
 
La distinzione tra le aree protette dalle due liberta' non e' peraltro sempre agevole. E’ quindi necessario approfondire il concetto di segretezza della corrispondenza. Secondo la migliore dottrina, gli indici di riconoscimento della segretezza della comunicazione sono sia di tipo soggettivo e formale che di tipo oggettivo.
 
In sintesi, si ritengono decisivi i seguenti elementi: 1) il carattere personale ed intersoggettivo della comunicazione, costituito dalla determinatezza del destinatario o dei destinatari; 2) l’animus del mittente, ossia la sua intenzione di comunicare con altro od altri soggetti determinati - intenzione che deve peraltro emergere da elementi di fatto, ossia essenzialmente dal mezzo utilizzato, potenzialmente idoneo ad escludere soggetti terzi dalla conoscenza del messaggio.
 
Quale ausilio per l’inquadramento di ipotesi di dubbia interpretazione, vi e' poi chi suggerisce di aggiungere ai requisiti della determinatezza del destinatario e dell’animus del mittente, quello della commutabilita' di ruoli di mittente e destinatario.
 
A) b) la corrispondenza telematica ed il servizio di mailing list
 
Preliminare alla verifica della riconducibilita' dell’ipotesi in esame alla categoria delle comunicazioni caratterizzate dalla segretezza ex art. 15 Cost. e' poi chiarire cosa siano i servizi di posta elettronica e di mailing list.
 
Com’e' noto, la posta elettronica e' un sistema per la trasmissione di messaggi fra computer collegati in rete. Per inviare e ricevere messaggi l’utente si collega con il computer al server ove ha aperto la propria mail-box, scrive il messaggio e poi lo invia all’indirizzo del destinatario. Il server del mittente invia il messaggio al server del destinatario, che lo manterra' in memoria sino al momento della lettura. Per leggere la mail il destinatario si collega a sua volta al proprio server, scarica il contenuto della casella di posta e visualizza quindi il messaggio con un apposito programma.
 
Quanto alla mailing list, l’enciclopedia libera Wikipedia ne propone la seguente definizione: “La mailing list (letteralmente, lista per corrispondenza, dalla lingua inglese; traducibile in italiano con lista di diffusione) e' un sistema organizzato per la partecipazione di piu' persone in una discussione tramite email”.
 
Dalla medesima fonte si apprende che la partecipazione ad una mailing list puo' essere libera (lista pubblica aperta a tutti ed alla quale ci si puo' iscrivere senza verifiche), controllata da un moderatore (che valuta la richiesta di iscrizione, ma puo' in alcuni casi puo' anche decidere quali messaggi possono essere inoltrati e quali no), bloccata (solo il moderatore puo' iscrivere nuovi membri).
 
Le possibili scelte di configurazioni di una mailing list sono peraltro ulteriori e numerose, potendo la mailing list prevedere o meno: 1) un archivio dei messaggi, accessibile via web; 2) la possibilita' di iscrizione diretta da parte dei membri, via web o posta elettronica, ovvero esclusivamente da parte dell’amministratore, manualmente; 3) la possibilita' di verificare la richiesta di iscrizione per essere sicuri che sia autentica; 4) la possibilita' per chiunque, anche non iscritto, di inviarvi messaggi; 5) l’esistenza di filtri che bloccano i messaggi che non sono rispettosi di determinate caratteristiche, ovvero dei relativi allegati; 6) la possibilita' che l’elenco degli iscritti sia pubblico, accessibile solo ai membri della mailing list o riservato all’amministratore della stessa; 7) la possibilita' che i messaggi vengano inviati immediatamente a tutti i membri ovvero secondo la modalita' cd. digest; 8) il controllo dei messaggi da parte del moderatore prima della ritrasmissione agli altri iscritti.
 
A fronte di siffatte, numerose possibilita' di configurazione, pare semplicistica l’equiparazione tout court alla posta elettronica dei messaggi inviati ad una lista di corrispondenza, sotto il profilo della tutela della segretezza, e cio' tenuto conto del fatto che il bene tutelato dall’art. 13 Cost. non e' la corrispondenza in quanto tale, ma il rapporto che si instaura, per mezzo della corrispondenza, tra i soggetti della comunicazione.
 
A parere di questo giudice l’applicazione automatica di norme e principi giurisprudenziali validi per i mezzi di comunicazione tradizionali agli schemi propri dei nuovi strumenti di comunicazione interpersonale offerti da internet risulta conseguentemente problematica, prospettandosi per l’interprete la necessita' di affrontare e risolvere taluni dubbi e difficolta'.
 
A) c) La soluzione interpretativa, previo esame del singolo caso concreto
 
La necessita' di un approfondimento si appalesa gia' sulla scorta del rilievo che non pare risolutiva, ai fini della decisione della questione in esame, la circostanza che l’accesso ad una mailing list sia condizionato all’uso di password, fornita ad una pluralita' di soggetti determinati. Cio' in quanto la funzione della password e' quella di consentire al server, che eroga il servizio di mailing list (e dunque al provider, ossia al fornitore del servizio), di verificare che il soggetto interessato sia registrato al servizio richiesto. Poiche' tutti i servizi erogati dal server necessitano dell’uso di una password, e' piuttosto alla natura del servizio reso che occorre guardare, essendovi notoriamente servizi che offrono la possibilita' di conoscere dati e informazioni la cui segretezza non e' in alcun modo tutelata.
 
