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Creative commons 10.07.2008    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Licenze Creative commons: come utilizzare e far circolare le opere

"Come utilizzare una licenza Creative Commons e guadagnare dalla libera circolazione della propria opera?" Ripubblichiamo, su richiesta dell'autore, il testo disponibile su liberius. Merita. Photo courtesy of tome213
Spataro

 

E

E’ frequente la domanda posta da alcuni circa il guadagno economico per gli autori conseguente all’adozione di uno schema di diffusione delle opere attraverso lo strumento delle licenze libere, come ad esempio le Creative Commons.


Certo, la decisione di non riservarsi alcuni diritti, oltre l’etica di una volontà di condivisione libera della conoscenza, assolve anche ad una funzione di promozione del proprio lavoro. Ma il fine dell’autore, a parte casi particolari, sarà sempre e comunque quello di farsi conoscere per ottenere, ad esempio, un contratto discografico e quindi dei guadagni.

L’esito è scontato. La prassi contrattuale, specchio delle dinamiche monopolistiche del mercato dei contenuti, porrà un limite alla diffusione dell’informazione attraverso un accordo che prevede un’esclusiva nell’utilizzazione, naturalmente non gratuita.

Purtroppo la scelta è obbligata per chi, come artista emergente, vuole vivere con la propria arte.
Con le nuove forme di diffusione delle opere offerte dalla rete, l’autore/artista ha la possibilità di trovare altri percorsi per ottenere un proprio ritorno economico e consentire alla collettività di fruire liberamente delle opere.

Fino ad ora, però, nessun caso pratico è mai venuto alla luce. Il motivo è semplice: prima di iniziare un progetto economico c’è bisogno di sperimentare e verificare che lo schema funzioni.

Poniamo ad esempio l’attività di diffusione di musica d’ambiente, cioè quella musica di sottofondo che solitamente ascoltiamo all’interno dei locali aperti al pubblico, come per esempio negozi, gelaterie, bar, ristoranti, eccetera.

Dietro quella semplice azione ci sono tanti rapporti giuridici e diversi intermediari:

  1. l’esercizio commerciale che diffonde la musica nel locale;

  2. il soggetto che cura la diffusione, creando apposite playlist per l’ascolto;

  3. l’editore musicale che, nell’interesse dell’autore, cura l’allocazione nel mercato del prodotto musicale;

  4. il produttore fonografico, ossia colui che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni e veicola il prodotto;

  5. l’autore/artista dell’opera musicale.

Ognuno di questi soggetti assolve ad una propria specifica funzione e ne ricava un ritorno economico.

Purtroppo l’applicazione distorta dei rapporti tra questi soggetti ha creato nel corso degli anni un effetto perverso: da una parte il servizio di diffusione di musica d’ambiente in locali commerciali è molto oneroso, dall’altra all’autore/artista emergente viene riconosciuto poco, se non nulla, di quanto versato dal gestore del locale commerciale o da chi offre il servizio di creazione playlist.


L’esercente che vuole diffondere musica nei propri locali commerciali deve pagare a Siae e a Scf un compenso per l’utilizzazione della musica. A Siae per conto degli autori che le abbiano conferito apposito mandato e a Scf per i produttori fonografici alla stessa affiliati. Agli stessi adempimenti è tenuto il soggetto che cura la trasmissione e diffusione della musica nel locale commerciale.
Il problema è che nè Siae, nè Scf, prima della raccolta, verificano se i compensi che stanno raccogliendo siano ascrivibili al proprio repertorio. I due enti riscuotono e basta, tanto da far sorgere nell’immaginario collettivo la convinzione che la somma di denaro da versare sia una tassa e non un compenso per il lavoro intellettuale. In realtà il fondamento giuridico su cui si basa la richiesta di pagamento del compenso deriva da un contratto sottoscritto tra il detentore dei diritti di utilizzazione economica dell’opera ed il mandatario, cioè Siae o Scf. In mancanza di tale rapporto le suddette società di gestione collettiva non hanno nessun potere/dovere di richiedere alcun compenso.
Ma non finisce qui. La musica diffusa nei locali commerciali non viene identificata. Il compenso che viene versato dall’esercente non viene distribuito agli autori con criteri nominalistici e diretti, ma con criteri statistici e indiretti. In termini generali, se nel corso dell’anno le vendite dell’opera di un autore/artista avranno raggiunto una certa percentuale rispetto al mercato, lo stesso (così come l’editore ed il produttore musicale che detengono alcuni diritti esclusivi) riceverà una percentuale proporzionale ai compensi derivanti dalla diffusione di musica d’ambiente raccolti dalla Siae.
Da ciò deriva che agli autori che già vendono molto (anche grazie alle dinamiche di mercato che tutti conosciamo) viene riversata gran parte degli introiti versati dagli esercenti per i diritti pubblica esecuzione. Agli autori emergenti, che non siano presenti nelle classifiche nazionali, non viene riconosciuto nulla, anche se la loro musica è stata oggetto di esecuzione.
Ma lo scenario sta cambiando.

