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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9284 documenti.

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Civile 29.06.2007    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

SANZIONI PER OMESSO BOLLINO SIAE NON APPLICABILI: queste le conclusioni dell'avvocato generale della Corte di Giustizia europea

Una battaglia portata avanti con tanta professionalità dall'avv. Sirotti Gaudenzi che contatteremo alla sentenza:

5. Come risulta dalle considerazioni precedenti, l’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE, previsto dal d. lgs. 685/94 (38), dovrebbe essere inteso come regola tecnica. Tale regola tecnica, in violazione delle disposizioni dell’art. 8 della direttiva 98/34, non è stata comunicata alla Commissione. Le autorità italiane non possono pertanto perseguire il sig. Schwibbert per non aver adempiuto l’obbligo di apposizione del contrassegno. È quindi superfluo rispondere agli altri quesiti sollevati nella questione pregiudiziale, poiché la loro soluzione non è utile ai fini della soluzione della causa principale (39).
Spataro

 

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CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

V. TRSTENJAK

presentate il 28 giugno 2007 1(1)

Causa C‑20/05

Pubblico Ministero

contro

Karl Josef Wilhelm Schwibbert

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale di Forlì (Italia)]

«Direttiva 98/34/CE – Nozione di “regola tecnica” – Legge nazionale che impone sui CD l’apposizione della sigla dell’organismo nazionale incaricato di salvaguardare i diritti d’autore – Obbligo di notifica»





I –    Introduzione

1.        Nell’ambito di un procedimento penale promosso contro il sig. Schwibbert per detenzione di dischi compatti (in prosieguo: i «CD») privi del contrassegno dell’organismo nazionale incaricato di salvaguardare i diritti d’autore (Società Italiana autori ed editori, in prosieguo: la «SIAE»), il Tribunale di Forlì (Italia), su istanza dell’avvocato del Sig. Schwibbert, pone alla Corte la questione della compatibilità delle disposizioni nazionali che impongono l’apposizione di tale contrassegno con l’art. 3 e con gli artt. 23-27 del Trattato CE, nonché con la direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (2) – direttiva di fatto codificata dalla direttiva del Parlamento e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (3), a sua volta modificata dalla direttiva del Parlamento e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE (4), dalla direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio e di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale (5) e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (6).

II – Contesto normativo

A –    Normativa comunitaria

1.      Trattato CE

2.        In base agli artt. 23-27 CE, la Comunità è fondata sopra un’unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e che comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all’importazione e all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente.

2.      Direttive

a)      La direttiva 92/100

3.        La direttiva 92/100 mira ad attuare una tutela giuridica armonizzata per il diritto di noleggio e di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale. Dal primo ‘considerando’ della detta direttiva 92/100 risulta che tale armonizzazione mira a sopprimere le differenze tra le normative nazionali quando esse «possono provocare il sorgere di barriere commerciali e distorsioni della concorrenza e nuocere al completamento e al buon funzionamento del mercato interno».

4.        Nel secondo ‘considerando’ si rileva che «vi è il pericolo che le accennate differenze di tutela giuridica si approfondiscano in seguito all’emanazione, negli Stati membri, di nuove e difforme disposizioni legislative ovvero all’emergere di interpretazioni giurisprudenziali divergenti».

5.        Il terzo ‘considerando’ sottolinea che «tali differenze devono essere eliminate per realizzare l’obbiettivo dell’art. 8 A del Trattato, il quale prevede l’instaurazione di uno spazio senza frontiere interne in modo da creare un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune, come prescritto dall’art. 3, lett. f), del Trattato».

b)      La direttiva 98/34, che codifica la direttiva 83/189

6.        L’art. 1 così recita:

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1) “prodotto”: I prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;

2) “specificazione tecnica”: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità […].

[…].

10) “progetto di regola tecnica”: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali […]».

7.        L’art. 8 della direttiva 98/34 dispone quanto segue:

«1. […] gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica […]. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

All’occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.

Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti».

