Da anni lo ricordiamo anche noi: e' obbligatorio mettere la partita iva nei siti aziendali.
Tutti coloro che, imprenditori, o titolari di partita iva, non la mettono sul proprio sito, sono in difetto cosi' come va messa nelle comunicazioni cartacee.
Il tutto nasce dal DPR 404 del 5 ottobre 2001, come ribadito dalla risoluzione della Agenzia n. 16, del 16 maggio 2006.
Non e' necessario fare commercio elettronico: se si ha la partita iva, la si deve mettere.
"L'obbligo di indicazione del numero di partita Iva nel sito web rileva per tutti i soggetti passivi Iva, a prescindere dalle concrete modalita' di esercizio dell'attivita'. Di conseguenza, quando un soggetto Iva dispone di un sito web relativo all'attivita' esercitata, quand'anche utilizzato solamente per scopi pubblicitari, lo stesso e' tenuto ad indicare il numero di partita Iva, come chiaramente disposto dall'articolo 35, comma 1. "
Il problema e' invece un altro: va pubblicata solo sul sito aziendale, o su tutti quelli gestiti ?
Questo il testo dell'art.2 comma 1 del dpr 404 del 5 ottobre 2001, in vigore dal 1.12.2001
" Art. 2. Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita'
1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e' sostituito dal seguente:
"Art. 35 (Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita). - 1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita', su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attivita' e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto."
Nel dubbio si consiglia di metterlo su tutti i siti dell'azienda.
Al link la Risoluzione del 16/05/2006 n. 60 Oggetto: ndicazione numero partita Iva nel sito web - articolo 35,comma 1, del D.P.R.
n. 633 del 1972