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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9282 documenti.

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Fisco 03.10.2007    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Emissione e conservazione delle fatture elettroniche in contabilità separata: RISOLUZIONE n. 267/E del 27.9.2007 dell'Agenzia delle Entrate

Oggetto: Emissione di fatture elettroniche e bollette analogiche nei confronti

del medesimo cliente – articoli 21 e 39 del dPR 26 ottobre 1972, n. 633

RISOLUZIONE n. 267/E

Roma, 27 settembre 2007


Spataro

 

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    I


    Istanza di interpello - ALFA SPA
    Con interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
    presentato in data 18 maggio 2007, la ALFA S.p.A. ha esposto il seguente
    quesito volto a conoscere l’esatta applicazione degli articoli 21 e 39, del decreto
    del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.


    QUESITO


    La ALFA S.p.A. è una multiutility nei settori dell’elettricità, dell’acqua,
    del gas, del teleriscaldamento, della fognatura e depurazione, dei servizi
    cimiteriali e dell’ambiente e, avvalendosi delle disposizioni di cui al decreto
    ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, documenta i propri servizi mediante
    l’emissione sia di bollette-fatture sia di fatture-ordinarie, che vengono numerate
    con distinte serie numeriche e registrate in appositi registri sezionali del registro
    IVA-vendite.


    Ciò posto, la società chiede se sia possibile adottare la procedura di
    fatturazione e conservazione elettronica per le sole fatture ordinarie e continuare
    ad emettere e conservare in formato analogico le bollette-fatture, anche
    nell’ipotesi in cui il destinatario delle due tipologie di documenti sia il medesimo
    cliente, titolare di diversi tipi di contratto.


    Direzione Centrale Normativa e Contenzioso


    2
    SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE


    La società istante, ritiene che, sebbene con circolare 6 dicembre 2006, n.
    36/E, l’Agenzia delle entrate abbia chiarito che per ciascun cliente deve essere
    seguita un’unica modalità di conservazione - elettronica o analogica - delle
    fatture emesse per l’intero periodo d’imposta, pur tuttavia nella fattispecie
    prospettata dovrebbe essere consentita una distinta conservazione delle bollettefatture
    e fatture-ordinarie destinate al medesimo cliente. Ciò nella considerazione
    che è lo stesso DM n. 370 del 2000 a consentire la certificazione delle
    somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento
    urbano con documenti diversi dalla fattura.


    PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE


    La disciplina dell’emissione e conservazione della fattura elettronica,
    ossia del documento informatico predisposto in forma elettronica, è contenuta
    negli articoli 21 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
    n. 633, così come modificati dal decreto legislativo del 20 febbraio 2004 n. 52, di
    attuazione della direttiva 2001/115/CE, nonché nel D.M. 23 gennaio 2004
    (concernente le Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai
    documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto).


    In particolare, come chiarito con Circolare dell'Agenzia delle Entrate (CIR) n. 45 /E del 19 ottobre 2005, la
    fattura di cui all’articolo 21 del dPR n. 633 del 1972, può essere:


    a) emessa e trasmessa in formato analogico;


    b) emessa in formato elettronico e consegnata o spedita in formato
    cartaceo con i mezzi tradizionali o mediante strumenti elettronici (ad
    esempio, e-mail);


    c) emessa e trasmessa in forma elettronica, previo consenso del cliente
    destinatario.


    A tal riguardo, è stato chiarito che non esistono disposizioni precise in
    ordine alla formazione dell'accordo tra le parti, cui è lasciata ampia libertà
    3
    contrattuale e che, pertanto, è ammissibile anche un accordo che autorizzi la
    trasmissione elettronica delle fatture per un determinato periodo di tempo, ovvero
    a tempo indeterminato fino a revoca.