8.        L’art. 9, n. 1, della direttiva 98/34 dispone:

«Gli Stati membri rinviano l’adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all’art. 8, paragrafo 1».

c)      La direttiva 98/48, che modifica alcuni punti della direttiva 98/34

9.        Il punto 9) dell’art. 1 della direttiva 98/34 diventa il seguente punto 11):

«11) «regola tecnica»: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’art. 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.

Costituiscono, in particolare, regole tecniche de facto:

–      le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,

–      gli accordi facoltativi dei quali l’autorità pubblica è parte contraente e che, nell’interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici,

–      le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l’osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazione tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale».

d)      La direttiva 2001/29

10.      La direttiva 2001/29 riprende i principi e le regole stabiliti in particolare dalla direttiva 92/100 e vi apporta alcune modifiche.

B –    Normativa nazionale

11.      La normativa italiana in materia di diritto d’autore ha come base la legge 22 aprile 1941, n. 633 (7). In forza di questa legge è stata creata la SIAE, un organismo pubblico ad hoc, cui sono affidati compiti di protezione, intermediazione e certificazione. Con questa legge sono inoltre state introdotte sanzioni penali per taluni comportamenti non autorizzati (commercializzazione, riproduzione…). La normativa ha altresì introdotto l’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE.

12.      La legge 27 marzo 1987, n. 121 (8) ha esteso l’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE e la possibilità di sanzioni penali anche ad altri supporti.

13.      Il decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685 (9) (in prosieguo: il «d. lgs. 685/94»), ha abrogato la legge 121/87. L’art. 171-ter, lett. c), del suddetto d. lgs. così recita:

«È punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 500 000 a lire 6 000 000 chiunque:

(…)      vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione (…)».

III – La causa principale e la domanda di pronuncia pregiudiziale

14.      Il 9 e il 10 febbraio 2000 sono stati sequestrati dei CD che si trovavano nei locali della società K.J.W.S. Srl, di cui il sig. Schwibbert, residente in Italia, è il legale rappresentante. Questi CD, sequestrati perché difettavano dell’apposizione del contrassegno della SIAE, contenevano delle riproduzioni delle opere dei pittori Giorgio De Chirico e Mario Schifano. All’udienza di fronte alla Corte, l’avvocato del Sig. Schwibbert ha precisato che alcuni di questi CD contenevano un accompagnamento musicale. Inoltre, un documento allegato alle osservazioni scritte del Sig. Schwibbert rivela che, per lo meno i CD che riproducevano alcune opere del primo di questi pittori, comprendevano un film. Dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio e dalle spiegazioni dell’avvocato del sig. Schwibbert fornite all’udienza di fronte alla Corte risulta, inoltre, che i CD erano stati duplicati in Germania ed erano destinati ad essere venduti a due società italiane affinché le avessero in catalogo.

15.      Il 23 maggio 2001, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì ha sottoposto ad indagine il sig. Schwibbert e l’ha rinviato dinanzi al Tribunale di Forlì.

16.      Il 14 dicembre 2004, il Tribunale di Forlì ha sottolineato nel proprio verbale di udienza che al Sig. Schwibbert non viene addebitata la riproduzione abusiva delle opere, poiché egli era in possesso delle autorizzazioni necessarie, ma esclusivamente il fatto che i CD erano privi del contrassegno SIAE.

17.      Il Tribunale di Forlì ha altresì accolto l’istanza presentata dall’avvocato del sig. Schwibbert affinché fosse presentata alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale. Tuttavia nell’ordinanza di rinvio sono stati semplicemente allegati gli argomenti dell’avvocato del sig. Schwibbert e non sono state formulate questioni precise. Il detto provvedimento è stato registrato presso la cancelleria della Corte il 21 gennaio 2005.

18.      Il 17 luglio 2006, ai sensi dell’art. 104, n. 5, del regolamento di procedura, la Corte ha chiesto al giudice del rinvio chiarimenti riguardanti sia il contesto di fatto e di diritto della causa principale che le disposizioni di diritto comunitario da interpretare e le ragioni per cui il giudice abbia ritenuto necessario sollecitarne l’interpretazione. Tali risposte sono pervenute alla Corte l’8 novembre 2006.

