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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9327 documenti.

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Privacy 08.04.2010    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Privacy: la nozione di trattamento di dati e di conoscenza di essi

In bagno senza il permesso dell'azienda

Il Garante vieta le autorizzazioni scritte per assenze momentanee

Viola la dignità e la riservatezza delle persone il datore di lavoro che obbliga i dipendenti a richiedere l'autorizzazione scritta per andare in bagno o, comunque, per allontanarsi temporaneamente dalla postazione di lavoro. Lo ha stabilito il Garante privacy giudicando illecito il trattamento dei dati effettuato con queste modalità da parte di un'azienda nei confronti dei propri operai.

Per monitorare l'allontanamento di qualsiasi addetto alla catena di montaggio la società aveva imposto ai suoi dipendenti di compilare appositi tagliandi di carta dove indicare il proprio nominativo, il reparto di appartenenza, l'orario e motivazione per cui ci si assentava. I permessi, pur restando nella disponibilità degli operai, dovevano essere controfirmati e autorizzati dal capo reparto. Al Garante, che aveva avviato accertamenti sul caso segnalato dalla stampa, la società aveva precisato che le informazioni raccolte con i tagliandi non erano registrate né conservate e che, pertanto, non veniva effettuato alcun trattamento di dati. L'utilizzo di questi permessi era comunque stato conseguenza di una non corretta interpretazione delle disposizioni impartite dalla direzione dello stabilimento e l'azienda aveva già provveduto a eliminarlo e a richiamare i capi delle singole unità.

L'Autorità ha invece stabilito che quello realizzato dalla società era a tutti gli effetti un trattamento di dati perché, anche se non trattenute o archiviate, le informazioni annotate sui tagliandi, comprese quelle relative alle esigenze fisiologiche degli operai, venivano conosciute dai responsabili che dovevano autorizzare gli allontanamenti. La modalità di trattamento, oltre che sproporzionata rispetto alle finalità per le quali veniva svolta, risultava peraltro lesiva della dignità dei lavoratori anche in considerazione del potenziale condizionamento della libertà di movimento che ne conseguiva. Il Garante ha dunque vietato l'uso dei permessi e ha prescritto all'azienda di predisporre nuove modalità di comunicazione degli allontanamenti dei dipendenti.
Spataro

 

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E

E' interessante, come sempre, la newsletter del Garante.

In un tema particolare, come quello delle autorizzzazioni cartacee ad assenze pur temporanee sul lavoro, anche per andare in bagno, il Garante ha affermato un principio interessante.

Si ha trattamento quando il responsabile, pur non archiviando i dati, viene a conoscere i dati e autorizza l'uscita.

Il principio e' sicuramente aderente al caso proposto (la metodica e' sproporzionata alla finalita'), ma alcune valutazioni potrebbero essere piu' ampie.

"L'Autorità ha invece stabilito che quello realizzato dalla società era a tutti gli effetti un trattamento di dati perché, anche se non trattenute o archiviate, le informazioni annotate sui tagliandi, comprese quelle relative alle esigenze fisiologiche degli operai, venivano conosciute dai responsabili che dovevano autorizzare gli allontanamenti. La modalità di trattamento, oltre che sproporzionata rispetto alle finalità per le quali veniva svolta, risultava peraltro lesiva della dignità dei lavoratori anche in considerazione del potenziale condizionamento della libertà di movimento che ne conseguiva. Il Garante ha dunque vietato l'uso dei permessi e ha prescritto all'azienda di predisporre nuove modalità di comunicazione degli allontanamenti dei dipendenti."

Dalla Newsletter 337 del 8.4.2010 del Garante Privacy.it

08.04.2010 Spataro
Garante Privacy


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