Ora, la liberta' di comunicazione ex art. 15 Cost. si distingue dalla liberta' di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost per il fatto che l’espressione e la trasmissione (mediata o diretta) di idee e notizie avviene, nel primo caso, nei confronti di uno o piu' soggetti destinatari previamente determinati e identificati; nel secondo caso nei confronti di una pluralita' indistinta di soggetti, previamente indeterminati o indeterminabili.
 
La forma espressiva assume quindi rilevanza, in quanto il mezzo di trasmissione del messaggio utilizzato deve risultare idoneo ad assicurare, nel primo caso, l’esclusivita' della conoscenza da parte di predeterminati destinatari, e nel secondo caso, almeno in via potenziale, la massima dilatazione del messaggio informativo.
 
In sostanza, occorre quindi indagare sulle caratteristiche della relazione esistente tra i soggetti rispettivamente mittente e destinatari del messaggio inviato ad una mailing list. La ratio della protezione della segretezza della corrispondenza risiede infatti nella personalita' della comunicazione, in quanto espressione della dimensione “privata” del soggetto, mentre la “vocazione” pubblica dello stesso risulta piuttosto tutelata dall’art. 21 Cost.
 
Posta l’esistenza di differenti, possibili scelte di configurazione di una mailing list, e' quindi necessario verificare, nello specifico, quali siano le caratteristiche del sistema cui il mittente affida il proprio messaggio .
 
Nel caso di specie, le allegazioni offerte in proposito dall’attore sono le seguenti: 1) “di inmovimento possono far parte magistrati (non necessariamente iscritti alla corrente), docenti universitari, avvocati, accumunati dall’interesse per i temi della giustizia” mentre civilnet e' una mailing list “creata da magistrati, avvocati e docenti universitari esperti di diritto civile”; 2) “sono ammesse soltanto le persone che forniscono tutti i dati anagrafici e, se magistrati, le funzioni; se non magistrati occorre la prova che le persone siano effettivamente interessate alle attivita' di in movimento e della corrente di cui la mailing list e' emanazione” 3) l’indirizzo del soggetto e' inserito manualmente dal moderatore, dopo averne vagliato la posizione. Una volta iscritta, la persona interessata puo' ricevere la posta inviata dagli appartenei alla mailing list e a propria volta inviare posta a tutti gli appartenenti alla stessa. Per accedere all’archivio dei messaggi di posta elettronica, occorre una password e un ID. 4) gli iscritti vengono messi al corrente delle regole, tra cui il divieto di divulgazione delle missive conosciute attraverso la partecipazione alla mailing list (cfr. atto di citazione).
 
Deve ritenersi che allegazioni di cui sopra siano pacifiche in causa, ad eccezione di quelle relative alla dedotta verifica della posizione dei soggetti richiedenti l’iscrizione. Infatti, secondo i convenuti le liste di corrispondenza in questione risultano potenzialmente aperte “a chiunque ne avanzi richiesta nei confronti del moderatore, previa semplice comunicazione dei propri dati personali” (cfr. comparsa di costituzione della difesa del Il Giornale). Deve peraltro rilevarsi che, in proposito, la stessa parte attrice omette di precisare in cosa di concreterebbe la verifica dei dati, ed assai generica risulta, sul punto, anche la dichiarazione resa in data 11.1.2003 dal “creatore e moderatore della lista denominata In Movimento” prodotta quale documento 2 dalla parte attrice; dichiarazione che tuttavia, provenendo da soggetto che non e' parte nel giudizio, puo' assumere al piu' valore indiziario, nella misura in cui non sia contestata dalla controparti. Sulla questione parte attrice non ha comunque ritenuto di dedurre ulteriori elementi di prova.
 
In conclusione, deve quindi osservarsi quanto segue.
 
Parte attrice, che afferma la sussistenza del requisito della determinatezza dei destinatari, 1) non allega, ne' tanto meno offre prova dell’esistenza di verifiche da parte del moderatore idonee a stabilire la veridicita' di quanto dichiarato dai soggetti richiedenti l’iscrizione alla mailing list, ne' a garantire l’autenticita' delle relative iscrizioni; 2) non allega ne' tanto meno offre prova del fatto che l’elenco degli iscritti alla mailing list fosse conoscibile, oltre che dal moderatore, anche dagli iscritti. Ne' e' dato sapere quanti fossero gli iscritti all’epoca dei fatti per cui e' causa.
 