19.      Dalle risposte fornite dal Tribunale di Forlì consegue che le questioni che il giudice del rinvio pone alla Corte possono essere così formulate:

«Le disposizioni nazionali in materia di contrassegno SIAE sono compatibili con gli artt. 3, 23-27 CE, con gli artt. 1, 8, 10 e 11 della direttiva 22 giugno 1998, 98/34/CE e con le direttive 92/100 e 2001/29?»

20.      La Corte ha deciso di porre al governo italiano e alla Commissione quesiti scritti prima dell’udienza domandando loro, in particolare, di formulare le proprie osservazioni alla luce dei chiarimenti forniti dal giudice del rinvio. Alle suddette domande il governo italiano e la Commissione hanno risposto per iscritto.

IV – Osservazioni presentate alla Corte di giustizia

21.      Secondo il sig. Schwibbert, l’obbligo di apporre il contrassegno SIAE costituisce una regola tecnica che avrebbe dovuto essere notificata dalla Repubblica italiana alla Commissione, come previsto dall’art. 8, n. 1, della direttiva 83/189.

22.      L’obbligo di apposizione di tale contrassegno avrebbe per di più la natura di una misura di effetto equivalente in quanto costituisce un ostacolo, per gli operatori di altri paesi, allo sviluppo della propria attività sul mercato italiano.

23.      Inoltre, l’apposizione del contrassegno non offrirebbe alcuna protezione all’autore e agli altri titolari di diritti di proprietà intellettuale. Infatti, la normativa italiana prevede sanzioni penali in caso di mancata apposizione, indipendentemente dal fatto che la riproduzione sia o meno abusiva.

24.      Inoltre, l’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE, avendo questo un costo e dovendo essere apposto su tutte le opere al momento del loro ingresso sul territorio italiano da un paese comunitario, sarebbe incompatibile con gli artt. 23 e 25 CE, ovvero con il divieto, previsto dal Trattato, dei dazi doganali o di qualsiasi tassa di effetto equivalente.

25.      Infine, l’obbligo di apposizione violerebbe la direttiva 92/100, nei cui primi tre ‘considerando’ si constatano le differenze esistenti tra gli ordinamenti giuridici nazionali e il conseguente rischio di distorsioni della concorrenza fra gli Stati membri.

26.      La SIAE, che non ha presentato osservazioni scritte, all’udienza ha precisato che l’obbligo di apposizione del contrassegno non doveva necessariamente essere notificato alla Commissione, poiché era già previsto da una legge del 1941 che, all’epoca, faceva riferimento alle opere su supporto cartaceo. A partire dal 1971 sarebbero intervenuti accordi fra tutti i produttori di dischi affinché sia apposto il contrassegno SIAE sul supporto in questione.

27.      La SIAE sostiene inoltre che al momento dei fatti la legge italiana non prevedeva l’obbligo di apposizione del segno distintivo sulle opere di arte figurativa; tale obbligo sarebbe stato introdotto con l’entrata in vigore della legge 248/2000. Nella fattispecie, i CD aventi contenuto musicale avrebbero dovuto portare il contrassegno della SIAE.

28.      Con riferimento agli artt. 3, 22 e 27 CE, la SIAE sostiene che il divieto di imporre oneri al momento dell’importazione formulato da questi articoli riguarda esclusivamente il prodotto importato ed esclude il prodotto nazionale. Orbene, la normativa italiana che impone l’apposizione del contrassegno si applica a tutti i prodotti, sia nazionali che importati. Gli articoli in oggetto non si riferiscono quindi a tale obbligo, il cui obiettivo è, come peraltro sostiene anche il governo italiano, di permettere il riconoscimento immediato delle opere originali rispetto a quelle contraffatte, sia dalle forze dell’ordine che dai consumatori.

29.      La SIAE aggiunge che la direttiva 92/100 è stata recepita in Italia con il d. lgs. 685/94. In quanto misura di applicazione della direttiva, questo decreto legislativo, che, secondo la tesi della SIAE, «conteneva al suo interno le norme riguardanti il contrassegno», sarebbe stato comunicato alla Commissione.

