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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9282 documenti.

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Siae 29.10.2007    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Disegno di legge sulla Siae su internet: arriva l'uso didattico ed enciclopedico, anzi, l'uso scientifico. WIKIPEDIA SALVA

Disposizioni concernenti la SocietĂ  italiana degli autori ed editori.

La Commissione approva quindi, con votazione nominale finale, il nuovo testo della proposta di legge C. 2221, adottato come testo base.


Spataro

 

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P

Pubblichiamo di seguito gli atti ufficiali. Nel tag SIAE tutte le info.

Una avvertenza per i parlamentari che citiamo nell'articolo linkato: la gestione dei diritti d'autore non risolve il problema del ddl editoria.

Imporre la registrazione al Roc delle imprese di telecomunicazione su internet e' cosa diversa dalla gestione dei diritti d'autore.

Le telecomunicazioni aiutano a telecomunciare. Sul web si comunica, si scrive, si trasmette, si discute: talvolta si stampa.

Gia' oggi chi vuole puo' chiedere la registrazione al roc. Ma non e' obbligatorio. E questo non lo vogliono la maggior parte di imprese.

Ai tempi di videotel le imprese scapparono quando fu loro imposto la stessa cosa. E Videotel fini'.

Il ddl sull'editoria non deve continuare. Anche il web professionale o a scopo di lucro deve restare libero di scegliere, come oggi, se iscriversi al roc o no.

 

 

Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori.
C. 2221 Lusetti.
(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Pietro FOLENA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
Ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito l'organizzazione della discussione del provvedimento, stabilendo altresì il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento. La Commissione ha già esaminato in sede referente la proposta di legge in titolo, giungendo all'elaborazione di un nuovo testo, sul quale le Commissioni competenti hanno espresso i prescritti pareri. È stato quindi richiesto il trasferimento alla sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 ottobre 2007.
Dopo aver dato conto delle sostituzioni comunicate alla Presidenza, propone che, in considerazione dell'urgenza di approvare in tempi brevi il provvedimento in esame, la Commissione, ove nulla osti da parte dei deputati, possa concluderne l'esame nella giornata odierna.

La Commissione concorda.

Pietro FOLENA, presidente, dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

Giuseppe GIULIETTI (Ulivo), relatore, evidenzia che il provvedimento in discussione rappresenta lo sforzo congiunto delle varie forze politiche di approvare un testo che possa risolvere questioni importanti dal punto di vista della chiarezza normativa per le funzioni e le attività della SIAE. Ricorda che è stato ampiamente discusso, anche attraverso lo svolgimento di apposite audizioni. Rileva inoltre che è stato inserito nel corso dell'esame un importante articolo 2 relativo alla libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e musiche per uso didattico o scientifico. Ritiene pertanto importante procedere all'approvazione del testo elaborato dalla Commissione in sede referente, che propone di adottare come testo base.

Nicola BONO (AN) esprime, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il giudizio positivo sul provvedimento approvato nel corso dell'esame in sede referente. Rileva in particolare che da una parte si risolvono alcune questioni giuridiche relative all'inquadramento giuridico della SIAE, permettendo l'applicazione alla attività della SIAE delle norme di diritto privato; dall'altra si prevede una norma importante in materia di libera pubblicazione attraverso internet di immagini e musiche a scopo didattico scientifico.

Wladimiro GUADAGNO detto Vladimir Luxuria (RC-SE) esprime un giudizio positivo sulla proposta di legge in esame, come modificata nel corso dell'esame in sede referente, evidenziando in particolare che l'articolo 2 consente la libera circolazione di prodotti editoriali che possono accrescere la possibilità di far circolare la cultura tra gli studenti. Cita quale esempio a tale riguardo la biblioteca di Alessandria d'Egitto che costituisce uno snodo fondamentale di smistamento di cultura nel mondo. Ritiene inoltre che l'articolo 2sia assolutamente in linea con la parte del disegno di legge governativo in materia di editoria che riguarda in particolare la circolazione attraverso appositi blogs di notizie e informazioni di varia natura.

Fabio GARAGNANI (FI) esprime, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il giudizio favorevole sul provvedimento in esame, come modificato in sede referente, segnalando che lo stesso contiene disposizioni importanti al fine di facilitare l'attività della SIAE e di consentire la circolazione di notizie e informazioni

 


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su internet a scopo scientifico e didattico.

