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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9282 documenti.

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Art. 70 lda: le libere utilizzazioni - Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2089 del 07/03/1997

Grazie a Luigi Salciarini di Pescara


Spataro

 

P

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Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2089 del 07/03/1997

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Angelo GRIECO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Luigi ROVELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente





S E N T E N Z A



sul ricorso proposto da:



FEDERICO ... SpA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. Q.

VISCONTI 20, presso l'avvocato ANTONIO PACIFICO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALDO BONOMO,

ALBERTO VENTURINI giusta delega a margine del ricorso;



- ricorrente -



contro





SIAE - SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ed EDITORI, in persona del

curatore speciale pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA V.LE DELLA LETTERATURA 30, presso l'avvocato AMEDEO

NICOLAI, che lo rappresenta e difende giusta delega a

margine del controricorso;



- controricorrente -



avverso la sentenza n. 1868/93 della Corte d'Appello di

MILANO, depositata il 05/10/93;



udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 12/07/96 dal Relatore Consigliere Dott. Luigi

ROVELLI;



udito per il ricorrente, l'avvocato Pacifico, che ha

chiesto l'accoglimento del ricorso;





udito per il resistente, l'avvocato Nicolai, che ne ha

chiesto il rigetto;



udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento

del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con l'atto introduttivo, notificato il 14.6.1987, la

Federico ... Editore S.p.A. conveniva in giudizio,

davanti al Tribunale di Milano la S.I.A.E.. Dopo aver

premesso di aver pubblicato, nel 1986, un'opera collettiva

storico-enciclopedica dal titolo "... storia

contemporanea", in più volumi, avente la particolarità di

includere al proprio interno dei dischi piccolissimi

riproducenti brani storici, letterari e musicali; e che

detti brani dovevano ritenersi di libera utilizzazione, a

norma, dell'art. 70 L. 22.4.1941 n. 633 e dell'art. 22 del

relativo regolamento, l'attrice si doleva che la convenuta

avesse chiesto, a titolo di compenso, il pagamento di £.

2.000 per ogni esemplare. Il Tribunale adito, nella

resistenza della convenuta rigettava la domanda di

accertamento negativo, con pronunzia che veniva confermata,

con sentenza depositata il 5 Ottobre 1993, dalla Corte

d'appello di Milano. In particolare, la Corte milanese,

escludeva che nell'opera editoriale fossero ravvisabili una

delle finalità menzionate all'art. 70 cit., perché i brani

riprodotti non erano preordinati a scopi di critica,

discussione, o insegnamento, trattandosi di opera di mera

divulgazione. Nè riteneva applicabile l'art. 10 I comma

della Conv. di Berna (cui è stata data esecuzione con L.

20.7.1978 n. 399) perché è da escludere che la riproduzione

parziale di opera protetta, eseguita con l'iniziativa

editoriale in questione, possa essere qualificato come

"citazione", difettando il carattere della sua inserzione

nel testo, intesa come subordinazione alle finalità del

testo medesimo, talché l'utilizzazione predetta ha

piuttosto la mera funzione di illustrazione (sonora) fuori

testo. Avverso detta sentenza la "Federico ..." proponeva

ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resisteva la

parte intimata, notificando controricorso.



Memoriae utrimque.



MOTIVI DELLA DECISIONE





Con il primo motivo, la ricorrente, deducendo violazione

degli artt. 2695 e 2712 C.C. (nonché vizio di motivazione)

assume che i giudici di merito non hanno proceduto

all'esame diretto delle registrazioni fonografiche, traendo

le proprie valutazioni solo dalle espressioni usate dalle

parti, secondo un metodo fonte di equivoci terminologici.



Con il secondo motivo si denunzia violazione dell'art. 70

L. n. 633 del 1941 e dell'art. 10 della Convenzione di

Berna, nonché vizio di motivazione. In particolare si

assume l'erroneità della distinzione tracciata fra

riproduzione parziale e citazione: la citazione può

corrispondere a qualsiasi scopo, perché effettuata in

conformità agli usi nella misura giustificata dallo scopo;



l'inserzione della citazione nel testo non può essere

intesa in senso materiale e, comunque, il ""testo" va

identificato con l'intero prodotto editoriale (con

conseguente contestualità delle registrazioni al testo)

grazie alle "lettura integrata"; la fattispecie è

verificabile lo scopo di documentazione, illustrazione,

rievocazione, che rende legittima l'utilizzazione

dell'opera; inoltre la selezione stessa del materiale da

riprodurre corrisponde ad un'esigenza illustrativa dei

diversi periodi storici, e lo scopo illustrativo non può

essere perseguito in mancanza di una valutazione critica.



