La sentenza in oggetto è stata già segnalata sul web nel febbraio 2010, ma il testo non è stato notato subito da tutti.
Oggi viene ripreso da tanti informatori online.
Andiamo al nocciolo.
Sappiamo che la sicurezza in azienda degli strumenti informatici passa da un controllo di quello che avviene sui computer.
Per questo si installano antivirus, firewall e altri dispositivi.
La Cassazione ha preso parola su un caso particolare:
- controllo sistematico dell'attività dei singoli computer
- contestazione al lavoratore
- violato il regolamento interno che vietava il controllo sistematico
- contestazione senza indicare le connessioni (inizio, durata, siti visitati)
- mancate contestazioni precedenti
- sproporzione della sanzione
Due, come sempre: Statuto dei lavoratori e Codice Privacy.
Il controllo dell'attività lavorativa nel suo complesso deve poter essere fatta.
Il problema è la contestazione di un illecito rilevato sulla base di un controllo sistematico del lavoratore.
Il controllo a campione (la normativa vuole che si mantenga un rapporto umano con i dipendenti, non automatizzato) è sempre possibile.
Vorrei aggiungere che l'amministratore di sistema deve poter individuare un eventuale software malevolo su un pc preciso, naturalmente, ma non può monitorare stabilmente l'attività del singolo per prendere provvedimenti contro di esso.
Quindi il vero problema, al momento, non è gestire correttamente gli strumenti informatici, ma gestire correttamente il procedimento sanzionatorio.
ALTRI PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Raccogliendo le segnalazioni online, questi i precedenti:
- Trib. di Milano decisioni del 28-6-2002 e 27-9-2002 su illeggitimità licenziamenti e
- Cass. 8250/2000
- Cass. 15892/2007