Diciamocelo chiaramente: quello che ci aspettiamo da una normativa in materia di video su internet e' che non ci mettano lacci e autorizzazioni per distribuire un video al parti di qualsiasi testo.
A scanso equivoci la proposta di modificazione della normativa in materia di televisioni va in questo senso.
Tuttavia e' ancora incompleta e ambigua (quali sanzioni, quali diversita' ? ) motivo per il quale e' bene concentrarci sulle direzioni ancora univoche sulle prossime regolamentazione.
LA DIRETTIVA 552 DEL 1989 89/552/EEC
Questo testo regola l'attività televisiva in Europa. E' un insieme di intenti piu' o meno cogenti. Bisogna riconoscere il merito a questa direttiva di aver realizzato un punto comune ai vari Stati, pur non essendo particolarmente dettagliata.
europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/pdf/1989/en_1989L...
Quali gli aspetti piu' "popolari" di questa normativa ? La regolamentazione della pubblicità. Per il resto si lascia agli Stati il potere di legare di piu' o di meno, riconoscendo una tutela maggiore per la cultura europea.
LA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA DIRETTIVA
Internet cresce a i video, con o senza audio, entrano nella vita di ogni giorno tramite pc e telefonini.
Si vuole quindi estendere le tutele anche al mondo del web, distinguendo tra trasmissione lineare e on demand.
La seconda e' su richiesta, il consumatore cioe' sceglie cosa vedere e lo vede. La prima invece mostra i contenuti subito al consumatore, prima che possa scegliere.
In effetti vi e' una terza regolamentazione per i videocataloghi: per questi si applica comunque la normativa ecommerce che impone chiarezza, semplicità, completezza, correttezza e indicazione di chi vende e dei suoi recapiti.
l testo della proposta di modifica e' al link:
LA NOZIONE DI GENERAL PUBLIC INTEREST
Una necessaria limitazione della portata della modifica della direttiva risiede nella possibiltà per i paesi di essere piu' restrittivi.
Per indicare i paletti alle restrizioni, nel considerando a pag 11 del testo sopra proposto si fa riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia:
Case C-56/96 VT4, paragraph 22; Case C-212/97 Centros v. Erhvervs-og Selskabsstyrelsen;
see also: Case C-11/95 Commission v Kingdom of Belgium and Case C-14/96 Paul Denuit.
2 Case C-212/97 Centros v. Erhvervs-og Selskabsstyrelsen; Case C-33/74 Van Binsbergen v
Bestuur van de Bedrijfsvereniging; Case C-23/93 TV 10 SA v. Commissariaat voor de Media,
paragraph 21.
Si vede quindi quanto siamo ancora in alto mare per regole semplici e chiare.
COSA C'E' DI SICURO SIN DA OGGI ?
No al product placement, no alla pubblicità di sigarette, medicinali, cure dimagranti, contenuti violenti, intolleranti di religioni razze e sesso, irresponsabilità dell'editore che distribuisce contenuti di terzi.
Sono punti accennati, descritti, ma restano al momento piu' propaganda che altro. Forse e' il caso che la Commissione prenda atto che non sono sue proposte, ma e' il mercato stesso che ritiene doveroso rimuovere contenuti intolleranti.
ESENZIONI
La materia delle esenzioni cambia giorno dopo giorno. Inutile soffermarsi.
Si vuole escludere per esempio la normativa per quanto riguarda gli editori di carta stampata che usano video.
Una eccezione del genere per loro, e non per i siti web "non editoriali" anche se lucrativi, crea una disparità difficile da giustificare.
La possibilità delle nazioni di regolare in modo piu' limitante non e' un bel rinvio: certo vi sono interessi troppo forti da poter ritenere che vengano trattati allo stesso modo di chi opera nel web.
Almeno finche' operatori europei come YouTube non siano in grado di influenza il legislatore su soluzioni piu' aperte.
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