Su La Stampa del 18.1.2010 si fa riferimento ad una lunga nota del (vice) ministro Romani sull'applicazione della direttiva.
Noi sul web non la troviamo, ma sul sito del ministero troviamo una nota interpretativa del luglio 2009 (v. link sotto indicato) che dice:
"Non si applica ai siti web la cui attività principale non e' la fornitura di contenuti audiovisivi. "
Invece a dicembre 2009 questa sarebbe la nozione di servizio video su internet.
"Il nucleo centrale delle nuove disposizioni, che tiene conto dell’evoluzione tecnologica e di mercato, si applica oltre che alle trasmissioni televisive di tipo tradizionale, anche a quei servizi di media audiovisivi on demand, che si caratterizzano per la trasmissione di un contenuto da un fornitore a un singolo utente, che è libero di scegliere individualmente quando e cosa vedere"
In poche parole: chi fa formazione con video e screencast e' un servizio video, e deve diventare un tv.
Chi non lo fa principalmente, puo' non preoccuparsi.
Youtube, Blip, Mediavideo, e tanti altri sarebbero servizi soggetti a registrarsi come tv in Italia.
Trasmetterebbero altrimenti abusivamente.
Quindi sara' facile e legale chiuderne l'accesso.
In ogni caso che si metta in testa di fare servizi solo video (l'audio resta escluso) deve diventare tv.
Non sono molto convito di questa lettura. La lunga nota a cui la Stampa si riferisce sarebbe una utile opportunità di chiarezza, per capire quali sono i reali confini tra l'illecito e il vietato. Ops.