Ricordiamolo: la fattura elettronica e' quella integralmente elettronica e integralmente sostitutiva di quella cartacea, realizzata secondo modalità richieste dalla legge per garantirne la non modificabilità.
Questo non esclude che si possano inviare le fatture in pdf e, pero' , stamparle ed usare la copia stampata.
Al link il testo integrale in pdf.
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 21
del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA è una società multi business che opera nel settore petrolifero, facente parte
dell’omonimo gruppo internazionale.
L’istante non ha adottato contabilità separate per i diversi settori di attività in cui
opera, non essendo a tanto obbligata.
Nell’ambito dell’attività di distribuzione di carburanti per autotrazione ALFA ha
creato una linea di attività, individuata con il marchio xz gestita attraverso
contratti di somministrazioni di tipo “netting”.
In base a tali contratti il cliente finale acquista il carburante direttamente da
ALFA, e non già dal gestore presso cui il rifornimento viene materialmente
effettuato. L’attività di rifornimento gestita con la procedura di netting è, dunque,
scissa in due operazioni: a) l’acquisto di carburante effettuato da ALFA presso il
distributore stradale e b) la somministrazione effettuata da ALFA al cliente
finale.
Tale ultima operazione viene documentata tramite emissione di fattura
all’acquirente finale da parte dell’istante, ai sensi dell’articolo 6, secondo
comma, lettera a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e non con la scheda
carburante.
L’istante si è avvalso della facoltà di affidare in outsourcing l’emissione delle
fatture relative alla linea di attività individuata dal marchio “xz”. L’incarico è
stato affidato a BETA, società di diritto olandese, facente parte del medesimo
gruppo dell’istante.
A sua volta BETA ha affidato la gestione della fatturazione delle società del
gruppo a GAMMA, società belga, estranea al gruppo, che cura le attività di
aggregazione del flusso dei dati provenienti da BETA, di formazione delle fatture
in formato pdf e di stampa delle stesse su carta.
A seguito dell’adesione ad un progetto europeo, ALFA intende emettere e
conservare le fatture relative alla linea di attività individuata dal citato marchio
“xz” esclusivamente in formato elettronico.
A tal fine BETA, già deputata dell’emissione delle fatture analogiche per tutte le
società del gruppo, affiderebbe l’incarico di effettuare la fatturazione elettronica
ad un soggetto terzo, DELTA, società residente in Francia, senza che si instauri
alcun rapporto contrattuale diretto tra quest’ultima e ALFA.
La procedura si articolerebbe in sette fasi:
1) invio da parte di BETA a GAMMA del flusso di dati da aggregare per la
fatturazione;
2) aggregazione dei dati da parte di GAMMA per generare la fattura in
formato pdf;
3) invio da parte di GAMMA a DELTA dei soli file pdf relativi ai clienti che
hanno prestato l’assenso alla ricezione delle fatture in formato elettronico;
4) creazione da parte di DELTA della fattura elettronica tramite
l’apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica;
5) invio di un messaggio e-mail ai clienti che hanno prestato l’assenso al
ricevimento della fattura elettronica per informarli che la stessa è stata
emessa ed è a loro disposizione sull’apposito sito WEB per un periodo di
tredici mesi, sito a cui i clienti potranno accedere tramite apposita
password;
6) effettuazione del procedimento di conservazione delle fatture elettroniche
con cadenza almeno quindicinale, tramite apposizione della marca
temporale e della firma elettronica qualificata, a cura di DELTA;
7) creazione da parte di DELTA di un archivio informatico su CD ROM, che
raccoglie tutte le fatture emesse per ciascuna società europea del gruppo
Alfa, e invio ad ALFA di quello relativo alle fatture emesse in suo nome.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’istante ritiene che la procedura descritta risponda alle disposizioni normative
che regolano l’emissione delle fattura elettronica e la loro conservazione .
ALFA rappresenta che, relativamente all’obbligo di conservazione per “tipologia
di documenti”, sancito dall’articolo 4 del D.M. 23 gennaio 2004, la scelta di
limitare l’emissione delle fatture elettroniche nei confronti dei soli clienti della
linea business denominata “xz” potrebbe comportare che nei confronti dello
stesso soggetto siano emesse sia fatture elettroniche che fatture analogiche per le
cessioni di beni o per le prestazioni di servizi estranee a detta linea di attività.
A tal riguardo l’istante rileva che con la risoluzione 26 settembre 2007, n. 267/E
è stata riconosciuta, per i soggetti che operano in settori omogenei di attività
gestiti con contabilità separate, la possibilità di emettere nei confronti dello
stesso cliente sia fatture elettroniche che fatture analogiche.
Alla luce di tale recente chiarimento ALFA ritiene che sia consentito emettere
nei confronti dei clienti della linea xz sia fatture elettroniche, dotate di autonoma
numerazione progressiva, che fatture analogiche, distinte anch’esse da
un’apposita serie numerica, ed annotare entrambe nell’unico registro delle fatture attive, anche nelle ipotesi in cui le contabilità non siano gestite con contabilità
separate.