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Diritto d'autore 12.11.2008    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Prevalgono i diritti industriali sul diritto d'autore

In fondo all'articolo approvato alla Camera, trasmesso al Senato (quindi non definitivo), un nuovo rapporto tra proprietà industriale e diritto d'autore. Delega al ministero per correggere il codice della proprieta' industriale - Invenzioni dei ricercatori universitari alle università - Photo courtesy of svilen001
Spataro

 

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A

Art. 10. (Tutela penale dei diritti di proprietà industriale).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:

      «Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi. Usurpazione di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000.
      Alla stessa pena soggiace chi riproduce prodotti industriali usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli, ovvero, senza essere concorso nell'usurpazione, ne fa altrimenti uso.
      Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano sin dal momento del deposito delle relative domande di registrazione o di brevettazione, sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali rispettivamente applicabili»;

          b) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:

      «Art. 474. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi o usurpativi). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti previsti dall'articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero prodotti industriali realizzati usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli industriali, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000.
      Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, usurpazione o introduzione nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 3.000 chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione la merce di cui al primo comma.
      Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 473»;

          c) dopo l'articolo 474 sono inseriti i seguenti:

      «Art. 474-bis. - (Aggravante specifica). - La pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 3.000 a euro 15.000, se i fatti previsti dagli articoli 473, primo e secondo comma, e dall'articolo 474, primo comma, sono commessi su ingenti quantità di merci, ovvero, fuori dei casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi nonché di attività continuative e organizzate.

      Art. 474-ter. - (Confisca). - Nei casi di cui agli articoli 473, primo e secondo comma, e 474, primo comma, è sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite e sono state destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto o il profitto, a chiunque appartenenti.
      Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto.

      Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 se si tratta di cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato appartenenti a persona estranea, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
      Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale»;

          d) all'articolo 517, le parole: «fino a un anno o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due anni e»;

          e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-bis è aggiunto il seguente:

      «Art. 517-ter. - (Contraffazione di indicazioni dei prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffà indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari tutelate ai sensi di leggi speciali, regolamenti comunitari o convenzioni internazionali è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000.
      Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte nel territorio dello Stato.
      Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 517-bis».

      2. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: «416-bis,» sono inserite le seguenti: «473 e 474, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis,».
      3. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono inserite le seguenti: «, e per i delitti di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis del medesimo codice,».

Art. 11. (Beni contraffatti).

      1. All'articolo 392 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473 e 474 del codice penale, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia».

      2. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

      «8-bis. Il pubblico ministero, quando sia stato eseguito l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 392, comma 2-bis, del codice di procedura penale, provvede immediatamente alla distruzione della merce contraffatta sottoposta a sequestro, ferma restando la conservazione dei campioni sottoposti a perizia. Se la conservazione dei beni sottoposti a sequestro è assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, dispone in tal senso con provvedimento motivato».

Art. 12. (Contrasto della contraffazione).

      1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «473 e 474, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis,».


      2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) nel primo periodo:

              1) le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato,» sono soppresse;

              2) le parole: «da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose» sono sostituite dalle seguenti: «da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose»;

              3) la parola: «intellettuale» è sostituita dalla seguente: «industriale»;

          b) il secondo periodo è soppresso;

          c) nel quinto periodo, prima delle parole: «Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale» sono inserite le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato,».

      3. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8-bis, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, è inserito il seguente:

      «8-ter. Nelle indagini per i reati di cui agli articoli 473, 474 e 517-ter del codice penale, l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di misure cautelari, personali e reali, quando sia necessario per acquisire maggiori elementi probatori ovvero per l'individuazione dei responsabili. L'autorità giudiziaria impartisce agli organi di polizia le disposizioni per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa. Nei casi di urgenza, le disposizioni possono essere richieste o impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore».


Art. 13. (Proprietà industriale).

      1. All'articolo 47 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità».

      2. L'articolo 120, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

      «1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'Autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire».

      3. L'articolo 239 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

      «Art. 239. - (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda».

      4. L'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2007, è abrogato.


      5. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 dicembre 2008, disposizioni correttive o integrative del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo modificato dal presente articolo, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel codice;

          b) armonizzare la normativa alla disciplina comunitaria e internazionale in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;

          c) introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi;

          d) prevedere che, in caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione.

      6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

12.11.2008 Spataro
Camera


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