Giustamente le case discografiche e cinematografiche esultano: l'illegalità di scaricare da p2p e' finalmente riconosciuta e sanzionata in Francia.
Ma soprattutto perseguibile senza violare la privacy di nessuno, perche' previsto per legge.
Insomma: bisogna smetterla di dire che le persone possono fare quello che vogliono. Su questo sono d'accordo.
Ma c'e' modo e modo.
Nel caso francese la legge, dopo due ammonimenti all'utente (Chi li fara' e come ?) prevede che gli si sospenda l'accesso ad internet da due mesi ad un anno. Il minimo, lungo, colpisce.
Da tutta internet.
Potrebbe essergli vietato anche usare telefoni voip, allora ?
Per fare un paragone e' come vietare a chi commette una offesa a mezzo posta di impugnare una matita anche solo per disegnare.
Giurisprudenza americana, investita del problema, ha gia' affermato che la reazione dello Stato deve essere proporzionata a limitata.
Insomma, per un furto di un cd, in un negozio, quali sono le sanzioni ? Il divieto di ascoltare musica da due a 12 mesi ?
So che gli avvocati capiranno quali argomentazione giuridiche sto proponendo per dichiarare in Italia una norma simile incostituzionale.
Ma il problema e' questo. Come giustamente dice David Orban, una impresa non puo' criminalizzare tutti i propri clienti. I clienti, d'altro canto, non possono prendere gratis i servizi che l'impresa vuole farsi pagare. Questo non va dimenticato.
E' saltato ogni equilibrio nei rapporti, insomma.
Allontanare da internet una persona, come l'esilio di una volta, un nuovo carcere elettronico, e' veramente una idea distorsiva.
Vorrei pero' aggiungere che anche la normativa ecommerce impone di provvedere quando vi sono illeciti. La responsabilità e' personale, ma il gestore di un sito deve provvedere (secondo le leggi gia' vigenti) a rimuovere i contenuti ove essi siano illeciti.
La reazione attuale e' quindi forte e sicuramente sproporzionata. Si dira' che non e' vero per le dimensioni del fenomeno, i cui dati sono asseriti e non verificabili pero'.
Esiste un problema di controllo dei contenuti, di libertà di parola e di responsabilità.
Cosa che viene risolta volta per volta con la disponibilità della gran parte degli operatori, notiamolo.
Ma al momento resta solo la posizione dominante di chi ha i contenuti e non vuole distribuirli tramite nuove catene di distribuzione, per non irritare la vecchia catena di distribuzione che ... funzionava.
Ma Apple, con itunes, ha sparigliato le carte.
E il mazziere rischia di perdere la mano.
Per ora, chi perde, e' il titolare dell'accesso ad internet che non filtri.
« Art. L. 336-3. – La personne titulaire de l’accès à des services de communication au public en ligne a l’obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.
« Le fait, pour cette personne, de manquer à l’obligation définie au premier alinéa peut donner lieu à sanction, dans les conditions définies par l’article L. 331-25.
« La responsabilité du titulaire de l’accès ne peut être retenue dans les cas suivants :
« 1° Si le titulaire de l’accès a mis en œuvre l’un des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 331-30 ;
« 2° Si l’atteinte aux droits visés au premier alinéa du présent article est le fait d’une personne qui a frauduleusement utilisé l’accès au service de communication au public en ligne, à moins que cette personne ne soit placée sous l’autorité ou la surveillance du titulaire de l’accès ;
« 3° En cas de force majeure.
« Art. L. 336-4. – Les caractéristiques essentielles de l’utilisation autorisée d’une œuvre ou d’un objet protégé, mis à disposition par un service de communication au public en ligne, sont portées à la connaissance de l’utilisateur d’une manière facilement accessible, conformément aux articles L. 331-10 du présent code et L. 111-1 du code de la consommation. »
Link utili:
- Al link sotto indicato, da Fapav, la segnalazione
- L'assemblea francese, il testo del progetto
- Il testo approvato 1618 del 20 aprile 2009
- Il testo dell'iniziativa governativa
- Dossier del Senato francese.
- Dossier da wikipedia