Ora, alla luce di tutto quanto sopra esposto, poiche' deve ritenersi che, al di fuori della categoria dei magistrati, l’iscrizione alle liste per corrispondenza in questione era consentita anche a soggetti diversi dagli appartenenti all’ordine giudiziario, identificati sulla base della mera dichiarazione da parte degli stessi dell’appartenenza ad una determinata categoria professionale, ovvero del fatto di essere portatori di un interesse rispetto agli argomenti oggetto di discussione; poiche', ulteriormente, deve ritenersi che l’iscrizione di nuovi utenti, ad opera del moderatore, cosi' come la cancellazione dalla lista (da ritenersi libera, in difetto di diversa allegazione sul punto) avvenisse in tempo reale, deve conseguentemente desumersi che nel caso di specie, non solo non sussistesse il requisito della previa determinazione o determinabilita' dei destinatari del messaggio al momento del suo invio, ma vi fosse altresi' la sostanziale indifferenza, quanto all’animus del mittente, rispetto alla categoria dei destinatari, in quanto potenzialmente suscettibili di continua ed istantanea variazione, nell’ambito di una cerchia di soggetti tra i quali potevano astrattamente figurare sedicenti appartenenti alle categorie ammesse. L’indifferenza (e dunque la mancanza di interesse del mittente) alla riservatezza della comunicazione, a parere di questo giudice, non pare elemento trascurabile a maggior ragione nelle ipotesi, come quella in esame, in cui i potenziali iscritti ad una mailing list sono nell’ordine delle centinaia di migliaia . Si consideri che i soggetti abilitati alla professione forense sono circa 200.000; aggiungendovi i magistrati ed i professori universitari, si perviene a numeri propri di una citta' di medie dimensioni. Pare quindi difficile, anche dal punto di vista dell’animus del mittente, cogliere la dimensione “personale” della corrispondenza scambiata nell’ambito di un servizio di tale potenziale diffusione, difettando, e per il numero e natura dei soggetti iscritti (e potenziali tali), e per le modalita' di accesso e di uscita, una effettiva relazione tra i gli utenti, che non risultano di fatto collegati tra loro da una qualche relazione sufficientemente stabile, anche sotto il profilo della interscambiabilita' del ruolo mittente destinatario. In proposito, si aggiunge, nel caso di specie, l’esistenza, all’epoca dei fatti per cui e' causa, di un archivio dei messaggi accessibile da parte degli iscritti, con la conseguenza che un dato messaggio di fatto poteva avere per destinatario anche un soggetto che non risultava iscritto alla mailing list al momento dell’invio.
 
Da ultimo, deve osservarsi che le regole di comportamento che, ad iscrizione avvenuta, venivano comunicate al nuovo aderente, includevano il divieto di divulgare le missive conosciute attraverso la partecipazione alla mailing list; cio' peraltro in uno con l’invito ad esprimersi “sempre in lista con toni e contenuti che” utilizzabili “anche in una conversazione pubblica” (cfr. doc. n. 3 di parte attrice). Pare quindi dubbia la sussistenza di un interesse effettivo dei partecipanti alle liste di corrispondenza in questione ad escludere soggetti terzi dal rapporto di comunicazione, non risultando dedotta ne' provata l’esistenza di cautele volte a garantire l’effettiva riservatezza della corrispondenza ed emergendo piuttosto indizi della consapevolezza, negli iscritti, di partecipare ad un dibattito libero per mezzo di uno strumento idoneo ad assicurare, almeno potenzialmente, la diffusione e circolazione delle idee all’interno di una vasta cerchia di persone, concretamente insuscettibile di puntuale, previa determinazione . L’interesse del singolo alla segretezza, in tale contesto, risulterebbe quindi oltre modo protetto.
 
In conclusione, deve quindi ritenersi che le comunicazioni in esame, oggetto di divulgazione da parte degli organi di stampa convenuti, non appartengano al novero della corrispondenza la cui segretezza e' tutelata dalla normativa invocata in citazione.
 
Diviene quindi irrilevante stabilire se i messaggi di posta elettronica riferibili all’attore ed oggetto di pubblicazione offrano dello stesso una immagine diversa da quella che risulta dal complesso delle interviste che il dott. S. ha liberamente ritenuto di concedere, stante la ritenuta divulgabilita' delle esternazioni ivi contenute.
 
B) la diffamazione a mezzo stampa; peculiarita' rispetto alla posizione del magistrato
 
B) a) i fatti specifici dedotti in giudizio
 
Occorre ora analizzare gli scritti oggetto delle doglianze attoree, tenendo presente che, per giurisprudenza costante e condivisibile, la relativa valenza diffamatoria va valutata attraverso un apprezzamento di tipo sia sintetico che analitico, e dunque in relazione alla loro portata ed alla tesi in essi sostenuta.
 
