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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9282 documenti.

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Musica 11.12.2007    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Sostegno ai videoclip online come ai film: progetto di legge. Cosa significa ?

Sottogliezze in Commissione cultura da tenere sott'occhio
Spataro

 

Indice generato dai software di IusOnDemand
su studi di legal design e analisi testuali e statistiche

S

Si stanno riscrivendo le norme sui film. Cosa e' film ? Cio' che e' destinato alla visione nei cinema. Soprattutto.

E per i film c'e' la necessità di ottenere autorizzazioni preventive alla pubblicazione.

Ora per i videoclip musicali si sta pensando di applicare alcune norme dei film, per incentivare i video clip.

Da qui al testo finale ci saranno tante, forse troppe, modifiche.

Vale la pena tenere gli occhi molto aperti.

XV LEGISLATURA

 

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 122


 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato COLASIO Disposizioni a sostegno del settore musicale Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Nell'epoca in cui nascono e si consolidano nuove forme di fruizione delle opere dell'ingegno, indipendentemente dai supporti fisici che le contengono, il settore musicale ricopre un ruolo sempre più rilevante quale esempio di prodotto culturale onnicomprensivo, oltre che di prezioso strumento per la diffusione del made in Italy all'estero.
      Nel 2004, il sistema musicale italiano ha fatturato 2.284 milioni di euro, con una crescita del 4,35 per cento rispetto al 2003. Il comparto nel suo complesso cresce, anche se il saldo finale è il risultato di movimenti disomogenei dei diversi settori, con il più esposto, la discografia, in controtendenza. I dati di sell-in continuano a evidenziare cali per la vendita di musica su supporto fisico.
      Nel 2005 il mercato discografico è calato complessivamente del 4,47 per cento a valore e del 5,61 per cento a volume. Il fatturato audio è stato di 269 milioni di euro contro i 280 milioni del 2004 e i 314 milioni del 2003.
      L'indebolimento più consistente ha riguardato il segmento dei compact disc (album), che rappresentava la sezione trainante dell'economia musicale, con riflessi pesanti sia sulla filiera occupazionale sia nell'indotto produttivo e distributivo, come le aree dedicate alla registrazione, il settore dei concerti e tutto ciò che ruota intorno al prodotto discografico.
      La contrazione del fatturato nel mercato tradizionale tra il 2000 e il 2005, pari a circa il 25 per cento, ha comportato gravi conseguenze sull'intero comparto: tagli al personale (del 40 per cento in 5 anni) e la chiusura di un gran numero di negozi di dischi (con saldo negativo di ben oltre il 20 per cento). La flessione delle vendite si ripercuote inoltre sui costi di ricerca e sugli investimenti (circa il 25 per cento),
 

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penalizzando gli artisti emergenti e i prodotti musicali italiani, che nel nostro Paese pesano per oltre il 50 per cento del totale, una delle quote più elevate in Europa e nel mondo.
      L'innovazione tecnologica digitale ha poi cambiato radicalmente le attività musicali, il carattere della riproduzione dei contenuti e la veicolazione al pubblico e ha ridotto al contempo i costi di distribuzione e di accesso. Tale «rivoluzione digitale» sta condizionando le abitudini musicali, delineando nuovi stili e creando forme diverse di elaborazione, diffusione e utilizzo del sapere e dei contenuti.
      Su questo fronte, la cosiddetta «musica liquida» (on-line e tramite telefonia mobile) avanza nei consumi e nei gusti dei consumatori con la progressiva sostituzione dei siti web illeciti o delle forme di peer-to-peer illegali con i servizi gestiti o approvati dalle imprese, passando dagli 89,6 milioni di download del 2003 ai 420 milioni del 2005. Il considerevole aumento del consumo legale di brani attraverso la rete internet sta inoltre contrastando la fruizione on-line di opere in forma illegittima.
      L'e-content market, per quanto concerne in particolare l'ambito musicale italiano, è in fortissima espansione: solo nell'ultimo anno, grazie alle nuove tecnologie sono stati venduti brani musicali e suonerie originali per un totale di 11,6 milioni di euro e un valore pari al 4 per cento del mercato discografico. Spinto soprattutto dalla musica distribuita tramite telefonia mobile, l'Italia, secondo i dati della Federazione internazionale delle imprese fonografiche (IFPI), è il sesto mercato per la musica digitale, dopo USA, Giappone, Regno Unito, Germania e Francia. Per la prima volta nel 2005 le vendite a livello mondiale di musica digitale rendono meno evidente il declino del mercato globale dei compact disc.
      Il nostro Paese nella scorsa legislatura ha privilegiato politiche pubbliche finalizzate a potenziare la rete, le infrastrutture e i contenitori digitali. Diviene pertanto necessario un sostegno normativo al mercato dei contenuti, all'offerta di opere dell'ingegno, promuovendo misure finalizzate alla produzione di nuovi contenuti digitali e interventi che consentano il pieno sfruttamento delle diverse piattaforme telematiche, nonché in prima istanza incentivi alla digitalizzazione di opere già esistenti.
      Questo settore, come dimostrano tutti gli esperti internazionali, ha le potenzialità per trainare il rilancio dell'intero segmento musicale con margini di crescita superiori alla media.
      Le azioni da portare avanti dovranno essere:

          1) di tipo ordinamentale, per rendere più chiare e omogenee le norme che presiedono al corretto funzionamento del mercato;

          2) di sostegno allo sviluppo, con incentivi all'offerta per incoraggiare la domanda di accesso e con interventi per la promozione di iniziative legate ad alcuni settori.