Manuela GHIZZONI (Ulivo) esprime, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, un giudizio favorevole sul lavoro svolto dalla Commissione in sede referente, rilevando in particolare che la proposta di legge contiene due distinti interventi normativi di notevole importanza sia in materia di attività svolta dalla SIAE sia in materia di libera circolazione della cultura.

Americo PORFIDIA (IdV) esprime il proprio voto favorevole in quanto la proposta di legge definisce la natura giuridica della SIAE e contiene importanti disposizioni in materia di usi scientifici ed didattici di immagini e musiche su internet.

Paola GOISIS (LNP) esprime l'adesione del gruppo della Lega Nord alla proposta di legge in esame, come modificata nel corso dell'esame in sede referente.

Alba SASSO (SDpSE) concorda con la proposta di legge in esame, come modificata nel corso dell'esame in sede referente. L'articolo 2, in particolare, può dare un contributo fondamentale alla regolamentazione delle attività editoriali su internet, integrando e specificando le disposizioni in merito contenute nel disegno di legge del Governo in materia di editoria.

Vito LI CAUSI (Pop-Udeur) esprime il proprio voto favorevole sulla proposta di legge in esame, come modificata nel corso dell'esame in sede referente.

Il sottosegretario Andrea MARCUCCI esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione che ha portato all'approvazione di un progetto di legge in sede referente, che condivide.

Pietro FOLENA, presidente, nessuno altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.
Sulla base di quanto indicato dal relatore, propone quindi di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 2221, approvato nel corso dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera quindi di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 2221, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente (vedi allegato 1).

Pietro FOLENA, presidente, propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10.45 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Pietro FOLENA, presidente, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 10.30, è ripresa alle 10.45.

Pietro FOLENA, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti al testo base in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi gli articoli 1 e 2.

Pietro FOLENA, presidente, avverte che sono stati presentati gli ordini del giorno 0/2221/VII/1 Folena e 0/2221/VII/2 Ghizzoni (vedi allegato 2).

La Commissione passa all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario Andrea MARCUCCI accoglie gli ordini del giorno presentati.

Giuseppe GIULIETTI (Ulivo), relatore, segnala che gli ordini del giorno presentati propongono delle questioni che erano state oggetto di emendamenti presentati in sede referente dal presidente Folena che ringrazia per la sensibilità dimostrata nel ritirare gli emendamenti indicati, sostituendoli con l'ordine del giorno in esame.

 


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Pietro FOLENA, presidente, non insiste per la votazione del suo ordine del giorno 0/2221/VII/1.

Manuela GHIZZONI (Ulivo) non insiste per la votazione del suo ordine del giorno 0/2221/VII/2.

Nicola BONO (AN) condivide l'ordine del giorno 0/2221/VII/2, ma non quello 0/2221/VII/1.

Paola GOISIS (LNP) concorda con il collega Bono.

Pietro FOLENA, presidente, avverte che gli ordini del giorno 0/2221/VII/1 e 0/2221/VII/2, in quanto accolti dal rappresentante del Governo non saranno posti in votazione.

Si passa alle dichiarazioni di voto finale.

Emerenzio BARBIERI (UDC) preannuncia il voto favorevole sul testo base in esame.

Giuseppe GIULIETTI (Ulivo), relatore, raccomanda l'approvazione del provvedimento in esame. Propone infine le seguenti correzioni di forma ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento: «All'articolo 1, al comma 1, sostituire la parola: concerto, con la seguente: intesa»; «all'articolo 2 sostituire la parola: enciclopedico con la seguente: scientifico. Conseguentemente nella rubrica sostituire la parola: enciclopedici con la seguente: scientifici».

La Commissione concorda.

Pietro FOLENA, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.
Pone quindi in votazione finale, per appello nominale, il nuovo testo della proposta di legge C. 2221, adottato come testo base.

La Commissione approva quindi, con votazione nominale finale, il nuovo testo della proposta di legge C. 2221, adottato come testo base.