Questi i fatti esposti dall’attore, dallo stesso documentati e comunque pacifici in causa:
 
Quanto al quotidiano Il Giornale: 1) In un articolo del 13.1.2002 veniva resa nota l’esistenza di mailing list di magistrati, e cio' nel contesto della notizia relativa ad una intervista rilasciato dal giudice A. D.; il quale, ad una domanda in merito “all’aria di odio che tira in una parte della magistratura”, rispondeva come segue: “Basta leggere le e-mail di alcuni magistrati che scrivono nella mailing list di un’associazione per accorgersi ictu oculi quanto grave, radicato, integralista e profondo sia l’odio – sul piano personale – che essi nutrono nei confronti del presidente Berlusconi e del governo, esternato con invettive e volgari ingiurie, addirittura nei confronti della maggioranza dei cittadini che hanno votato l’attuale compagine governativa”;
 
2) lo stesso quotidiano il giorno successivo, 14.1.2002, dedicava un’intera pagina alla polemica scaturita dal discorso pronunciato da Francesco Saverio Borrelli a Milano in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. In particolare, in un articolo a mezza pagina dal titolo “Il partito dei giudici si ritrova in chat per condannare sempre il Cavaliere” - dedicato alla mailing list “in movimento” - presentata come emanazione di Movimenti Riuniti e di Magistratura Democratica - venivano riportati stralci di alcune lettere di magistrati contenenti, a parere del giornalista convenuto S. F., “frasi gravissime. Vergognose ed indegne non di un magistrato, ma di un cittadino italiano”. Nel contesto di tale articolo veniva evidenziata la polemica nata tra alcuni di loro ed il gia' citato magistrato A. D. in merito alla questione della politicizzazione della magistratura e menzionato il dott. S. nei seguenti termini: “Ma il dibattito rischia di scivolare su una china troppo poco “borrelliana” e “lombardizzata”. Ci pensa A. S. (uno dei sette-otto magistrati del Movimento che, attorno alla fine del ’97 – inizio ’98, hanno creato questo interessante strumento di dibattito, confronto e circolazione di notizie”) a riportare il dibattito sui giusti binari. “Ho notato che ultimamente il livello di “violenza verbale” (tale e' secondo me) che si e' manifestato nella mailing list del Movimento e' diventata intollerabile”. Se la prendera' con la toga di Lecce che ha dato dei rincoglioniti agli italiani che hanno votato quel signore “decisamente fesso” che risponde al nome di Silvio Berlusconi. No. L’infilzato e' “il collega A. D. che risponde in modo secco e piccato a un messaggio di Vittorio Gaeta, certamente colorito, che forse urtava la sensibilita' di qualcuno (sia ben chiaro: non la mia) ma che aveva chiare connotazioni ironiche e non offendeva nessuno di coloro che scrivono e leggono in lista. E’ chiaro che se questo modo di intervenire nella mailing list prendesse il sopravvento , si finirebbe con il disincentivare la lista e incentivare la disconnessione”. L’articolo prosegue poi con la seguente frase: di cui viene lamentata la valenza diffamatoria: “Capito? Il “democratico” S., che e' pure membro del Consiglio Superiore della magistratura, difende chi lancia insulti e accusa chi se ne sente colpito. Ovviamente la sua sensibilita' non ne e' colpita. Il rincoglionimento sta dilagando”;
 
3) sempre su Il Giornale, il 26.7.2002 veniva pubblicato un articolo dal titolo: “I giudici anti polo caduti nella rete”. In esso si esordiva riferendo che il giudice A. D., che aveva a suo tempo denunciato l’uso politico di una mailing list da parte di magistrati – fatto che si rammenta essere gia' stato suo tempo reso noto da Il Giornale, e che si riferisce essere ripreso dal “numero di Panorama oggi in edicola” – aveva dovuto scoprire quanto fosse “pericoloso mettere in piazza i vizi privati di una parte delle toghe”. Infatti, a quanto riferito dal Giornale, il D. era stato a sua volta denunciato per violazione dell’obbligo di riservatezza, era stato cancellato dalla mailing list e il suo pc era stato bersagliato dai virus. In merito alla denuncia a suo tempo inoltrata dal D., l’articolo prosegue riportando le seguenti affermazioni, che l’attore denuncia come diffamatorie: “Il CSM affidava il caso al consigliere A. S., leader della corrente Movimenti riuniti (una delle piu' critiche verso il governo) e promotore anni fa di un’altra mailing list. Un magistrato che sul web, il 3 gennaio scorso (rivela Panorama) scriveva: Mi accorgo che, involontariamente sto scivolando verso questioni giuridiche, mentre la questione e' ormai quella del regime e delle modalita' di resistenza”. Non e' un caso che S. venerdi' 19 abbia stabilito il “non luogo a provvedere”. Ma c’e' di peggio: il giorno prima, attraverso civilnet aveva informato che i consiglieri di Movimenti riuniti “hanno preannunciato la richiesta di apertura di una pratica finalizzata a valutare il comportamento del dottor D. relativamente alle sue interviste, aventi per oggetto comunicazioni di cui doveva essere assicurata la riservatezza. La vicenda amministrativa non finisce qui. Tanto piu' che D. si appresta a presentare un altro ricorso al CSM per diffidare sia S. che altri magistrati di Movimenti riuniti e di Magistratura Democratica, a occuparsi nuovamente del suo caso “per conflitto di interessi”. L’articolo prosegue rivelando che internet e' diventato uno “dei piu' affollati terreni di incontro delle correnti di sinistra della magistratura” e che oltre a civilnet “va per la maggiore Inmovimento”, ove sarebbe possibile trovare di tutto, “un po’ di diritto, molta politica. (…) Ogni tanto capitera' persino di imbattersi nell’anticipo di qualche sentenza, E’ quanto teme anche la difesa di Cesare Previti. Tanto piu' che il presidente del collegio giudicante del processo Sme, L. P., e' associata alla corrente di A. S.”
 
