A.S. n. 1611 Articolo 1, comma 28 Scheda di lettura del Servizio studi (869 KB) »
Il comma 28 novella l’art. 8 della legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 4727), in tema di diritto di rettifica.
Come e' noto, il bilanciamento tra l'interesse del pubblico ad essere informato (alla cui realizzazione e' strumentale l'esercizio del diritto di cronaca e di critica da parte di chi informa) e l'interesse della persona, fisica o giuridica, a non essere lesa nella sua identita' personale e' realizzato dall'art. 8, comma 1, della legge sulla stampa, che riconosce il diritto alla pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche ai "soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignita' o contrari a verita'", sulla base del loro personale sentire, indipendentemente dal fatto che lesione della dignita' effettivamente vi sia stata (comma 1).
Il direttore del giornale (o altro responsabile) e' tenuto, nei tempi e con le modalita' fissate dalla legge (pubblicazione della risposta o rettifica nella stessa pagina ove si trovava la notizia “incriminata” ed entro 2 giorni dalla richiesta per i quotidiani; entro i due numeri successivi per i periodici), all'integrale pubblicazione dello scritto di rettifica, purche' contenuto nelle dimensioni di trenta righe (comma 4), essendogli inibito qualsiasi sindacato sostanziale, salvo quello diretto a verificare che la rettifica non abbia contenuto tale da poter dare luogo ad azione penale.
Ai sensi del comma 5, se – trascorsi i termini previsti dalla legge – la rettifica non e' stata pubblicata, l’interessato puo' rivolgersi in via d’urgenza al tribunale affinche', in via d'urgenza, ordini al direttore la immediata pubblicazione ovvero, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., disponga la pubblicazione. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di pubblicazione della rettifica e' punita con la sanzione amministrativa da 7.747 a 12.911 euro (comma 6) e con la pubblicazione della sentenza (comma 7).
Il disegno di legge in esame apporta le seguenti modifiche all’art. 8.
La lettera a) inserisce un nuovo comma, dopo il terzo, con il quale dispone che per le trasmissioni radiofoniche o televisive, il diritto di rettifica si esercita ai sensi dell’art. 32 del Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177).
L’art. 32 del Testo unico disciplina l’esercizio del diritto di rettifica in relazione a telegiornali e giornali radio. La disposizione, ricalcando quando previsto dalla legge sulla stampa, prevede che la rettifica sia effettuata entro 48 ore dalla data di ricezione della richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato puo' rivolgersi all’autorita' giudiziaria ovvero, se l’emittente contesta il diritto alla rettifica, all’Autorita' delle comunicazioni che si pronuncera' entro 5 giorni.
Lo stesso nuovo comma dispone che per i siti informatici la rettifica sia pubblicata entro 48 ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilita' della notizia cui si riferisce.
La IX Commissione della Camera dei deputati, considerato che la disposizione in esame estende ai siti informatici le procedure di rettifica delle informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti coinvolti, "osservato 128 A.S. n. 1611 Articolo 1, comma 28 che tale previsione, in quanto riferita ad un termine generico come "siti informatici", sembra porre l'obbligo di rettifica a carico, piuttosto che degli autori dei contenuti diffamatori, dei gestori di piattaforme che ospitano contenuti realizzati da terzi, che, in considerazione del volume dei contenuti ospitati dalla piattaforma, non sarebbero in grado di far fronte a tale obbligo", ha espresso parere favorevole a condizione che il riferimento ai "siti informatici" sia sostituito da "giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5".
La lettera b), novellando l’attuale comma 4 dell’art. 8, precisa che la pubblicazione della rettifica non deve essere accompagnata da commenti.
La lettera c) inserisce un ulteriore comma, dopo il quarto, con il quale disciplina l’esercizio del diritto di rettifica in relazione alla stampa non periodica.
In particolare, prevede che l'autore dello scritto (o, in mancanza, l’editore o, in mancanza, lo stampatore) debba provvedere, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione della rettifica, a proprie spese, su massimo 2 quotidiani a tiratura nazionale indicati dall’offeso.
Tale pubblicazione dovra' essere effettuata entro 7 giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.
In ragione dei costi elevati, si consideri se la pubblicazione su due quotidiani nazionali non possa essere eccessivamente onerosa in relazione al presupposto che, come si e' detto, non consiste nella accertata lesione della dignita', ma nel mero sentire della persona che si ritiene offesa.
La lettera d) coordina la disposizione dell’attuale quinto comma, relativa all’azione a tutela del diritto di rettifica, con le modifiche apportate al resto dell’art. 8.
La lettera e) inserisce un ulteriore comma, dopo il quinto, per prevedere che il ricorso al tribunale a garanzia dell’effettivita' del diritto di rettifica sia consentito anche all’autore della pubblicazione quando altri (direttore responsabile del quotidiano/periodico o responsabile della trasmissione) si rifiutino di pubblicare la rettifica richiesta.
Relazione del sen. Centaro, la Commissione Giustizia, nella seduta del 24 giugno, ha iniziato ad esaminare il ddl 1611,