 

 

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PROPOSTA DI LEGGE 2221
d'iniziativa dei deputati
LUSETTI, BARBIERI, CARLUCCI, BARANI, BOCCI, BOFFA, BONO, BURTONE, CARTA, DATO, FADDA, FALLICA, FINCATO, GASPARRI, GIRO, GIULIETTI, GRASSI, INTRIERI, LI CAUSI, LO MONTE, GIORGIO MERLO, MORRONE, PICANO, PIRO, PISCITELLO, RIGONI, ROSITANI, RUGGERI, RUSCONI, SAMPERI, SERVODIO, VILLARI


Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori
Presentata il 6 febbraio 2007



Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame è volta a disciplinare con chiarezza la natura giuridica della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ente di lunga tradizione, fondata nel 1882, che svolge attività d'intermediazione dei diritti economici dei titolari del diritto di autore.
L'inserzione della disciplina della SIAE nel novero di quelle relative agli enti pubblici nazionali «riordinati» con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, secondo le deleghe generali contenute nella legge 15 marzo 1997, n. 59, ha prodotto, e sta tuttora producendo, rilevanti distorsioni della concreta attività svolta dalla SIAE, che è attività di natura imprenditoriale, disciplinata da norme di diritto privato, in ordine alla quale l'interesse pubblico risiede esclusivamente nella rilevanza costituzionale di promozione della cultura (articolo 9 della Costituzione) che l'attività stessa dell'ente realizza per l'ordinamento, a beneficio della comunità. I mezzi economici per la realizzazione degli scopi imprenditoriali dell'ente sono tratti dai risultati che l'ente stesso consegue nello svolgimento della propria attività di impresa produttiva di servizi, non avvalendosi - né direttamente, né indirettamente - di alcuna sovvenzione, finanziamento o particolare vantaggio a carico del bilancio dello Stato o di altri enti o organismi pubblici (in tal senso, si veda la nota che il Ministro per i beni e le attività culturali ha indirizzato al Presidente del Senato della Repubblica il 1o marzo 2006, protocollo n. UDC5607).

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Il generale sistema normativo offerto dal decreto legislativo n. 419 del 1999 ha invece fatto sì che alla SIAE fossero riferite, nel tempo, una serie di disposizioni tese ad attuare vincoli di finanza pubblica volti a razionalizzare l'utilizzo di trasferimenti a carico di bilanci pubblici. Di tali trasferimenti la stragrande maggioranza degli enti pubblici nazionali fruisce in maniera diversificata, ma il riferimento alla SIAE, nei fatti, risulta assolutamente inconferente (per tutte, le disposizioni di cui all'articolo 212 del predetto decreto legislativo n. 419 del 1999).
Sostiene le dette considerazioni anche la circostanza che mai alla SIAE è stata riferita la natura di pubblica amministrazione ovvero di ente pubblico non economico per gli effetti previsti dalle elencazioni contenute nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Si rende necessario pertanto estrapolare dal sistema normativo del decreto legislativo n. 419 del 1999 la disciplina della SIAE, contenuta attualmente nel suo articolo 7, e sostituirla con le disposizioni della presene proposta di legge, composta da un solo articolo diviso in sei commi.
Comma 1. Per costante ed univoca giurisprudenza, di legittimità e di merito, dal 1954 (Cassazione, sezione uniti civili 22 ottobre 1954, n. 3991) ad oggi (da ultimo, tribunale di Roma, sezione lavoro, 25 maggio 2006), con innumerevoli decisioni uniformi, la SIAE è stata qualificata ente pubblico economico in quanto, pur rivestendo caratteristiche di perseguimento di funzioni pubbliche, agisce in forma di azienda, secondo regole civilistiche e con caratteristiche imprenditoriali. Anche il vigente articolo 7 del decreto legislativo n. 419 del 1999, definendo normativamente la SIAE ente pubblico a base associativa, afferma che l'attività della medesima è disciplinata dalle norme di diritto privato. Sintetizzando le predette considerazioni, si propone la definizione della SIAE quale «ente pubblico economico a base associativa», raccogliendo nell'unica formulazione i risultati dell'ormai ius receptum giurisprudenziale e l'efficace, ma parziale, definizione del citato articolo 7 del decreto legislativo n. 419 del 1999. Nel comma 1 si riportano, inoltre, alcune opportune formulazioni normative già contenute nell'abrogando articolo 7.
Comma 2. Poste tali premesse, si ripropone la formulazione dell'articolo 7 in ordine alla disciplina di diritto privato da riferirsi all'attività dell'ente. Si propone quindi un ulteriore passaggio normativo, relativo ad una più coerente individuazione della giurisdizione del giudice chiamato a pronunciarsi sulle controversie relative. La SIAE è da sempre inserita, nel nostro sistema ordinamentale, nell'ampio settore del diritto d'autore e con le disposizioni che si propongono si tende a ribadire il ruolo fondamentale dell'ente in questa materia in relazione a tutti i profili operativi ed istituzionali in cui l'azione della SIAE si svolge.
Nel tracciato già seguito dal legislatore nella devoluzione completa di ampi settori alla giurisdizione ordinaria - nel quale, a titolo di esempio, emerge particolarmente la materia del pubblico impiego - si prevede che sia l'attività di intermediazione, istituzionalmente svolta dalla SIAE in base alla legge, sia la disciplina concernente la stessa organizzazione dell'ente e le procedure di elezione e funzionamento degli organi sociali siano portate, in sede contenziosa, all'esame della giurisdizione ordinaria. L'attività di intermediazione dei diritti, in forza di una risalente giurisprudenza che attribuisce natura di atto regolamentare alla ordinanza di ripartizione degli stessi, è oggi instabilmente esposta alla natura «demolitoria» di atti amministrativi che contraddistingue la giurisdizione amministrativa.
La ripartizione dei diritti che la Società effettua, concernendo diritti soggettivi di natura privatistica dei rispettivi titolari, può invece qualificarsi senz'altro come riconducibile ad un rapporto di mandato civilistico (articoli 1703 e seguenti del codice civile), consistendo in effetti in una «rendicontazione attributiva» fatta dall'unico «mandatario» SIAE alla generalità dei «mandanti» suoi associati.
In un'ottica di razionalità del sistema generale, appare conseguentemente coerente