Nel corso di questi ultimi anni, dopo la vicenda della gelateria Fiordiluna, lo sportello Liberius e lo studio legale DDA dell’Avv. Deborah De Angelis, hanno affrontato il problema della possibile convivenza tra diffusione libera dell’opera dell’ingegno e riconoscimento economico del lavoro svolto dall’autore/artista.

Dopo un necessario periodo di messa a regime gli sviluppi sono stati interessanti.
Lo scenario disegnato dai legali di Liberius e DDA e poi applicato con notevole successo economico, è il seguente:

  1. l’autore/artista è una persona che non ha concesso mandato alla Siae per la raccolta dei proventi derivanti dall’utilizzazione economica della propria opera e, pertanto, può liberamente licenziare l’opera con una licenza CC (prendiamo per esempio un CC che non permette l’utilizzo commerciale);

  2. l’opera circola su internet e viene ascoltata da una net label che sottoscrive un accordo con l’autore/artista per lo sfruttamento commerciale dell’opera, senza però chiederne l’esclusiva e con un riconoscimento all’autore del 50% delle entrate derivanti dall’allocazione nel mercato dell’opera;

  3. la net-label gestisce in proprio la sua attività, senza aver dato mandato a SCF o ad altre società di gestione per la raccolta dei proventi;

  4. il soggetto che cura la diffusione di musica acquista, non in esclusiva, dalla net label i diritti di diffusione della musica per fornire il servizio “in-store” di musica d’ambiente;

  5. tramite strumenti informatici, il soggetto che cura la diffusione di musica d’ambiente nei locali, conosce il repertorio diffuso e comunica alla net label i nominativi degli autori diffusi nei locali commerciali;

  6. la net label riconosce all’autore/artista il giusto compenso secondo gli accordi;

  7. né il gestore del locale commerciale, né il soggetto che cura il servizio di musica “in-store” dovranno versare alcuna somma a Siae o SCF.

 


Naturalmente questo processo ha i suoi pro e i suoi contro.

I pro:

  1. all’autore viene data la possibilità di avere una maggiore diffusione, non legata solamente ad internet;

  2. viene riconosciuto all’autore un ritorno economico non derivante da contratti di esclusiva, lasciando aperte altre strade per una diversa o contemporanea diffusione dell’opera;

  3. al pubblico è data la possibilità di ascoltare opere musicali diverse rispetto al mainstream o che, comunque, non fanno parte dello star-system;

  4. vi è la diminuzione del costo della musica e l’aumento dei compensi spettanti all’autore/artista grazie all’eliminazione di alcuni intermediari;

  5. vi è la riduzione del costo e una maggiore negoziabilità della licenza, evitando quella barriera all’ingresso per le piccole imprese dovuta alla situazione di monopolio del mercato musicale;

  6. notevole diminuzione degli intermediari: l’esercente ha come unico interlocutore il soggetto che cura la diffusione/esecuzione pubblica della musica; quest’ultimo avrà come interlocutore solo la net label. L’autore/artista potrà invece scegliersi tutti gli interlocutori che vuole.

I contro:

Una certa allergia da parte di Siae e SCF a riconoscere schemi commerciali diversi e non imposti.

E’, quindi, consigliabile l’aiuto di un legale.

In questo preciso istante circa 80 negozi di una nota catena commerciale stanno diffondendo musica licenziata con Creative Commons, senza corrispondere nulla a Siae o a Scf, risparmiando circa l’80% sul costo delle licenze.

Nello stesso momento alcuni autori/artisti stanno ricevendo direttamente il compenso per la diffusione della propria musica nel locali commerciali.

Ogni intermediario utile, che cioè fa derivare il proprio compenso da un’attività lavorativa che produce valore aggiunto e non da rendite derivanti da situazioni di monopolio, vede riconosciuto il proprio compenso.

10.07.2008 Spataro
Liberius.org


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