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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9324 documenti.

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Decreto romani 12.03.2019    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Decreto Romani: come muoversi tra incertezze e direttiva

Proviamo a capire.
Spataro

 

D

Dall'intervista di Severgnini risulta chiaro che:

 

  • Romani ricorda che ha usato le stesse parole della direttiva
  • ai dubbi interpretativi che Severgnini prospetta,  Romani riba6.disce che segue la direttiva
  • sul caso youtube Romani sembra prendere un'altra direzione (se ci sono soldi e' una tv)
  • insiste sull'aspetto economico per affermare che ci si deve registrare a roc.
  • ma che segue la direttiva.
Ora, visto che il testo italiano non e' chiaro, ma Romani ricorda che non e' nulla di diverso dalla direttiva, basta leggere la direttiva per capire cosa e' chiaro.
 
La normativa italiana, lo dice Romani, non e' diversa dalla direttiva.
 
Proviamo a leggere il considerando n. 16:
 
(16) Ai fini della presente direttiva, la definizione di servizi di media audiovisivi dovrebbe comprendere solo i servizi di media audiovisivi, sia di radiodiffusione televisiva che a richiesta, che sono mezzi di comunicazione di massa, vale a dire destinati ad essere ricevuti da una porzione considerevole del grande pubblico sulla quale potrebbero esercitare un impatto evidente. Il suo ambito di applicazione dovrebbe limaitarsi ai servizi definiti dal trattato, inglobando quindi tutte le forme di attività economica, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico, ma non dovrebbe comprendere le attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse. 
 
 
E' la seconda parte importante, perche' afferma un principio che impone l'interpretazione della legge che recepisce la direttiva:
 
 
non dovrebbe comprendere le attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse.
 

 

Ripeto: e' testo della direttiva. Al di la' del "non dovrebbe", la definizione e' molto chiara, e non parla di soldi. Non e' concorrenza durante la condivisione, se i contenuti sono generati da privati.

 

Generati da privati significa quindi, in forma e contenuto, non concorrenti. Definizione che chiarisce la reale portata della direttiva e delle fumose definizioni italiane. 

 

Lascio ai giuristi trovare argomentazioni giuridiche piu' complete, ma la strada e' questa per permettere ai privati di parlare anche tramite i video e i podcast.

 

 

12.03.2019 Spataro
Europa


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