Cio' detto, e venendo al merito del decreto, osserva che due chiarimenti sono doverosi. In primo luogo, il legislatore comunitario, proprio per evitare discriminazioni, ed in linea con il principio di neutralita' tecnologica, ha inteso assoggettare i servizi di media audiovisivi ad una disciplina coerente; e cio' indipendentemente dalla piattaforma o dall’infrastruttura su cui tali servizi vengono veicolati.
In particolare, in linea con questo approccio, la direttiva precisa che alcuni servizi come la web TV e il live streaming sono ricompresi fra i « servizi lineari » e, quindi, fra i servizi televisivi cosiddetti « classici » (cfr. il considerando n. 20) della direttiva 2007/65/ CE.
Il Considerando n. 20 recita: « La radiodiffusione televisiva attualmente comprende, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta (live streaming), la trasmissione televisiva su Internet (webcasting) e il video quasi su domanda (nearvideo- on-demand), mentre il video su domanda (video-on-demand), ad esempio, e' un servizio di media audiovisivi a richiesta ». In secondo luogo, la direttiva afferma il principio secondo cui chi offre servizi di media audiovisivi su richiesta, organizzando un apposito catalogo di contenuti, in concorrenza con quelli televisivi, sfruttati a fini commerciali, e' soggetto in certa misura alla disciplina dettata dalla direttiva: e cio' indipendentemente dalla modalita' o dalla piattaforma trasmissiva (considerando n. 20).
Naturalmente, cio' vale qualora si tratta di servizi di tipo audiovisivo, su cui il fornitore esercita un controllo editoriale.
Le nozioni di « servizio di media audiovisivo » e di « responsabilita' editoriale » sono puntualmente definite dalla direttiva e recepiti dal decreto, articolo 1, lettera a) e lettera c) dello 65/2007. In definitiva, il decreto non intende in alcun modo disciplinare il web, i blog, i motori di ricerca o altre attivita' tipiche del mondo Internet; ma limitarsi ad una applicazione puntuale e coerente della direttiva qualora si tratti di servizi audiovisivi. Se dalle Commissioni dovessero venire richieste al fine di individuare piu' esplicitamente a chi debba e chi non debba applicarsi la disciplina prevista per i servizi non lineari, dichiara da subito la disponibilita' del Governo ad introdurre opportune precisazioni. In particolare, allo scopo di evitare polemiche strumentali, anche a livello comunitario, non esclude di poter inserire, se richiesta dalle Commissioni, una norma che chiarisca in modo esplicito la piena coerenza con il quadro giuridico dell’e-commerce.
Parimenti, in una prospettiva di ulteriore semplificazione, potrebbero essere meglio precisate le disposizioni amministrative in materia di dichiarazione di inizio attivita', disposizioni che, comunque, non incidono in alcun modo sui contenuti diffusi dal fornitore di servizi.
A questo riguardo, tiene comunque a ribadire che la dichiarazione di inizio attivita' prefigurata dal decreto e' uno strumento estremamente flessibile, non pervasivo, che si consegue anche con il semplice silenzio assenso. L’Autorita' e' competente per la relativa regolamentazione. Nessun « attacco alla rete », quindi, nessuna possibilita' di controllo preventivo – in particolare sui contenuti – da parte dell’amministrazione, ma un semplice regime di trasparenza, e ben piu' « leggero » rispetto a quelli gia' esistenti e tipicamente utilizzati per i servizi televisivi « tradizionali », un regime analogo a quello impiegato, ad esempio, nella disciplina comunitaria delle comunicazioni elettroniche.
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