30.      Infine, se la Corte volesse riformulare la questione pregiudiziale con riferimento agli artt. 28 e 30 CE, la SIAE sostiene che l’obbligo di apposizione dovrebbe essere considerato proporzionato agli obbiettivi, in particolare, di lotta contro la pirateria e di informazione dei consumatori, i quali, comprando copie illegali, sono penalmente perseguibili.

31.      Il governo italiano ritiene che la questione pregiudiziale sia irricevibile, non avendo il giudice del rinvio fatto altro che inoltrare la richiesta dell’avvocato dell’imputato così come era stata presentata. Orbene, il giudice nazionale dovrebbe fornire spiegazioni minime sulle ragioni che lo inducono a ritenere che le disposizioni di diritto comunitario rispetto alle quali interroga la Corte richiedono un’interpretazione da parte di quest’ultima.

32.      Il governo italiano afferma che la SIAE è un’impresa pubblica che gode di un monopolio legale e la cui funzione, in particolare, è quella di incassare, come previsto dalla legge, i proventi derivanti dall’apposizione del contrassegno SIAE. Fornendo questo contrassegno, la SIAE offre ai propri membri un servizio di garanzia della legalità delle riproduzioni. Tale servizio si colloca nel quadro della lotta contro la pirateria e non influisce in alcun modo sulla libera circolazione delle merci. Come la SIAE, il governo italiano fa valere che l’art. 30 CE permetterebbe comunque di convalidare l’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE. Questa misura, non avendo effetto discriminatorio, rispetterebbe anche la direttiva 92/100.

33.      Come la SIAE, il governo italiano sostiene che l’obbligo di apposizione del contrassegno previsto dalla legge 121/87 non doveva necessariamente essere comunicato alla Commissione, poiché tale obbligo esisteva fin dal 1941 e l’introduzione di una sanzione penale non è altro che un adeguamento alla comparsa di nuovi supporti tecnologici sul mercato.

34.      Infine, il governo italiano afferma che le opere intellettuali non possono essere equiparate a qualsiasi altro bene commercializzabile all’interno della Comunità poiché non avrebbero la natura di merci. Il contrassegno SIAE non sarebbe equiparabile a una marchiatura secondo le regole tecniche ai sensi della direttiva 83/189, in quanto tale contrassegno o etichetta identificherebbe essenzialmente le caratteristiche dell’opera intellettuale riprodotta e, quindi, del corpus mysticum, senza caratterizzare il corpus mecchanicum, ovvero il supporto. Non sarebbe quindi possibile riferirsi, come fa la Commissione, alla sentenza Bic Benelux (10). In tale sentenza, il contrassegno aveva l’obiettivo di informare il pubblico circa gli effetti del prodotto Bic sull’ambiente; esso descriveva quindi le caratteristiche del prodotto. Il contrassegno SIAE non comporterebbe invece alcuna descrizione delle caratteristiche del prodotto. Si tratterebbe semplicemente di un’indicazione destinata alle forze dell’ordine e ai consumatori a conferma del fatto che il contrassegno è stato apposto in conformità della legge. Di conseguenza, la misura risulterebbe a tutti gli effetti accessoria alla finalità, che consisterebbe nel dichiarare che le regole sono state rispettate.

35.      La Commissione, sulla base delle risposte scritte fornite ai quesiti scritti della Corte e sulla base delle osservazioni presentate dalle parti all’udienza, ritiene che la questione pregiudiziale sia ricevibile.

36.      La Commissione insiste sul fatto che solo l’art. 2 della legge 121/87 ha esteso l’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE alle musicassette e ai CD. Questa regola costituirebbe una regola tecnica che avrebbe dovuto essere comunicata alla Commissione. La Commissione cita l’art. 1, punto 5, della direttiva 83/189 (11), in vigore nel 1987, secondo cui costituiscono regole tecniche «le specificazioni tecniche, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione e l’utilizzo (…)». Orbene, in Italia nel 1987 per commercializzare videocassette e CD si doveva apporre questo contrassegno. Si tratterebbe quindi di una regola tecnica il cui rispetto era obbligatorio per la commercializzazione in Italia.

