Mi sono imbattuto oggi in tre testi sui link.
In breve alcuni spiegano su internet che mettere link a materiale protetto da copyright e' illegale.
E' falso.
NOZIONE DI LINK
Dire che non si puo' linkare nulla e' pazzesco. Se infatti dico che e' vietato mettere un link a materiale protetto da diritto d'autore vieto ogni link.
Un po' come vietare ad ogni biblioteca o negozio o motore di ricerca di tenere un elenco dei libri. Impensabile.
Recentemente e' stata citata a sproposito una sentenza della Corte Europea che tutelerebbe titoli piu' lunghi di 5 parole. E' sbagliato.
GLI ERRORI
Manca l'abitudine, in chi non mastica la legge, a trovare la condizione nascosta. In ogni affermazione di principio vi e' una fattispecie, un contesto.
In quel contesto quella e' la regola che la Cassazione o la Corte afferma.
Togliere la condizioni e affermare solo il principio e' pericolosissimo: parta certamente ad errori.
COSA E' ILLEGALE
In generale chiunque puo' parlare di altri siti, di altre pagine, di un podcast, di un video. E DEVE linkarlo per citarne correttamente la fonte.
La legge impone di citare la fonte se citiamo brani, e la citazione deve essere completa (link interno insomma, come si indica una pagina).
Se pero' una normativa vieta di ridistribuire contenuti prodotti su un'altra piattaforma e non messi a disposizione dal titolare dei diritti sulla nuova piattaforma, cosi' come avviene per la televisione, nessuno di noi puo' prendere i contenuti, ripubblicare o fare in modo che l'attività di diffusione su altra piattaforma venga facilitata.
In poche parole, se metto un contenuto su internet io autore, voglio che venga conosciuto e indicizzato per essere fruito.
Se invece segnalo qualcuno che registra la radio e la mette online, senza essere l'emittente stessa, sto organizzando un modo alternativo per aggirare la scelta dell'autore di non stare su internet.
Anche la lettura delle sentenze non e' facile.
La Cassazione Sez. III penale 4 luglio-10 ottobre 2006, n. 33945 permette di affrontare il caso di chi fa di tutto per segnalare trasmissioni sportive su internet, laddove il gestore non vuole che circolino liberamente.
La Corte Europea recentemente (caso C-5/08, 16 luglio 2009, quarta sezione) ha deciso in materia di servizio di rassegna stampa, ma anche in questo caso si e' allargato il contesto in sede di commento.
Un po' di prudenza quindi anche nel leggere le sentenze, perche' spesso non spiegano nel dettaglio il contesto dal quale partono, soprattutto se sono questioni tecniche.
Entrambe, citate dai commentatori come restrittive, sembrerebbero per questi autori chiudere la voce ad ogni link.
Invece sono casi ben piu' limitati: uno la ridiffusione in tempo reale di una trasmissione dal vivo, l'altro una rassegna stampa a pagamento e particolare.
Ma se ognuno di noi scrive su internet, sa e spera che altri lo linkino per essere letto. Siamo su internet perche' per natura internet permette a tutti di farci trovare. Non inventiamoci che e' vietato linkare.
Sentenze su RicercaGiuridica.com
Link utili:
su twitter davidorban dice a robingood che reuters gradisce i link, ap news no. http://tinyurl.com/l66brm