"Seguendo l’orientamento della Cassazione la sottrazione, la rivelazione a terzi e l’utilizzo di tali elenchi sarebbe illecita solo quando rappresenti concorrenza sleale (in tal caso non saranno sufficienti alcuni episodi essendo necessaria un’attività durevole finalizzata allo storno di clientela)."
Ecco alcuni punti affrontati in sintesi:
- non rappresenta opera dell'ingegno
- concorrenza sleale
- mailing list
- non incide per definizione assiomatica sulla proprietà industriale
Apparentemente sembra che non si possa impedire al lavoratore di prendere i dati.
Leggiamo l'approfondimento dell'avv. Belisario, al link indicato.