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Legalgeek 06.08.2009    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

La disdetta di un contratto a rinnovo automatico: domini o altro

A volte ci si fida troppo di internet: sono i contratti a regolare la disdetta, soprattutto quelli che si rinnovano automaticamente alla scadenza. - Photo courtesy of Carmanna - ripostato dal 2009-07-09
Spataro

 

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N

Nella vita reale:

Vado dal panettiere. Gli dico: ogni giorno mi porti il pane a casa ?

Lui dice di si', e me lo porta. E io pago.

Quando vado in vacanza o non voglio piu' il suo pane, basta che glielo faccio sapere.

Semplice.

 

Su internet ?

Prima di tutto diciamo che internet e i contratti con le aziende sono una cosa un po' piu' impegnativa.

Prima di tutto le aziende hanno sicuramente delle condizioni d'uso generale o dei contratti che fanno accettare o sottoscrivere.

La clausola che prevede il rinnovo automatico di un contratto e' considerata vessatoria, quindi va sottoscritta con apposita firma, a mano.

Tutti i checkbox che le aziende offrono online non valgono assolutamente nulla. E' richiesta una sottoscrizione espressa su carta a manina, per intenderci, a pena di nullità della clausola.

Tuttavia la nullità va dichiarata da un giudice.

Quindi, prima di tutto, il rinnovo automatico di un contratto va firmato con una firma ripetuta (quindi una firma per il contratto, una per la privacy, una per le condizioni vessatorie).

Vale per chi conclude un contratto come consumatore. L'azienda dovrebbe sapere di cosa si parla.

 

Rinnovo automatico e disdetta.

Mettiamo il caso di un dominio.

Lo registro, firmo il contratto on line (no firma a manina). Dopo anni utilizzo il modulo online (form) e disdetto il dominio, cosi' come predisposto dall'azienda. Ma nelle condizioni contrattuali era previsto che la disdetta fosse inviata a mezzo raccomandata r.r. entro 60 giorni dalla scadenza.

Dopo 4 anni arrivano ancora le richieste e fatture per il pagamento del dominio, pur disdettato con il modulo online.

Entriamo nel merito.

In linea di principio l'azienda, offrendo la disdetta online, ha dato un servizio immediato che dovrebbe sostituire quello imposto dal contratto.

Il contratto va interpretato in modo da essere il meno oneroso per la parte onerata. In questo caso se l'azienda ha offerto un modulo per la disdetta e ne ha dato seguito non puo' pretendere una formalità se ha saputo comunque della volontà di disdettare.

Insomma: la raccomandata e' per avere una garanzia di ricevimento di una comunicazione, ma se la comunicazione e' ricevuta ed e' stata adempiuta, a che titolo fatturare ancora ?

Nel concreto non vale la pena.

Non vale la pena perche' l'onere della prova sta a carico di chi vuole far valere le proprie ragioni.

Le aziende che impongono un rinnovo automatico e una disdetta a mezzo raccomandata r.r. entro 60 gg prima della scadenza affermano che gli obblighi contrattuali erano evidenti.

Quindi, andando davanti ad un giudice (per importi contenuti il giudice di pace), si potra' sostenere le proprie ragioni anche personalmente, scrivendo pero' un atto giudiziario completo di formalità e di contenuti sostanziali, oltre dei documenti a fondamento delle proprie ragioni.

Non basta avere ragione, bisogna anche poterlo documentare. Dubito che la maggior parte delle persone stampi in pdf i contratti che accetta online e le scritte on line di conferma. Un matto come me si', ma dubito che lo facciano in molti.

Poi andare alla udienza, tentare la conciliazione, incaricare un avvocato, attendere la sentenza.

Piu' semplice inviare la raccomandata per la scadenza successiva e imparare la lezione.

 

Conclusioni

Il contratto puo' decidere come si deve disdettarlo. In tal caso seguite le indicazioni del contratto. E' importante.

Tuttavia la legge consente di recedere dai contratti dichiarando le clausole di rinnovo automatico vessatorie, se ricorre il caso, o altri elementi che dimostrino che il recesso e' comunque avvenuto pur non seguendo la formalità del contratto.

Pero' e' necessario sapere che se l'aziende non concorda sul fatto che ha gia' receduto dal contratto, e non ha effettuato ulteriori prestazioni che quindi non vanno fatturate, non resta che agire in giudizio.

In caso di fattura ci sara' un decreto ingiuntivo: il cliente sara' poi costretto ad opporsi con un atto di citazione con un avvocato (troppe formalità da rispettare), Quindi e' piu' pratico seguire le indicazioni del contratto, salvo l'importo sia tale da far preferire l'azione giudiziaria per far valere le proprie ragioni

Attenzione poi a pagare nonostante il contratto sia stato disdettato e le obbligazioni concluse. L'azienda potrebbe con facilità dire che anche il cliente sapeva benissimo della formalità per il recesso e ha pagato comunque sapendo che era obbligatorio per contratto.

Certo, alcune aziende ne avrebbero un vantaggio superiore a risolvere il contratto e basta.

In effetti offrire uno strumento online per disdettare un dominio e non dare tutte le informazioni necessarie puo' essere considerata esecuzione in cattiva fede del contratto e/o comunicazione pubblicitaria ingannevole (agcm).

Quindi ... anche l'azienda ha piu' di un motivo valido per non chiedere piu' soldi. Non capita spesso, ma insomma, se si ha una ragione bisogna saperla e volerla sostenere, non aspettare che altri ti diano ragione.

Buon lavoro

Spataro

ps: grazie al lettore che mi ha chiesto di parlarne.

 

06.08.2009 Spataro



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