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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9284 documenti.

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Copyright 09.07.2009    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

L'azienda non controlla le violazioni del diritto d'autore e fallisce. L'antipirateria ha partorito. Sanzioni per chi non appone il bollino

Il sistema delle quote impone sanzioni elevatissime: "L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni." (fino a oltre 750mila euro). Colpito chi non usa il bollino, chi viola i diritti connessi, chi riproduce anche parzialmente, e tutti gli ugc non controllati ? Anche guardare un video musicale da youtube ?
Spataro

 

L

Le grida manzoniane venivano scritte allo stesso modo.

Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1195

Art. 15. (Tutela penale dei diritti di proprietà industriale), ultimo comma:

...

"7. Al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni
 
"c) dopo l’articolo 25-octies è inserito il seguente:
    «Art. 25-novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

 "   2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941»."

Che significa che l'azienda che omette il controllo risponde per quote.

Cosi' almeno leggendo Quintarelli al quale rimando.

Io ci vedo la responsabilità delle aziende per gli user generated contents, se fosse cosi'.

Social 2.0, preparati ...

 

Contenuti:

Articoli 171, primo comma, lettera a-bis):

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

e terzo comma,

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui
sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della
paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima,
qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

171-bis,

171-bis 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi
fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione
programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è
soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta
milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o
facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma
per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se
il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro
supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il
reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero
distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei
mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a
due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità. 

171-ter,

171-ter  1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto
o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio,
dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di
opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali,
anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene
per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a
qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento,
trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere
a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo,
proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento,
videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è
prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli
autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un
servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad
accesso condizionato; 

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende,
concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone
dovuto.
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o
il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che
abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-
quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile
o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che
residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei
titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di
provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; 
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero
distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a
disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni
elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire
chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a
qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore
e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o
parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o
commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende
colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; 
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in
uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione
radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono
versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori
drammatici. 

171-septies

171-septies.  1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: 
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali
non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o
di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; 
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto
assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.  

e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633

171-octies.  1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone
in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di
apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via
satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali
audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a
gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla
imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante
gravità. 

174-quinquies:

 174-quinquies.  1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla
presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad
autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per
l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gi interessati,
può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non
inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente
adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione
amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi
ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24
della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di
esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.  
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo
e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque
esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti
dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4
novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale;
se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio. 

Link utili, ancora legali:

09.07.2009 Spataro
Quintarelli


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