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attribuire al giudice ordinario anche la risoluzione delle controversie insorgenti nella materia dell'organizzazione dell'ente e delle procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali. Il tutto, in vista di una maggiore stabilità da offrire all'ampio settore del diritto d'autore, ma anche con riguardo alle nuove sfide tecnologiche che l'utilizzazione delle opere dell'ingegno in Internet è chiamata ad affrontare, con riferimento alla prospettiva comunitaria ed internazionale delle problematiche connesse.
Comma 3. L'esordio del comma 3 offre definitivamente chiarezza sulla natura della gestione economica e finanziaria della SIAE, le cui risultanze non concorrono né al fabbisogno, né all'indebitamento di pubbliche amministrazioni, tant'è che il bilancio dell'ente non è allegato a quello del Ministero vigilante per la successiva trasmissione al Parlamento ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 468 del 1978. La vigilanza sull'ente si conferma attribuita congiuntamente al Ministro per i beni e le attività culturali e al Presidente del Consiglio dei ministri; si prevede che sia sentito, inoltre, il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di specifica competenza. L'attività di vigilanza, inoltre, è definita con maggior precisione, concentrandola sull'approvazione del bilancio consuntivo dell'ente. Ciò in linea con il principio generale di una maggiore snellezza di tale vigilanza, in ragione della salvaguardia dell'autodeterminazione di un ente «ad alto tasso di autonomia finanziaria» quale è la SIAE. Allo stato attuale, invece, tale vigilanza si estende anche ai piani di ripartizione dei diritti d'autore ai rispettivi titolari e all'intreccio delle numerose questioni conseguenti. Il piano di ripartizione dei diritti economici spettanti ai titolari delle opere dell'ingegno intermediate dalla SIAE risulta essere il prodotto della volontà degli organi collegiali dell'ente, rappresentativi, a più livelli funzionali (di indirizzo, consultiva, di controllo), della volontà della base associativa. Si tratta di diritti soggettivi di natura privatistica la cui nascita e la cui modificazione risulta frutto dell'autodeterminazione di un ente (a base associativa) avente, come detto, alto tasso di autonomia finanziaria (per la SIAE, il massimo), in quanto completamente privo di benefìci derivanti da trasferimenti a carico dei bilanci pubblici. In tale scenario appare opportuno che il ruolo dell'autorità di vigilanza non «invada» il campo dell'autonomia privata ma circoscriva il suo intervento al, pur ampio, contesto dell'approvazione del bilancio dell'ente, nel quale comunque trova ingresso, ma nel più generale quadro della valutazione della complessiva gestione, la voce afferente alle ripartizioni dei diritti intermediati.
Comma 4. Le disposizioni ivi contenute sono riproduttive di alcune analoghe disposizioni dell'abrogando articolo 7 del decreto legislativo n. 419 del 1999. Il comma 8 del predetto articolo 7, tuttavia, aveva proceduto ad abrogazioni espresse della normativa disciplinante la nomina del presidente dell'ente. Tale normativa è oggi costituita da disposizioni di rango statutario (articolo 8 dello statuto della SIAE, approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 2001) che prevedono, ferma la designazione da parte dell'assemblea della SIAE, il ricorso alla procedura di nomina di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La disposizione che si propone prevede la nomina del presidente dell'ente non più in base a tale onerosa procedura, ma mediante la mera adozione di un decreto del Presidente della Repubblica più tecnicamente rivolto, peraltro, a valutare il complesso intreccio di diritti e di doveri che il presidente della SIAE è chiamato a curare.
Comma 5. Si provvede all'abrogazione espressa dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 419 del 1999.
Comma 6. Si prevede che dalle disposizioni di cui si propone l'approvazione - non coinvolgendo esse, come illustrato, elementi di spesa pubblica - non derivano oneri per il bilancio dello Stato.

