Pec per tutti, pec per i cittadini gratis, obbligatoria per imprese e per professionisti.
La firma elettronica italiana e' una delle aberrazioni peggiori. Sempre invocata, mai decollata.
Sin dai primi tempi, quando mi infuriai perche' da subito la si voleva concedere solo ai notai, e' stata oggetto di attenzioni.
Oggi la realtà e' che Aruba la fornisce a prezzi risibili, ma non decolla, ma non si sa che valore abbia.
Guido Scorza segnala che un emendamento nell'ennesimo testo di legge onnicomprensivo dovrebbe abrogare i provvedimenti di cui parlavamo nelle ultime settimane.
Io continuo a dire che se usiamo la firma elettronica "europea", non certificata ma a crittografia asimmetrica, pgp per intenderci, nessuno la puo' disconoscere in quanto tale. Si tratta di direttiva europea recepita in Italia con "d. lgs. 23 gennaio 2002, n. 10. Successivamente, è stato emanato il D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del citato d. lgs. n. 10/2002"
Ma non interessa a nessuno parlare via pgp.
1. L'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:
"Art. 10 (L). (Forma ed efficacia del documento informatico). -
1. Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate.
2. Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta. Sul piano probatorio il documento stesso è liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. Esso inoltre soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.
3. Il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto.
4. Al documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, in ogni caso non può essere negata rilevanza giuridica né ammissibilità come mezzo di prova unicamente a causa del fatto che è sottoscritto in forma elettronica ovvero in quanto la firma non è basata su di un certificato qualificato oppure non è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato o, infine, perché la firma non è stata apposta avvalendosi di un dispositivo per la creazione di una firma sicura.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Comunità europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
6. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.".
Link utili:
- pgpi, http://www.pgpi.org/
- openpgp, http://www.openpgp.org/
- Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche