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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9284 documenti.

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Rettifica 11.02.2009    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Obbligo di rettifica entro 48 ore: il testo della proposta di Alfano

Siti non periodici obbligati senza commenti. Ole'.
Spataro

 

&

  "L'articolo 15 contiene alcune modifiche alla legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47), relativamente al procedimento per la rettifica delle informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti interessati, diffuse attraverso trasmissioni radiofoniche e televisive ovvero tramite i siti internet. Viene, inoltre, prevista una specifica procedura di rettifica anche per la stampa non periodica e si dispone che la rettifica non rechi nessun commento ulteriore."

Troppo facile impedire di commentare la materia. Neanche i giornali pubblicano rettifiche senza commenti.

 Art. 15.(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).

      1. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

      «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;

          b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;

          c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

      «Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;

          d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;

          e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

      «Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».

 

Come altri hanno gia' commentato, si dimentica che su internet ci sono mille modi per rispondere a quello che dicono gli altri, ma questo e' il modo migliore per impedire a chiunque di pronunciarsi, salvo ricevere una richiesta il venerdi' sera da evadere entro la domenica sera. Ma non e' solo la durata di 48 ore quanto le modalità della richiesta a dettare allarme nel blog.

Ricordo Guido Scorza che ha segnalato per primo il tema.

11.02.2009 Spataro
Camera.it


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