4) il contenuto negli articoli de Il Giornale di cui sopra viene ripreso in un articolo del medesimo quotidiano del 21.1.2003 che riferisce del ricorso presentato dai difensori di Berlusconi per ottenere lo spostamento del processo che lo vede imputato per corruzione da Milano a Brescia, e cio' in forza della “nuova legge Cirami”. Il legittimo sospetto della non imparzialita' del giudice, secondo i legali di Berlusconi, emergerebbe anche dalle esternazioni dei magistrati in rete, cosi', al sottotitolo “A. S. e il dialogo in rete”, si legge quanto segue: “A. S. e' il principale animatore del dibattito via e-mail avviato dai magistrati progressisti in parallelo al processo. E S. non e' un giudice qualsiasi: e' stato consigliere al CSM sino alla scorsa estate, oggi e' procuratore aggiunto proprio a Milano. Giusto un anno fa S. bolla come “incredibile e gravissimo” il provvedimento che aveva negato la proroga del giudice Guido Brambilla al penale e quindi nel collegio dello Sme. Era stato peraltro proprio Brambilla a chiedere in un primo momento il passaggi al Tribunale di sorveglianza, innescando il controcircuito istituzionale ed il bracio di ferro CSM-Ministro. “Faccio ammenda – scrive S. – per aver contribuito a quella delibera (firmata dal CSM che in un primo momento aveva dato il via libera al passaggio, n.d.r.). Forse avremmo dovuto ignorare le regole, ma mi accorgo che, involontariamente, sto scivolando verso questioni giuridiche mentre la questione e' ormai quella del regime e delle modalita' di resistenza”. “S., notano gli avvocati – investiga, s’informa, controlla addirittura le scansioni del processo, offre consigli tecnici ai colleghi milanesi per vanificare il provvedimento del Ministro, invoca l’organizzazione della resistenza al regime, si rammarica di aver rispettato le regole. Il fine della condanna di Berlusconi – e' la conclusioni – giustifica i mezzi.
 
Quanto alla rivista Panorama: 1) in un lancio stampa via internet del 25.7.2002 sotto il titolo “Toga rossa corre sul web” si annuncia un servizio sulle mailing list in movimento e civilnet e sui messaggi ivi scambiati dai magistrati. “Dalla lettura (dei messaggi) emergono numerosi aspetti: il taglio politicizzato delle mail, il web come luogo prescelto da Md e Movimenti riuniti non solo per organizzarsi, fare collette destinate a pagare pagine di pubblicita' contro il governo (…) e alimentare il proselitismo, ma anche per criticare frontalmente l’esecutivo guidato da Silvio Berlusconi e intervenire sui processi Sme e Imi – sir Lodo Mondatori in corso a Milano. Numerose mail indicano in A. S., consigliere del CSM, il principale punto di riferimento per i magistrati di sinistra, il vero leader. Ed e' S. che per primo parta di “regime” e di “resistenza”. Lo fa in una mail del 3 gennaio, ben prima del “resistere, resistere, resistere” di Francesco Saverio Borrelli (12 gennaio 2002). Parole di S.: Mi accorgo che, involontariamente, sto scivolando verso questioni giuridiche, mentre la questione e' ormai quella del regime e delle modalita' di “resistenza””.
 
