Il dipendente che realizza software per il datore di lavoro realizza un'opera per la quale resta titolare del diritto di paternita', cioè ad essere indicato come autore, ma non ha diritti sul software, proprio in funzione del rapporto di subordinazione in forza del quale ha realizzato il software. I casi sono previsti ex art. 12bis l. diritto d'autore. Diversamente quando un committente commissiona ad una impresa la realizzazione di un software, è opportuno prevedere i diritti d'uso del software realizzato e la titolarità dello stesso in forza del quale solo il contratto e l'esecuzione tra le parti può intervenire a individuare le reali intenzioni tra le parti.
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