      La ratio che ispira la presente proposta di legge è, da un lato, quella di accompagnare e sostenere la trasformazione dell'industria musicale verso i nuovi scenari aperti al mercato dalla rivoluzione tecnologica e, dall'altro, quella di promuovere fortemente il prodotto musicale italiano e dei giovani, favorendo lo sviluppo di sinergie fra cinema e musica.
      I nuovi punti qualificati possono essere così riassunti:

          1) previsione di un credito di imposta pari al 5 per cento in favore delle imprese fonografiche che effettuino entro il 2008 investimenti in:

              a) attività per la ricerca e lo sviluppo di opere prime di artisti italiani emergenti;

              b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva concernente l'acquisto, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche nell'ambito dei processi di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie digitali;

 

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          2) un intervento finanziario statale pari a 20 milioni di euro per sostenere le imprese impegnate nella digitalizzazione del repertorio nazionale e in iniziative imprenditoriali funzionali all'ampliamento di contenuti digitali da immettere in rete;

          3) l'estensione alla produzione di video musicali di particolare rilievo artistico-culturale degli incentivi e contributi previsti dalla legislazione vigente in favore delle imprese di produzione cinematografica ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2004;

          4) l'istituzione, sulla base dell'esperienza francese, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di un ufficio per la promozione della musica italiana all'estero con il compito di promuovere e di diffondere il prodotto discografico nazionale e la produzione artistico-musicale italiana.

      Con la presente proposta di legge si vogliono quindi colmare il disimpegno e la «miopia» riformatrice dimostrati dal legislatore negli ultimi anni e proporre una visione moderna della musica contemporanea, nella consapevolezza che la cultura costituisce un momento strategico di crescita civile e sociale del cittadino e della collettività e un importante segmento economico del Paese: un settore che individua e sviluppa nuovi talenti e valorizza gli artisti già affermati, internazionalizzandoli su scala mondiale. È questo patrimonio artistico, fatto di tradizioni, esperienze e professionalità, che va tutelato, promosso, rilanciato e incentivato.

 

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1. (Princìpi. Definizione del prodotto fonografico).

      1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività, riconosciuto e garantito ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.
      2. La Repubblica sostiene e valorizza le attività musicali di livello professionale in tutti i loro generi e manifestazioni, favorisce la tutela, la formazione e lo sviluppo di attività di produzione, distribuzione, coordinamento e ricerca in campo musicale.
      3. Ai fini della presente legge, per «prodotto fonografico» si intende il prodotto o la composizione musicale, con o senza parole, realizzato su qualsiasi supporto fisico, informatico o telematico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva.

Art. 2. (Credito di imposta).

      1. Alle imprese produttrici di prodotti fonografici che effettuano, entro il 31 dicembre 2008, le spese di cui al comma 2, relativi a strutture situate nel territorio italiano, è riconosciuto un credito di imposta di importo pari al 5 per cento del costo sostenuto, con riferimento a ciascun periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato.
      2. Le spese per le quali è previsto il credito di imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

          a) attività connesse alla ricerca e allo sviluppo di opere prime di artisti italiani

 

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emergenti, ivi comprese le spese di registrazione, post-produzione e promozione del prodotto;

          b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva concernenti, congiuntamente o disgiuntamente, l'acquisto, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche nell'ambito dei processi di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie digitali.

      3. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile fino al terzo periodo di imposta successivo.
      4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro delle attività produttive, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l'attendibilità dei programmi di spesa di cui al comma 2.
      5. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Art. 3. (Incentivi per la digitalizzazione di opere musicali e la produzione di videoclip).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo del mercato dei contenuti digitali è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006 per l'erogazione di contributi alle imprese fonografiche, in attività alla data di entrata in vigore della presente

 

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legge, a parziale compensazione degli oneri sostenuti per la digitalizzazione di opere musicali da distribuire attraverso piattaforme telematiche ovvero per iniziative commerciali funzionali alla diffusione di contenuti digitali da immettere sui canali telematici.
      2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1 nonché le procedure di monitoraggio e controllo e le cause di revoca totale o parziale dei benefìci.
      3. All'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «6-bis. I contributi di cui al presente articolo sono altresì destinati alle imprese fonografiche per la progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di video musicali di particolare rilievo artistico-culturale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti, le modalità tecniche, i tempi e il tetto massimo di risorse finanziarie da destinare ai soggetti di cui al presente comma».

Art. 4. (Ufficio per la promozione della musica italiana all'estero).

      1. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Ufficio per la promozione della musica italiana all'estero, denominato «Promitaliamusica». L'ufficio ha il compito di promuovere e di diffondere, in collaborazione con gli Istituti italiani di cultura all'estero e con gli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, i prodotto fonografici nazionali e la produzione artistico-musicale italiana.

 

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      2. L'Ufficio è diretto da un comitato permanente presieduto da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e formato da nove membri così suddivisi: quattro rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati; un rappresentante della Società italiana degli autori ed editori; un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; tre rappresentanti per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, delle attività produttive e delle comunicazioni.
      3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il comitato permanente di cui al comma 2 approva una relazione, da trasmettere ai Ministri interessati, sull'attività svolta nell'anno precedente e sui progetti sviluppati per la promozione della musica italiana anche attraverso la partecipazione a fiere e ad eventi internazionali.
      Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a definire le modalità di funzionamento dell'Ufficio. L'Ufficio si avvale di strutture e risorse umane messe a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali. Ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso assegnati è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006. Art. 5. (Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2 e 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2006 e a 15 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 si provvede, per gli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2006, l'accantonamento

 

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relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

11.12.2007 Spataro
Camera


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