Civile.it
/internet
Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9332 documenti.

Il dizionario e' stato letto volte.



Segui via: Email - Telegram
  Dal 1999   spieghiamo il diritto di internet  Store  Podcast  Dizionario News alert    
             

  


WPkit.it: privacy, formulari, check up per WordPress

Temi attuali:
Algoritmi ChatGPT Intelligenza artificiale Privacy WordPress



Dizionario 03.12.2012    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Firma elettronica: cosa significa - dizionario

Definizione, aggiornata il 3 12 2012; prima formulazione 2007-02-01


Spataro

 

P

Per firma elettronica si intende quel procedimento che permette di associare ai caratteri usati un testo altri caratteri frutto di una operazione matematica tra il documento e una firma elettronica. I caratteri così ottenuti possono, a seconda dei casi, essere usati per identificare il mittente, oppure per celare il contenuto del testo a tutti, eccetto al destinatario desiderato. Nel sistema italiano la firma elettronica contiene anche indicazioni sulla data e dà valore di testo scritto, seppure per una durata limitata nel tempo.

In Italia, dopo l'abrogazione della direttiva sulla firma elettronica, si ritiene comunemente applicabile il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005 - Supplemento Ordinario n. 93 che, pur rivolto alla pubblica amministrazione, afferma il valore di un documento firmato elettronicamente.

La tesi minoritaria ritiene non si applichi ai rapporti tra i privati.

L'art.21 lascia il valore di prova libera al giudice, omettendo persino l'inciso della direttiva sul "non è possibile disconoscerla solo perchè informativa".

 

Definizioni di legge:

q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;

r) firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, quale l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica;

s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

 

 

Art. 21.
Valore probatorio del documento informatico sottoscritto

1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza.

2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria.

3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;

b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;

c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.

 



Art. 2702 Efficacia della scrittura privata
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e legalmente considerata come riconosciuta.

Testo integrale al link indicato

03.12.2012 Spataro
spataro


Dati neurali
Dati comuni
Gemello digitale
Generative AI
ERD
Zanshin Tech
OTA
Boosting
1-bit LLM
Incidente



Segui le novità in materia di Dizionario su Civile.it via Telegram
oppure via email: (gratis Info privacy)





dallo store:
visita lo store








Dal 1999 il diritto di internet. I testi sono degli autori e di IusOnDemand srl p.iva 04446030969 - diritti riservati - Privacy - Cookie - Condizioni d'uso - in 0.046