2) nel numero di Panorama dell’1.8.2002 viene ripresa la polemica sorta nel gennaio 2002 in civilnet tra il giudice D. ed alcuni suoi colleghi, in quanto il primo, avendo definito la mailing list un “forum di attivismo e militanza politica”, ed era stato “coperto di insulti dai colleghi”. Vi si riferisce quindi dell’esposto presentato al CSM dal medesimo giudice D. al fine di ottenere un pronunciamento sulla compatibilita' dei comportamenti di costoro con il prestigio dell’ordine giudiziario. Circa l’esito, si afferma quanto segue: “Non l’avesse mai fatto. Il Csm, per tutta risposta, ha affidato il caso al consigliere A. S., leader della corrente Movimenti riuniti e promotore alcuni anni fa di un’altra mailing list per i magistrati della sua corrente (…) il quale venerdi' 19 luglio ha stabilito il nono luogo a provvedere sull’esposto del giudice D.. Non solo. In un messaggio inviato il giorno prima, giovedi' 18, alla mailing list Civile, S. ha precisato che “i consiglieri del Movimento (la corrente da lui guidata, ndr) hanno preannunciato la richiesta di apertura di una pratica finalizzata a valutare il comportamento del dottor D. relativamente alle sue interviste aventi per oggetto comunicazioni di cui doveva essere assicurata la riservatezza”. Un’intimidazione elettronica? Sta di fatto che D., per nulla intimorito (al suo computer sono stati spediti ben sei messaggi contenenti un virus elettronico) si prepara a presentare al nuovo CSM un ricorso con cui intende diffidare sia S. (iudex in causa propria”) sia i magistrati dei Movimenti riuniti e di Magistratura democratica, a occuparsi nuovamente del suo caso “per conflitto di interessi. L’articolo prosegue rilevando che la polemica D.-S. aveva “squarciato il velo su un mondo (…) quello delle mailing list delle correnti politiche dei magistrati” quali di “militanza organizzata” e di “propagando delle due correnti di sinistra. Una militanza che, come si puo' facilmente appurare su Internet, sconfina spesso e volentieri nei tentativi espliciti di condizinalre l’attivita' giudiziaria, soprattutto i processi contro Silvio Berlusconi e Cesare Previti, tenuti sotto osservazione costante dalle mail delle toghe rosse. Per tocC. con mano basta fare un po’ di surf tra le mailing list civilnet e in movimento, a partire dal gennaio 2002. S. vi recita la parte del leader in ogni mail, Se la prende con il ministro della Giustizia, Roberto Castelli, definisce “incredibile e gravissimo” il provvedimento con cui, a Capodanno, ha nominato giudice di sorveglianza Guido Brambilla, uno dei due giudici a latere del processo Sme-Ariosto, e aggiunge: “l’atto del ministro si colloca nello stesso alveo delle leggi sul falso in bilancio, sulle rogatorie, sul rientro anonimo dei capitali occulti illecitamente costituiti all’estero. Logico il sospetto che si tratti di atti finalizzati alla tutela di interessi particolari”. Ovvero a beneficio di Silvio Berlusconi e di Cesare Previti, bersagli fissi nella mail di S., che analizza i passaggi salienti dei processi a loro carico a Milano, fino a suggerire vere e proprie direttive. Una sua mail del 3 gennaio cosi' conclude: “Mi accordo che, involontariamente, sto scivolando verso questioni giuridiche, mentre la questione e' ormai quella del regime e delle modalita' di resistenza” E questa e' davvero una sorpresa” secondo il giornalista, il convenuto Oldi, che firma l’articolo in esame; il quale vorrebbe che il copyright della “resistenza” al regime “berlusconiano”, evocata da Borrelli alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario presso il Tribunale di Milano venisse “restituito al legittimo titolare, il dottor S.”. E cio' in quanto, “A giudicare da quanto si legge sul web, e' lui il faro, il punto di riferimento di molti magistrati di sinistra, che gli dedicano elogi sperticati. (…) Ed e' sempre S. che, con una mail sul successo delle manifestazioni di protesta svoltesi nelle maggiori citta' in occasione delle inaugurazioni dell’anno giudiziario, sollecita i colleghi “a verificare dove si sono verificate tiepidezze ed a chi devono essere attribuite: e' ora di distinguo”. L’articolo prosegue riferendo che dalle mail emergerebbero altri “dettagli interessanti. Non c’e' solo S. che impartisce direttive e scomuniche politiche, come quella a Mario Cicala, subito costretto alle dimissioni da segretario dell’Associazione nazionale magistrati”. Vi sarebbe anche altri esempi di magistrati militanti, tra i quali Andrea Marini, membro del CSM e associato a Md, di cui vengono riferite le opinioni espresse in uno scritto pubblicato sul bimestrale “Questione giustizia”, in merito alle prove di colpevolezza in mano all’accusa nel processo contro Berlusconi e Previti. Per concludere come segue: “Se dunque Marini fa parte di magistratura democratica, se S. e' il leader di movimenti riuniti, se al movimento di S. e' associata L. P., che presiede il collegio giudicante del processo Sme, e' forse cosi' fuori di logica la richiesta di S. S., legale di Cesare Previti, di avere l’elenco dei magistrati iscritti alle due correnti di sinistra?. Cioe' dei pm e dei giudici che, come documentano il web e centinaria di pagine di saggi, sono pregiudizialmente ostili a Berlusconi e Previti, e che nei loro scritti hanno gia' emesso sentenza di condanna?. E’ compatibile tutto cio' con il giusto processo (…). E se Previti dice: Piu' che difendermi dal processo, ormai devo difendermi da meta' della corporazione dei giudici”, come dargli torto?.
 
3) nel numero della rivista pubblicato il 13.8.2002 risulta pubblicato un articolo in cui, sotto il titolo “manovre elettorali – chi candida S.” si legge quanto segue: “Si prepara un futuro politico per A. S., ex membro del Csm?. La voce circola nel centro sinistra, dove il magistrato e' un riferimento per i temi della giustizia e vanta ottimi rapporti con Nando Dalla Chiesa e con Francesco Rutelli. Pare che la Margherita abbia persino sondato la Quercia (ma senza molto successo). Per candidare S. alle elezioni suppletive nel collegio senatoriale di Pisa in sostituzione del ds Luigi Berlinguer, eletto nel nuovo CSM”.
 