Con il terzo motivo, dolendosi della violazione degli artt.

211 e 277 c.p.c., la ricorrente rileva che la Corte ha

erroneamente sostenuto estraneo al dibattito processuale di

primo grado l'allegazione che molte riproduzioni erano di

dominio pubblico e, comunque, non ha reso pronunzia sulla

subordinata domanda relativa alla minor quantificazione del

compenso.



Il primo motivo si palesa destituito di fondamento.





La censura con cui si lamenta che i giudici di merito (più

concretamente, il giudice di primo grado) non avrebbero

proceduto all'esame diretto delle registrazioni

fonografiche può acquisire concreto rilievo solo se si

assuma l'esistenza di specifici errori di percezione (che,

peraltro, in quanto verificatisi nel giudizio di primo

grado, avrebbero dovuto costituire oggetto di impugnazione.

e con specifico motivo, nell'atto di appello).



In assenza di denunziate specifiche, difformità tra

l'effettivo contenuto delle registrazioni fonografiche e

quanto percepito dall'organo giurisdizionale, della

indicazione delle ragioni di rilevanza di dette eventuali

difformità (in relazione ai parametri normativa costituiti

dall'art. 70 L. n. 633 del 1941 e dell'art. 10 della

Convenzione di Berna) la mera allegazione di un metodi di

utilizzazione dei mezzi di prova resta, oltre che non

verificabile, sganciata dal rilievo di concreti ed

effettivi errori di percezione, rilevanti ai fini della

decisione.



Anche il secondo motivo non appare fondato alla stregua

delle osservazioni che seguono.



Occorre premettere che l'art. 70 della Legge sul diritto

d'autore e l'art. 10 della Convenzione di Berna prevedono

limitazioni della esclusiva economica riservata all'autore,

allorquando da un'opera protetta vengono tratte parti o

brani per specifiche finalità o entro precisi limiti che

dalle rispettive norme si desumono. L'art. 70 L. art.

ammette la libertà di riassumere, citare o anche riprodurre

brani di opere, per scopi di critica, discussione o anche

di insegnamento.



L'art. 10 della Convenzione di Unione di Berna (resa

esecutiva con L. n. 399 del 1978) Atto di Parigi del 1971,

ammette la liceità di "citazioni" tratte in un'opera

protetta "a condizione che esse siano conformi ai buoni usi

e nella misura giustificata dello scopo che si intende

perseguire". Precisandosi, al secondo comma di detta

disposizione, che restano ferme le legislazioni nazionali

"per quando concerne la facoltà di utilizzare lecitamente

opere letterarie e artistiche a titolo illustrativo

nell'insegnamento, mediante pubblicazioni ... o

registrazioni sonore o visive", e sempre che "tale

utilizzazione sia fatta conformemente ai buoni usi e nella

misura giustificata allo scopo".





Ora, con riferimento alla fattispecie di libera

utilizzazione di cui al citato art. 70, la sentenza

impugnata, ne ha escluso la ricorrenza perché i brani

riprodotti "non erano affatto preordinati a scopi di

critica o di discussione (mancando di fatto, e nella

stessa, impostazione, sia l'una che l'altra) o

d'insegnamento "non trattandosi" di opera avente finalità

didattiche". Quando all'art. 10 della Convenzione di Berna,

ha escluso che la riproduzione parziale di opere protette,

eseguita nel lavoro editoriale in questione, possa essere

qualificata come citazione, perché "intanto può parlarsi di

citazione in quanto la riproduzione sia inserita nel testo

e subordinata ad esso, oltre che contenuta nella misura

giustificata dallo scopo". Mentre, nella fattispecie

"l'utilizzazione è riconducibile piuttosto alla funzione di

illustrazione (sonora) fuori testo, non diversamente dalla

illustrazione visiva che l'accompagna". E l'utilizzazione

di opere a titolo illustrativo, come le riproduzioni

parziali nelle antologie sono, dalla ricordata norma

convenzionale, riservate alle legislazioni nazionali, e

fuoriescono dalla nozione di "citazione". È da escludere

che tali affermazioni incorrano nei denunziati errori di

diritto.



