Mercoledì 13 febbraio 2008
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
UFFICIO LEGISLATIVO
Roma 5 febbraio 2008
All'Onorevole Grillini Camera dei Deputati ROMA
Alla Camera dei Deputati Segretariato Generale ROMA
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Rapporti con Parlamento
Uff. III
ROMA
Al Segretario Generale ROMA
All'Ufficio Stampa SEDE
Allo Schedario generale Elettronico
Camera dei Deputati
ROMA
OGGETTO: Interrogazione parlamentare n. 4-05031.
In merito all'opportunità di introdurre nel nostro ordinamento giuridico l'istituto del "panorama freedom" per consentire ai gestori di siti internet privati la pubblicazione di immagini di opere d'arte contemporanee e non, al fine di favorire ed accrescere in Italia ed all'estero la conoscenza del nostro patrimonio culturale, occorre procedere ad alcune precisazioni preliminari.
Pur non essendo espressamente disciplinata nel nostro ordinamento, la libertà di panorama ossia il diritto spettante a chiunque di fotografare soggetti visibili, in particolare monumenti ed opere dell'architettura contemporanea, è riconosciuta in Italia per il noto principio secondo il quale il comportamento che non è vietato da una norma deve considerarsi lecito.
In altre legislazioni, invece, tale diritto è disciplinato diversamente a seconda dell'interesse che si ritiene di tutelare prevalentemente (si pensi, ad esempio, alla legislazione belga ed a quella olandese che consentono di fotografare liberamente solo gli edifici mentre è necessaria la richiesta di un permesso per le sculture ove costituiscano il soggetto principale della fotografia; oppure a quella tedesca secondo cui è possibile invece fotografare anche le sculture pubblicamente visibili per usi commerciali; infine a quella statunitense che, similmente a quella italiana consente di poter utilizzare le fotografie scattate in luoghi pubblici o aperti al pubblico per qualunque scopo, salvo che si tratti di opere d'arte non stabilmente installate in un luogo pubblico poiché in tal caso è necessaria l'autorizzazione del titolare).
In Italia, non essendo prevista una disciplina specifica, deve ritenersi lecito e quindi possibile fotografare liberamente tutte le opere visibili, dal nuovo edificio dell'Ara Pacis al Colosseo, per qualunque scopo anche commerciale salvo che, modificando o alterando il soggetto, non si arrivi ad offenderne il decoro ed i valori che esso esprime.
Per quanto attiene alla tematica del pagamento dei diritti agli autori delle opere contemporanee, si evidenzia che l'art. 2 della legge 9 gennaio 2008, n. 2 (in G.U. serie generale n. 21 del 25 gennaio 2008) ha modificato l'articolo 70 della legge sul diritto d'autore ampliando il regime delle esenzioni. In particolare, è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.
Pertanto, ove il soggetto fotografato fosse un' opera di autore vivente, l'utilizzo non potrà avvenire che nei limiti anzidetti. Il problema chiaramente non riguarda le opere considerate beni culturali, ossia aventi più di cinquant'anni e di interesse culturale che si trovano in consegna nei musei o negli altri luoghi della cultura, le quali possono essere riprodotte ai sensi e con i limiti previsti dagli art. 107 e 108 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (autorizzazione da parte dell'amministrazione consegnataria e pagamento di un canone, salvo che la riproduzione non sia chiesta per scopi personali o didattici e non commerciali).
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(On. Danielle Mazzonis)