Giovan Battista Gallus ci segnala l'importante commento disponibile IN FORMATO PDF
Riporto qui di seguito l'attenta sintesi:
"E' stata ratificata, con legge approvata dal Senato in data 27.02.2008, la Convenzione di Budapest 23 novembre 2001 del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche, con l'obiettivo di realizzare una politica comune fra gli Stati membri, attraverso l'adozione di una legislazione appropriata, che consenta di combattere il crimine informatico in maniera coordinata.
"Detta legge introduce importanti modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale, al D. Lgs. 231/2001 (sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) e al cd. Codice Privacy. Dopo un'appassionata ed elaborata analisi della normativa davanti alle Commissioni riunite di Giustizia e Senato, si è approdati in aula alla fine di febbraio con una serie di emendamenti al testo del disegno di legge del Governo. Va dato merito al Relatore del testo legislativo e agli altri componenti della Commissione Giustizia che hanno avuto l'accortezza, e se vogliamo l'umiltà, di rivolgersi ad un "gruppo di giovani studiosi" (vedansi le parole pronunciate nella Relazione di presentazione) per risolvere i problemi applicativi e interpretativi di alcune norme dello schema di disegno di legge (schema disegno di legge dell'11 maggio 2007) che presupponevano infatti una conoscenza approfondita dei metodi investigativi sulle cd digital evidence.
Ecco un primo analitico commento delle nuove norme: trattasi di 14 articoli, divisi in quattro capi.
"Tra le principali novità:
- La eliminazione della diversità nella definizione di "documento informatico" tra il diritto civile e il diritto penale;
- L'introduzione del delitto di false dichiarazioni al Certificatore (art. 495-bis c.p.);
- La profonda modifica dell'art. 615 - quinquies (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) in tema di virus e malware, con l'estensione delle condotte non solo al software, ma anche alle altre "apparecchiature e dispositivi", utilizzati allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico;
- La rivisitazione del danneggiamento di dati, programmi, e dei sistemi informatici, anche di pubblica utilità, con l'introduzione della punibilità a querela del danneggiamento di dati "privati";
- L'introduzione di una nuova fattispecie di frode informatica, commessa dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
- L'estensione ai reati "informatici" della responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.lgs 231/01;
- La profonda modifica delle procedure di acquisizione dell'evidenza informatica, mediante l'imposizione dell'adozione di misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, e in altri casi l'adozione di procedure che assicurino la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità;
- L'introduzione della proceduta di "congelamento" dei dati per ragioni urgenti, sottoposta a convalida da parte del Pubblico Ministero;
- L'affidamento delle indagini in tema di reati informatici e di pedo-pornografia agli uffici del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello."