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Opere d'arte 21.04.2010    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Diritti connessi ed eredi di Salvador Dali': prevalgono sullo Stato

Il testamento: tutto allo Stato. Gli eredi: vogliamo anche la nostra parte.
Spataro

 

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Sentenza nella causa C-518/08
Fundación Gala-Salvador Dalí e Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) / Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) e a.


Gli Stati membri possono determinare le categorie di soggetti legittimati a beneficiare del diritto sulle successive vendite dopo il decesso dell’autore di un’opera d’arte


Tuttavia, nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio tener conto di tutte le regole pertinenti al fine di determinare la normativa nazionale che disciplina la successione nei diritti sulle successive vendite di Salvador Dalí e, di conseguenza, il successore effettivo in questi diritti.


La direttiva 2001/84/CE 1 istituisce un diritto obbligatorio sulle successive vendite a beneficio dell’autore di un’opera d’arte e, dopo la sua morte, dei suoi aventi causa. Il diritto sulle successive vendite è un diritto di proprietà intellettuale che consente all’autore, e successivamente ai suoi aventi causa, di riscuotere una percentuale sul prezzo ottenuto per qualsiasi rivendita di una delle sue opere dopo la prima cessione. Questo diritto spetta all’autore durante tutta la sua vita e, successivamente, ai suoi aventi causa per settanta anni a decorrere dalla morte dell’artista.


La normativa francese, dal canto suo, limita i beneficiari di questo diritto sulle successive vendite, dopo la morte dell’artista, ai soli eredi, ad esclusione dei legatari. L’artista non può quindi disporre di questo diritto per testamento.
Il pittore Salvador Dalí è deceduto il 23 gennaio 1989 in Spagna, lasciando quali successori cinque eredi legittimi, membri della sua famiglia. Peraltro, per quanto riguarda i suoi diritti di proprietà intellettuale, Salvador Dalí aveva nominato, per testamento, lo Stato spagnolo legatario universale dei suoi diritti. Tali diritti sono amministrati dalla Fundación Gala-Salvador Dalí, fondazione di diritto spagnolo istituita nel 1983 su iniziativa del pittore.


La Fundación Gala-Salvador Dalí ha affidato nel 1987 alla VEGAP, società di diritto spagnolo, un mandato esclusivo, valido per il mondo intero, di gestione collettiva e di esercizio dei diritti di autore sull’opera di Salvador Dalí. La VEGAP è peraltro contrattualmente vincolata alla sua omologa francese, l’ADAGP, la quale è incaricata della gestione dei diritti di autore di Salvador Dalí per la Francia.


A decorrere da tale data, l’ADAGP ha riscosso in Francia i diritti di sfruttamento relativi all’opera di Salvador Dalí, che sono stati trasferiti, tramite la VEGAP, alla Fundación Gala-Salvador Dalí, ad eccezione del diritto sulle successive vendite. Infatti, in applicazione della normativa francese, l’ADAGP ha versato direttamente agli eredi di Salvador Dalí le somme inerenti al diritto sulle successive vendite.


Ritenendo che, in forza del testamento di Salvador Dalí e del diritto spagnolo, il diritto sulle successive vendite percepito in occasione delle vendite all’asta in Francia delle opere dell’artista dovesse essere ad essa trasferito, la Fundación Gala-Salvador Dalí nonché la VEGAP hanno convenuto in giudizio l’ADAGP dinanzi al Tribunal de grande instance de Paris per il pagamento di tale diritto. Nell’ambito di tale controversia, il giudice francese ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva 2001/84 osti ad una normativa nazionale che riserva il beneficio del diritto sulle successive vendite ai soli eredi legittimi dell’artista, ad esclusione dei legatari testamentari.


Nella sua sentenza in data odierna, la Corte ritiene che alla luce degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2001/84, gli Stati membri possano effettuare la propria scelta legislativa per stabilire le categorie di soggetti che possono beneficiare del diritto sulle successive vendite dopo il decesso dell’autore di un’opera d’arte.


Infatti, a tal riguardo, la Corte ricorda che l’adozione della direttiva 2001/84 persegue un duplice obiettivo.
Da un lato, essa cerca di assicurare agli autori di opere d’arte figurative la partecipazione economica al successo delle loro opere. Dall’altro, la direttiva mira a porre termine alle distorsioni della concorrenza sul mercato dell’arte, in quanto il pagamento di un diritto sulle successive vendite in taluni Stati membri può portare a delocalizzare le vendite di opere d’arte negli Stati membri dove tale diritto non viene applicato.


Per quanto riguarda il primo obiettivo che mira ad assicurare un certo livello diremunerazione agli artisti, la Corte ritiene che la sua realizzazione non risulti assolutamente compromessa dalla devoluzione del diritto sulle successive vendite a talune categorie di soggetti di diritto con esclusione di altre dopo il decesso dell’artista.


Per quanto riguarda il secondo obiettivo, la Corte precisa che il legislatore dell’Unione ha inteso porre rimedio ad una situazione nella quale le vendite di opere d’arte erano concentrate negli Stati membri dove il diritto sulle successive vendite non era applicato o lo era ad un’aliquota inferiore a quella vigente in altri Stati membri, con danno degli istituti di vendita all’asta o dei mercanti d’arte stabiliti nel territorio di questi ultimi. Pertanto, anche se è apparso indispensabile prevedere un’armonizzazione relativamente alle opere d’arte e alle vendite gravate dal diritto sulle successive vendite nonché alla base di calcolo e alla relativa aliquota, la Corte ritiene che l’armonizzazione condotta dalla direttiva sia limitata alle disposizioni nazionali che più direttamente si ripercuotono sul funzionamento del mercato interno. Di conseguenza non occorre sopprimere le differenze tra le normative nazionali che non sono tali da arrecare pregiudizio al funzionamento del mercato interno e di cui fanno parte le normative che determinano le categorie di soggetti che possono beneficiare del diritto sulle successive vendite dopo il decesso dell’autore di un’opera d’arte.


Peraltro, la Corte considera che tale analisi è confortata dal fatto che il legislatore dell’Unione, anche se ha auspicato che gli aventi causa dell’autore beneficino pienamente del diritto sulle successive vendite dopo il decesso di quest’ultimo, ha per contro, conformemente al principio di sussidiarietà, lasciato a ciascuno Stato membro il compito di definire le categorie di soggetti che possono essere qualificati, nel loro diritto nazionale, come aventi causa.


Ciò premesso, la Corte precisa tuttavia che spetta al giudice del rinvio tenere in debito conto tutte le regole pertinenti intese a risolvere i conflitti di legge in materia di successioni al fine di determinare quale normativa nazionale disciplini la successione nei diritti sulle successive vendite di Salvador Dalí e, di conseguenza, quale sia, in forza di tale normativa nazionale, il successore effettivo in questi diritti.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della

Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Corte di giustizia dell’Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 34/10
Lussemburgo, 15 aprile 2010
Stampa e Informazione

21.04.2010 Spataro
Curia.eu

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