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Decreto romani 04.02.2010    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Una definizione che ancora estende il decreto Romani al web imprenditoriale

Se sei una azienda, ma non sei youtube ne' un giornale, devi fare domanda all'agcom, e diventare controllato da essa. Forse. Una definizione sofferta che ancora vuole includere chi sceglie video. Le università con i corsi online in video restano incluse, ad esempio.
Spataro

 

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D

Definizioni fatte per chiarire ?

A me sembra che il risultato sia divide et impera. Se sei un privato pazienza, se hai una azienda che gestisce un blog e scegli dei video, forse sei soggetto.

Se sei una azienda e fai formazione e corsi video a distanza, devi fare domanda all'agcom.

Se sei una azienda e commenti in video (e ora forse anche audio) quello che scrivi, potresti essere soggetto.

Insomma, i contenuti di chiunque passino, quelli generati da aziende siano soggetti ad Agcom. E la definizione e' talmente ampia che si devono escludere i giochi d'azzardo, ma non i videogiochi, che hanno piu' attenzione presso il legislatore delle giovani aziende sul web.

Forse.

2) all’articolo 4, comma 1, capoverso art. 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole da «e che comprende» fino a «meramente incidentale» con le seguenti: «. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) del presente articolo, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) del presente articolo. Fermo restando quanto stabilito dai considerando da 16 a 23 della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, non rientrano nella definizione di “servizio di media audiovisivo” i servizi prestati nell’esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse, nonché ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari. Non rientrano altresì nella definizione di “servizio di media audiovisivo” i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo, i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo, i giochi d’azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d’azzardo e di fortuna, i giochi in linea, i motori di ricerca e le versioni elettroniche di quotidiani e riviste, i servizi testuali autonomi»

04.02.2010 Spataro
CorriereComunicazioni.it


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