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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9336 documenti.

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Cassinelli 02.12.2008    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Botta e risposta con Cassinelli sulla L. 39 del 2002

Secondo Cassinelli la d.lgs. 70/2003 (della quale la l.39 del 2002 rappresenta la delega) non e' chiara e il Roc non e' nemmeno toccato. Stiamo usando i commenti sul suo blog quasi come una chat. Bello vedere qualcuno attento al dialogo, anche se siamo ancora delle nostre idee :-)
Spataro

 

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    A

    Anonimo ha detto...

    Buongiorno, sono Valentino Spataro

    Leggo con particolare interesse la sua seconda bozza.

    Sotto il profilo dell'opportunità le segnalo gli effetti disastrosi su videotel dell'imposizione dell'obbligo di registrazione quale testata giornalistica, facendolo scomparire in Italia.

    Sotto il profilo normativo ricordo che l'Italia si e' adeguata alla normativa europea con la legge 39 del 2002 che sancisce il "Principio dell'assenza di autorizzazione preventiva", http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/l24204.htm .

    E' una affermazione forte, assoluta e perentoria, nella consapevolezza che chi voglia le provvidenze, ex art 31 l. citata, potra' richiedere l'iscrizione, in ogni altro caso e' vietato per legge.

    Non posso condividere quindi nessuna proposta che limiti la crescita del mercato in modo diverso da quanto oggi previsto dalla l. 39/2002.

    Un ulteriore suggerimento: provi lei stesso ad avviare la pratica presso il roc, con e senza un consulente esterno. Scoprirà difficoltà e costi anche in termini di tempo assolutamente rilevanti.

    Apprezzo comunque il metodo di ascoltare la rete, ed e' per questo che intervengo sul suo blog.

    Pero' l'attuale l. 39/2002 offre la possibilità di aderire a questi strumenti, senza imporli i contrasto alle norme europee.

    Cordiali saluti

    Roberto Cassinelli ha detto...

    @Valentino Spataro: la norma contenuta nel d.lgs. 70/2003, cui Lei fa riferimento, è per varie ragioni ambigua, anche per il contesto nel quale è inserita. Infatti, il giudice di Modica non se n'è curato quando ha condannato un blogger per stampa clandestina. Per questa ragione credo che la proposta di legge che qui stiamo discutendo sia assolutamente necessaria.
    Mi permetta un'altra precisazione: Lei, come anche molti altri, parla di registrazione al ROC. Tale registrazione non è nemmeno contemplata dalla mia proposta di legge.

    Anonimo ha detto...

    Grazie delle precisazioni.
    Ne terro' conto.
    Valentino Spataro

    Anonimo ha detto...

    Rapidissimo :-)

    Sto riflettendo sulla osservazione relativa alla decisione del giudice di pace di Modica.

    In realtà la Cassazione con sezione V PENALE Sentenza 1 - 25 luglio 2008, n. 31392 ha proprio preso posizione qualificando internet correttamente:

    "La diffamazione tramite internet costituisce certamente un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi del comma III dell'art. 595 cp, in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità."

    Sbaglio o la Cassazione ha gia' risolto l'errore interpretativo (da tanti ritenuto tale) ?

    Valentino Spataro

    Roberto Cassinelli ha detto...

    @Valentino Spataro: a Modica fu sentenza del Giudice Penale dr.ssa Di Marco, non del Giudice di Pace. Tale sentenza, così come la mia proposta di legge e gli articoli delle leggi 47/1948 e 62/2001 che essa modifica, non riguardano in alcun modo la diffamazione, di cui Lei parla. Qui si tratta di obblighi di registrazione presso la cancelleria del Tribunale. La diffamazione a mezzo internet è regolata da altre norme e la giurisprudenza ha già avuto modo di esprimersi (ad esempio con la sentenza da Lei citata). Ma parliamo di cose diverse.

    Aggiornamento 12.12.2008

    Ho aspettato a scrivere una conclusione, per riflettere

    La normativa e' chiara. Anche volendo, una volta tanto, non si puo' definire fumosa.

    La Cassazione e' chiara, e la natura di internet affermata nell'aggravante di diffamazione a mezzo internet, riguarda anche la natura di internet affermata nel caso di reato di stampa clandestina. Non si puo' spaccare il capello, e' la stessa cosa.

    La soluzione proposta non risolve il problema affermato, anzi, si accetta la decisione di Modica (per tanti motivi contestata) e si impone la qualificazione giuridica ivi contestata. (si ricorda poi che solo la Cassazione ha funzione di nomofilachia, cioe' di orientamento).

    Infine le condizioni e le definizioni proposte comportano incertezze interpretative tali da essere peggio della cura proposta.

    Per un male che, lo ripetiamo con forza, non esiste. Oggi essere su internet non impone essere editori.

    Domani, a condizioni tutte da interpretare, diventa obbligatoria la registrazione in Tribunale, registrazione al Roc, direttore responsabile giornalista e consulente che vi curi registrazioni e paghe del giornalista e sua.

    Bella cura.

     

    02.12.2008 Spataro
    spataro


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