E' interessante, come sempre, la newsletter del Garante.
In un tema particolare, come quello delle autorizzzazioni cartacee ad assenze pur temporanee sul lavoro, anche per andare in bagno, il Garante ha affermato un principio interessante.
Si ha trattamento quando il responsabile, pur non archiviando i dati, viene a conoscere i dati e autorizza l'uscita.
Il principio e' sicuramente aderente al caso proposto (la metodica e' sproporzionata alla finalita'), ma alcune valutazioni potrebbero essere piu' ampie.
"L'Autorità ha invece stabilito che quello realizzato dalla società era a tutti gli effetti un trattamento di dati perché, anche se non trattenute o archiviate, le informazioni annotate sui tagliandi, comprese quelle relative alle esigenze fisiologiche degli operai, venivano conosciute dai responsabili che dovevano autorizzare gli allontanamenti. La modalità di trattamento, oltre che sproporzionata rispetto alle finalità per le quali veniva svolta, risultava peraltro lesiva della dignità dei lavoratori anche in considerazione del potenziale condizionamento della libertà di movimento che ne conseguiva. Il Garante ha dunque vietato l'uso dei permessi e ha prescritto all'azienda di predisporre nuove modalità di comunicazione degli allontanamenti dei dipendenti."
Dalla Newsletter 337 del 8.4.2010 del Garante Privacy.it