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Nuovo testo base

 

 

VII Commissione - Giovedì 25 ottobre 2007

 


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ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori. C. 2221 Lusetti.

NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASEArt. 1.

1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è ente pubblico economico a base associativa e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. La SIAE esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati. La SIAE, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove studi ed iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche.


2. L'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato. Tutte le controversie concernenti le attività dell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria.


3. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, la vigilanza sulla SIAE. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.


4. Lo statuto della SIAE è adottato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa designazione da parte dell'assemblea della SIAE.


5. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, e successive modificazioni, è abrogato.


6. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.
(Usi liberi didattici ed enciclopedici).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 70 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 è inserito il seguente:
«1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradati, per uso didattico o enciclopedico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o enciclopedico di cui al precedente periodo».

 


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ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori. C. 2221 Lusetti.

ORDINI DEL GIORNO

La VII Commissione,
premesso che:
la proposta di legge in esame reca norme sulla Società italiana autori ed editori;
l'attuale formulazione della legge sul diritto d'autore, e segnatamente la sezione II del Capo V, presenta incongruenze tali da rendere, nei fatti, impraticabile il diritto alla copia privata delle opere, in particolare per quelle protette da tecnologie digitali di restrizione;
l'articolo 71-septies istituisce inoltre il cosiddetto «equo compenso» che si traduce in un sovraprezzo sui supporti e gli apparecchi destinati alla registrazione, i quali possono essere usati anche per la registrazione di contenuti non oggetto di tutela, quali fotografie e videoregistrazioni personali;
sarebbe opportuno prevedere che l'equo compenso sia pagato nel momento dell'acquisto dell'opera originale;
tale norma ha, peraltro, portato alla chiusura di aziende italiane produttrici di supporti, come evidenziato nelle audizioni svolte dalla Commissione,

impegna il Governo

 

ad adottare idonee iniziative legislative per la riforma della disciplina sul diritto d'autore prevedendo l'effettivo diritto alla copia privata nonché la sostituzione dell'equo compenso sui supporti e gli apparecchi di registrazione con altre misure, quali lo storno, a favore della SIAE, di quota parte dell'IVA derivata dalla vendita delle opere sui supporti originali.
0/nuovo testo 2221/VII/1.Folena, Ghizzoni, Sasso.

La VII Commissione,
premesso che:
la proposta di legge in esame reca norme sulla Società italiana autori ed editori;
il fondamento della legge sul diritto d'autore, istitutiva della SIAE, è inteso alla tutela della creatività e degli autori;
l'attuale statuto della SIAE non prevede tuttavia norme tali da assicurare a questi ultimi una rappresentanza maggioritaria negli organismi direttivi, giustificata peraltro anche da ragioni numeriche,

impegna il Governo

 

a promuovere una revisione dello statuto della SIAE che preveda una rappresentanza degli autori pari ai due terzi, in tutti gli organismi dirigenti.
0/nuovo testo 2221/VII/2.Ghizzoni, Sasso.

 

 

29.10.2007 Spataro
Camera


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