B) b) La diffamazione a mezzo stampa ed i diritti di cronaca e di critica politica
 
La ratio dell’art. 21 Cost. – norma che sancisce il diritto alla libera manifestazione del pensiero ed altresi' il principio della liberta' di stampa – risiede nel consentire la piu' ampia circolazione delle notizie e delle opinioni al fine della formazione della cd. pubblica opinione, soprattutto su temi di interesse generale. L’art. 21 Cost. va poi letto in connessione con gli artt. 2 e 3 Cost. perche' la libera circolazione delle idee si configura quale fattore di sviluppo della personalita' umana. Queste premesse servono per comprendere la ratio dei diritti di cronaca e di critica, ed i relativi limiti. In merito al diritto di informazione (cd. diritto di cronaca) e' infatti chiaro che, nell’ambito dell’ interesse pubblico ad una corretta formazione dell’opinione pubblica, hanno uguale rilievo e dignita' tanto il diritto/dovere di informare che il diritto di essere informati. Sicche', per quanto qui rileva, il diritto ad essere informati – dal quale, come detto, dipende la reale liberta' di opinione, di critica ecc.. – esige la verita' del fatto – notizia divulgato. Cio' vale anche per il diritto di critica. Le differenze tra i due diritti (il primo dei quali attiene alla informazione circa i fatti narrati, il secondo implica una valutazione di persone ed avvenimenti pubblici) non comportano, peraltro, una sostanziale differenza sotto il profilo dei requisiti di liceita' per l’ipotesi in cui la manifestazione del pensiero collida con i diritti fondamentali della persona, aventi del pari rilevanza costituzionale. Cosi', si e' da tempo chiarito in giurisprudenza che il requisito della correttezza espositiva (cd. continenza) sussiste per entrambi i diritti. Se infatti e' indubbio che la critica, esprimendosi in un giudizio o in una opinione, non puo' pretendersi, per sua natura, obiettiva (come si richiede, invece, per l’esercizio del diritto di cronaca) e' altresi' indubbio che l’uso delle espressioni e dei toni, per quanto aspri, non possa comunque sconfinare nelle affermazioni gratuitamente denigratorie e nel puro insulto.
 
Ulteriormente, e' di tutta evidenza che laddove la valutazione e l’opinione si fondino su dati di fatto, anche per il diritto di critica si pone il problema della verita' della notizia da cui la critica muove, sicche' anche per tale manifestazione del pensiero, nel bilanciamento con l’onore e la reputazione della persona che ne costituisce oggetto, viene posto il limite della verita'.
 
Per il legittimo esercizio di entrambi i diritti, ove sia in gioco la reputazione altrui, si pone infine il problema della forma utilizzata (cd. continenza espositiva). Cosi'- per fare un esempio di immediata comprensione - se e' vero che anche ad una mera elencazione di fatti puo' essere sottesa una scelta volta ad indirizzare verso un’unica conclusione, e se e' evidente che detta scelta rappresenta in se' e per se' esercizio del diritto di critica, e' evidente che anche la forma ha la sua importanza, in quanto le notizie possono essere presentate anche in modo subdolo, grazie all’uso di accostamenti ed omissioni, si' da far passare per informazioni dei veri e propri giudizi di valore.
 
Concludendo, deve ritenersi che onore e reputazione della persona rappresenT. un limite alla libera manifestazione di pensiero e che solo l’interesse pubblico sotteso alla disciplina dettata dall’art. 21 Cost., come sopra individuato, possa giustificare la non punibilita' di condotte lesive dell’altrui reputazione. Quando la libera manifestazione del pensiero coincide con la liberta' di stampa, la giurisprudenza costante e condivisibile esprime poi la necessita' che l’apprezzamento dei requisiti di rilevanza della causa di non punibilita' avvenga con particolare rigore, e cio' in quanto deve ritenersi che al giornalista sia attribuito uno “status privilegiato” e ben si possa quindi pretendere un elevato grado di serieta' e professionalita' del medesimo.
 
Una ulteriore considerazione si impone per l’ipotesi, come quella in esame, in cui a lamentare la violazione della propria reputazione da parte della stampa sia un magistrato.
 
Premesso che il magistrato ha il dovere di tollerare le critiche al suo operato, va comunque affermato il diritto-dovere dello stesso di pretendere che il suo agire sia riferito con la dovuta completezza e chiarezza. Deve infatti osservarsi che la funzione dallo stesso esercitata ha evidenti connotati e ricadute di pubblico interesse, ed al tempo stesso si caratterizza per il particolare prestigio che deve assumere e preservare nella pubblica opinione, prestigio funzionale al rispetto che deve esigere dai consociati.
 
In questo campo quindi si coglie in modo particolare la lesivita' di informazioni e di opinioni che si fondino su cd. “mezze verita'”, ossia di notizie riportate in modo superficiale o incompleto e che possono arrivare anche a stravolgere il significato di una determinata condotta; cio' tenuto conto anche del fatto che e' inopportuno, quanto meno da un punto di vista deontologico, che un magistrato si metta in polemica con il giornalista, e comunque la possibilita' di reazione dello stesso deve ritenersi limitata quanto ai modi ed ai toni, proprio a motivo della funzione che il magistrato incarna.
 
