Ecco i temi trattati:
- Archivi giornalistici on line a prova di privacy
- Videosorveglianza: no al controllo dei lavoratori
- Rapporto di lavoro e accesso ai dati
- I Garanti Ue sulla privacy dei minori a scuola
Bisognera' valutare con attenzione i provvedimenti citati, soprattutto quello volto ad inibire il lavoro dei motori di ricerca.
I casi sorgono, lo sottolineiamo, dalla mancata risposta da parte di chi tiene gli archivi. Perche', mi chiedo. E' cosi' semplice rispondere a queste richieste con gli strumenti messi a disposizione dal web. Anzi, e l'occasione per far capire come funzionano i motori di ricerca.
Molti credono che la posizione sui motori di ricerca, o i risultati da essi forniti, siano decisi da chi ha il sito. Magari :), pero' a volte si puo' aiutare (si veda lo standard robots.txt).
Nel nostro piccolo, lo ripetevamo ieri ad una persona che ci chiedeva di essere citata in una sentenza a se' favorevole, non postiamo i nomi delle parti da tempo nei documenti che mettiamo on line.
"L'Autorità è intervenuta a seguito di alcuni ricorsi [doc. web nn. 1582866, 1583152, 1583162] presentati nei confronti di un editore che ha reso recentemente fruibile ai più comuni motori di ricerca parte dell'archivio storico del proprio quotidiano. I ricorrenti lamentavano il fatto che, digitando il proprio nome su di un comune motore di ricerca, ottenevano come risultato notizie pubblicate anche quindici anni prima. In un caso, il ricorrente era stato completamente assolto dai reati citati nell'articolo, ma ciò non emergeva dai risultati della ricerca."
Ed ecco il provvedimento:
condanna "di adottare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che i dati personali del ricorrente contenuti negli articoli oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito Internet e di dare conferma dell'avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro il medesimo termine;"
Molto interessante l'argomentazione di Google:
"VISTA la memoria datata 16 settembre 2008 con la quale Google Inc. (rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada), nel richiamare un riscontro fornito al ricorrente prima della presentazione del ricorso e dopo aver eccepito la sua inammissibilità poiché "al trattamento di dati personali per mezzo di copie cache con cui Google mette a disposizione degli utenti le pagine web indicizzate contenenti parole chiave utilizzate nella ricerca, non si applica la legge italiana", avendo il titolare del trattamento sede negli Usa, ha comunque illustrato le modalità di funzionamento del sistema di scansione utilizzato da Google; rilevato che la società ha precisato che è possibile escludere pagine web di siti sorgente ancora disponibili in rete dall'indicizzazione automaticamente operata dai propri crawler esclusivamente con la collaborazione dei webmaster dei medesimi siti sorgente e che, quindi, "nel caso specifico, solo rimuovendo dall'archivio storico del sito www.corriere.it la pagina web cui" il ricorrente "fa riferimento o inserendo un codice (robot.txt) che impedisca al crawler di Google di selezionare automaticamente la pagina, potrà essere definitivamente impedita l'indicizzazione della stessa da parte di Google";"
Ehm, robots.txt, non robot.txt !
Attenzione: il motore di ricerca ha dei propri criteri, l'archivio altri. Insomma, da leggere.
Per quanto riguarda il lavoratore non troviamo, al momento, principi particolarmenti nuovi, quanto la riaffermazione del diritto a non essere controllati in modo sistematico anche nelle aree di ricreazione; inoltre di sapere quali dati vengono trattati.
Infine sui minori vale la pena dare un'occhiata:
"Il Gruppo art. 29 ha adottato un parere sulla protezione dei dati relativi ai minori (WP 160 http://ec.europa.eu...). Il parere, suddiviso in due sezioni principali, individua prima di tutto i principi generali sulla tutela del minore e, nella seconda parte, fornisce indicazioni per l'attuazione delle regole di data protection nel settore scolastico."