    In merito al successivo processo di conservazione delle fatture, l’articolo
    39 del citato dPR n. 633 del 1972, dispone che la fattura emessa e trasmessa
    elettronicamente (punto sub c)) deve essere conservata nella stessa forma, mentre
    la fattura emessa in forma elettronica ma spedita o consegnata con i mezzi
    tradizionali (punto sub b)), può essere conservata in formato elettronico o, in
    alternativa, secondo le modalità tradizionali, su supporto cartaceo. Tuttavia, per
    effetto di una lettura logico sistematica degli articoli 3 e 4 del D.M. 23 gennaio
    2004, secondo cui il processo di conservazione digitale può essere limitato ad
    una o più categorie di documenti “purché sia assicurato l'ordine cronologico
    delle registrazioni e non vi sia soluzione di continuità per ogni periodo di
    imposta”, una volta prescelta una determinata modalità di conservazione
    (analogica o elettronica) in relazione ad un periodo d'imposta, la stessa deve
    essere adottata per tutti i documenti rientranti nella medesima categoria, anche in
    presenza di modalità alternative di conservazione previste dalla norma.
    Con la circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006, è stato, inoltre, chiarito che
    “ove il contribuente intenda adottare la conservazione elettronica delle sole
    fatture elettroniche, è consentita la conservazione con le modalità tradizionali
    delle fatture in formato analogico a condizione che le stesse siano annotate in un
    apposito registro sezionale e numerate progressivamente con una distinta serie
    numerica in ordine cronologico, senza soluzione di continuità per periodo di
    imposta”. In altre parole è possibile la coesistenza di fatture analogiche e fatture
    elettroniche all'interno di ciascuna categoria "fatture attive" - "fatture passive", a
    condizione che siano adottate distinte serie di numerazione progressive ed
    istituiti appositi registri sezionali, e che per ogni singolo cliente o fornitore sia
    utilizzata un'unica modalità di conservazione per l'intero periodo d'imposta, in
    modo che le fatture emesse o ricevute risultino annotate tutte nel medesimo
    registro sezionale.


    4
    Tanto premesso, si osserva che nel caso prospettato con l’istanza
    d’interpello, l’istante è una società che opera nel settore della somministrazione
    di energia elettrica, acqua, gas, etc.., cui tornano applicabili le disposizioni di cui
    al DM n. 370 del 2000. Al riguardo, l’articolo 1, comma 1, dispone che “Per
    l'addebito dei corrispettivi... possono essere emesse bollette che tengono luogo
    delle fatture,..., sempreché contengano tutti gli elementi di cui all'articolo 21... .
    Nei confronti dello stesso cliente può essere emessa un'unica bolletta per le
    somministrazioni effettuate in relazione a uno o più contratti distinti”. Il
    successivo comma 3 del medesimo articolo dispone, inoltre, che “Gli enti e le
    imprese che utilizzano strumenti informatici ovvero si avvalgono di centri di
    elaborazione dati gestiti da terzi possono emettere le bollette-fatture in unico
    esemplare...; in tal caso, il secondo esemplare è sostituito dalle distinte
    meccanografiche di fatturazione contenenti… tutti gli altri elementi indicati nelle
    bollette medesime”.


    L’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del menzionato DM n. 370
    stabilisce, infine, che "per le operazioni o attività diverse da quelle di cui
    all'articolo 1, comma 1, eventualmente effettuate dai medesimi soggetti, resta
    fermo l'obbligo della distinta annotazione e connessi adempimenti previsti dal
    titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
    Come già chiarito con risoluzione n. 144/E del 20 dicembre 2006,
    l'obbligo di distinta annotazione e connessi adempimenti IVA per le diverse
    attività esercitate si giustifica in ragione delle particolari modalità di
    assolvimento dell'imposta stabilite in considerazione dell'oggetto e della natura
    dell'attività esercitata. La separazione delle varie attività svolte e l'adozione di
    distinte contabilità IVA, comporta, di regola, l'assolvimento, in relazione a
    ciascuna attività esercitata separatamente dalle altre, degli obblighi di
    fatturazione, registrazione e liquidazione del tributo.


    Ciò significa che una società che fornisce, come l’istante, diversi tipi di
    servizi, può emettere nei confronti del medesimo cliente sia “bollette-fatture” sia
    5
    “fatture-ordinarie” che, per espressa previsione normativa, devono essere
    annotate in registri sezionali gestiti con contabilità separate.
    Si è dell’avviso, pertanto, che ogni qualvolta un soggetto eserciti più
    attività gestite con contabilità separata, sia consentito emettere nei confronti del
    medesimo cliente sia fatture in formato analogico riferite ad un settore omogeneo
    di attività, da trasmettere attraverso i canali tradizionali, annotare in appositi
    registri sezionali e conservare in formato analogico, sia fatture elettroniche
    relative a diverso ed altrettanto omogeneo settore di attività, da trasmettere
    elettronicamente o attraverso canali tradizionali, annotare in sezionali distinti e
    conservare in formato elettronico.

    03.10.2007 Spataro
    Agenzia delle Entrate


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