B) c) l’applicazione dei principi riferiti al caso di specie
 
L’analisi degli scritti in questione, alla luce delle doglianze attoree, tenuto conto delle argomentazioni difensive dei convenuti, ed avuto riguardo ai principi di cui sopra, consente di concludere come segue.
 
Deve in primo luogo evidenziarsi l’esistenza di due espressioni ingiuriose in se' e per se', contenute nell’articolo a firma del convenuto F. e prodotto quale doc. n. 5 di parte attrice; il F. attribuisce allo S. un comportamento antidemocratico, beneficiandolo dell’appellativo “rincoglionito”; giudizio ed appellativo idonei all’evidenza a svilire l’immagine del destinatario, e che non possono certo trovare giustificazione nei fatti riferiti e posti a fondamento dei giudizi suddetti, per quanto veritieri (vedi polemica insorta tra D. ed alcuni collegi iscritti alla mailing list civilnet).
 
Cio' chiarito, deve ritenersi che la valutazione complessiva degli articoli, distintamente considerati in relazione alla loro rispettiva imputazione ai due gruppi di soggetti convenuti, consenta di trarre le seguenti conclusioni.
 
Vi una tesi dichiarata, sottesa agli articoli in questione - tesi cui peraltro accennano le stesse difese dei convenuti per contestualizzare i fatti e per evidenziarne il profilo di pubblico interesse: vi sono magistrati politicizzati da ritenersi, in quanto tali, indegni del ruolo. Vi e' poi una sottotesi, da ritenersi chiaramente esplicitata, o comunque nel complesso all’evidenza suggerita ai lettori: tra i magistrati di cui sopra, ve n’e' un nutrito gruppo “lombardizzato”, e piu' in particolare milanese, che ha come proprio leader Borrelli ma, piu' ancora, e prima ancora, S.; trattasi di magistrati dichiaratamente ostili nei confronti del presidente del consiglio. Di qui la conclusione: i processi/procedimenti che riguardano Berlusconi sono gia' decisi in quanto direttamente o indirettamente nelle mani di siffatta categoria di magistrati, pregiudialmente ostile all’allora premier ed animata da odio nei confronti dello stesso.
 
Trattasi di tesi certamente legittima (art. 21 Cost., liberta' di opinione) ma altamente diffamante per i soggetti passivi della stessa.
 
La tesi in questione risulta proposta da organi di stampa ad ampia diffusione a livello nazionale (cfr. sul punto anche doc. n. 19 di parte attrice), che si pregiano del titolo di “cani da guardia (watch-dog) della democrazia e delle istituzioni, anche giudiziarie” e che in astratto lo saranno anche, ma i cui editori sono certamente collegati con il soggetto che, nei fatti, puo' trarre beneficio dalla diffusione nell’opinione pubblica delle tesi di cui sopra
 
Ne' puo' sottacersi il fatto che la situazione dei mezzi di informazione a livello nazionale sia stata oggetto di osservazione da parte di diversi organismi internazionali, che ne hanno evidenziato vari profili di criticita' quanto al rispetto della liberta' di informazione e cio' con riguardo anche all’epoca dei fatti per cui e' causa.
 
Tali considerazioni giustificano a maggior ragione, a parere di questo giudice, il rigore nella valutazione del comportamento del giornalista, la cui professionalita' e correttezza viene a maggior ragione in evidenza.
 
Tanto chiarito, occorre quindi verificare la lamentata valenza diffamatoria degli scritti in questione quanto alla posizione del magistrato S..
 
Ora, deve ritenersi che negli articoli in contestazione, singolarmente e complessivamente considerati - articoli di cui devono rispondere tanto l’editore che il direttore responsabile, (mentre all’evidenza, i giornalisti convenuti rispondono quanto agli articoli rispettivamente a loro firma) - la persona dello Sparato venga rappresentata quale quella di un magistrato critico verso il governo, che non nasconde le proprie idee politiche di sinistra, potente in quanto membro del CSM ed avendo un ruolo attivo all’interno della associazione, che usa detto potere a suo vantaggio (agendo in conflitto di interesse ed in modo tale da precostituirsi, mediante il suo attivismo politico, un futuro anche nella politica attiva), che ha un vasto seguito tra i magistrati politicizzati, soprattutto milanesi, tanto da essere a capo di un partito di giudici, e che adopera il suo potere e la sua influenza per condizionare in modo decisivo gli esiti di determinati processi in corso, che coinvolgono il presidente del consiglio Berlusconi.
 
Rispetto alla rappresentazione di cui sopra, deve osservarsi che le uniche circostanze incontestate, e che trovano comunque un riscontro oggettivo, sono che l’attore, membro del CSM, svolge un ruolo attivo nella magistratura associata, che lo stesso non fa mistero delle sue opinioni politiche (ma sul punto vige anche per il magistrato il diritto alla libera manifestazione del pensiero, per quanto sia doveroso da parte sua di esprimersi con equilibrio e misura) e della sua contrari

17.12.2010 Spataro



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