Va ricordato che le norme succitate, contenute in strumenti

normativi volti alla protezione del diritto di autore,

prevedono fattispecie di libertà di utilizzazione che si

pongono come eccezionali, (arg. anche ex Corte cost. sent.

n. 108 del 1995), perché situate oltre le frontiere

dell'esclusiva riservata all'autore, ed appaiono di stretta

interpretazione. In questo senso va inteso (e precisato)

anche il significato del riferimento (contenuto

nell'impugnata sentenza) al preambolo della Convenzione di

Berna, indicata come insieme di norme dirette a ""tutelare

nel modo più efficace possibile i diritti degli autori

nelle opere letterarie e artistiche". Ecco, quindi, che,

per l'art. 70 della norma nazionale, una tale libertà di

utilizzazione si giustifica essenzialmente con la

circostanza che l'opera di critica, di discussione, di

insegnamento ha fini del tutto autonomi e distinti da

quelli dell'opera " citata", i cui "frammenti" riprodotti

perciò stesso, non creano una neppur potenziale concorrenza

con i diritti di utilizzazione economica spettanti

all'autore.



L'accertamento dell'esclusione da parte della sentenza

impugnata, di scopi di critica discussione o insegnamento,

nell'opera editoriale di cui trattasi, è tassativo; e si

risolve in un apprezzamento riservato al giudice di merito

congruamente motivato. Laddove il rilievo che, peraltro, la

selezione del materiale secondo una esigenza pur meramente

illustrativa, "non può non rispondere ad un preciso

orientamento critico degli autorì, nella sua generale

valenza, corrisponderebbe ad un'inammissibile

interpretazione estensiva, che ammette la riproduzione di

brani anche al di fuori della ricorrenza di scopi,

specifici e verificati, di critica, discussione o

insegnamento.



Quanto all'art. 10 della Convenzione di Berna, va anzitutto

escluso che vi possa essere totale identificazione tra

"citazione" e "riproduzione parziale" di una stessa opera,

che prescinda dalla funzione che la riproduzione persegue.

È immanente al concetto di "citazione" la destinazione a

convalidare o a smentire una tesi, a costituire la premessa

per un discorso, in cui sia funzionalmente inserita. E il

riferimento normativo alla necessità che la citazione sia

contenuta misura giustificata dallo scopo" rimanda ad una

funzione specifica che non può essere quella di mera



"illustrazione", suscettibile di una non mediata fruizione.

L'utilizzazione a titolo illustrativo è, in effetti,

l'oggetto della previsione di cui al secondo comma del

citato art. 10 che rinvia alle legislazioni nazionali per

la riproduzione di brani a titolo illustrativo, mediante

pubblicazione e registrazioni sonore (genus rispetto al

quale la riproduzione di opere in antologie ad uso

scolastico, costituisce soltanto una species, disciplinata

dall'art. 70 L. da aut. e dall'art. 22 reg. di es.) .

Dovendosi altresì rilevare che è soltanto in ragione della

accertata riconduzione delle riproduzioni sonore alla mera

funzione di illustrazione (inidonea ad integrare la nozione

di citazione", ed a rendere verificabile la commisurazione

della riproduzione a congruità con la funzione specifica

che persegue) - e non per trattarsi di riproduzioni 'fuori

testo" - che il giudice di merito ha negato la ricorrenza

del "diritto di citazione" di cui all'art. 10 Conv. di

Berna.





Anche il terzo motivo si presenta come infondato avendo il

giudice del gravame rilevato la "novita'" (e la conseguente

inammissibilità in sede di appello ex art. 345 c.p.c.)

della "domanda



dell'appellante di accertamento che circa la metà delle

opere per le quali viene richiesto il compenso è di

pubblico dominio, 'trattandosi di questionè che è rimasta

estranea al dibattito processuale di primo grado e che,

integrando una diversa causa petendi della domanda di

accertamento negativo" originariamente proposta, ne'

comporta una estensione dei limiti della materia del

contendere inammissibile in appello". Per conseguenza non

vi è omissione di pronunzia, ma declaratoria di

inammissibilità della subordinata domanda di minore

qualificazione del compenso che, sulla "nuova" causa

petendi (relativa all'accertamento che parte dalle opere

riprodotte erano cadute in pubblico dominio), è stata

inammissibilmente introdotta, per la prima volta, in sede

di gravame.



Al rigetto del ricorso consegue la condanna della

soccombente parte ricorrente alla rifusione, in favore

della controparte, delle spese del giudizio di cassazione,

come liquidato in dispositivo. P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla

rifusione delle spese in favore della controparte, spese

che liquida in £.496.580 oltre £. 5.000.000 per onorari di

avvocato. Roma lì 12 luglio 1996 .

12.11.2007 Spataro
cassazione


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