37.      La Commissione aggiunge che, avendo il d. lgs. 685/94 abrogato la legge 121/87, esso rappresenta l’unico testo applicabile al momento dei fatti. L’art. 17-ter, lett. c), poiché prevedeva anch’esso, a pena di sanzioni penali, un obbligo di apposizione del contrassegno SIAE, avrebbe dovuto, analogamente, costituire oggetto di comunicazione alla Commissione. Tale contrassegno, che può essere apposto direttamente sul CD oppure sulla confezione esterna, è equiparabile ad una marchiatura. La presente fattispecie risulterebbe quindi equiparabile a quella della causa Bic (cit. supra), relativa a questioni fiscali. In proposito, la Commissione rinvia anche alla sentenza CIA Security International (12), nella quale la Corte ha interpretato il testo in questione nel senso che il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione previsto, in particolare, dall’art. 8 della direttiva 89/189, comportava l’inapplicabilità delle norme tecniche in oggetto e la loro inopponibilità ai singoli.

38.      All’argomento presentato in udienza dalla SIAE, secondo cui la Commissione sarebbe venuta a conoscenza dell’obbligo di apposizione del contrassegno tramite la notifica del d. lgs. 685/94 come misura di trasposizione della direttiva 92/100, la Commissione ribatte che l’obbligo in questione non è una misura di trasposizione della direttiva 92/100, poiché tale obbligo non è necessario per trasporre la direttiva. Conseguentemente, la notifica, in quanto atto di trasposizione della direttiva 92/100, non poteva essere intesa come una delle ipotesi previste dall’art. 10 della direttiva 83/189, che esenta gli Stati membri dall’obbligo di notificare gli atti di trasposizione delle direttive comunitarie.

39.      Tuttavia, alle presenti osservazioni, che la Commissione considera già di per sé sufficienti, essa aggiunge che l’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE non è né contrario agli artt. 23 e 25 CE, non essendo connesso ad un passaggio di frontiera e trattandosi di un obbligo da rispettare prima della commercializzazione, né contrario alla direttiva 92/100, che si limita a definire l’ambito di applicazione di taluni diritti, ma lascia agli Stati membri la scelta dei meccanismi per assicurarne il rispetto. Orbene, l’obbligo di apposizione può essere considerato come un meccanismo.

V –    Valutazione

A –    La ricevibilità della questione pregiudiziale

40.      Nonostante le considerazioni del governo italiano, ritengo che la presente questione pregiudiziale sia ricevibile. Certo, il fatto che il giudice del rinvio si limiti ad allegare la domanda di pronuncia pregiudiziale, così come formulata dall’avvocato di una parte, non è auspicabile e ha costretto la Corte a chiedere, conformemente all’art. 104, n. 5, del regolamento di procedura, chiarimenti al giudice del rinvio con riguardo sia al contesto di fatto e di diritto della causa principale che alle disposizioni di diritto comunitario da interpretarsi, nonché circa le ragioni per cui il giudice ha ritenuto necessario sollecitarne l’interpretazione. Ciononostante, non risulta da alcuna norma e, in particolare, non risulta dalla nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte delle giurisdizioni nazionali (13) che, a pena di irricevibilità, debba essere il giudice nazionale a redigere formalmente la o le questioni e a fornire tutte le informazioni utili sul caso di specie (14). Peraltro nella fattispecie, il giudice del rinvio, stando alle sue parole, «accoglie l’istanza di domanda pregiudiziale come formulata» dall’avvocato del Sig. Schwibbert.

B –    L’originalità della normativa italiana

41.      Nella grande maggioranza degli Stati membri, la legge non prevede alcun obbligo di apporre sui supporti il contrassegno dell’organismo nazionale incaricato della gestione dei diritti d’autore (15). Se, ciononostante, tali organismi esigono o raccomandano, come condizione per l’autorizzazione alla riproduzione, che i supporti rechino determinate indicazioni (16), queste ultime devono semplicemente essere riportate sulle copie e non è affatto richiesto che le copie siano provviste di autoadesivi venduti dall’organismo in questione. Peraltro, l’eventuale richiesta da parte degli organismi interessati di apporre sulle copie il proprio contrassegno non si fonda su un obbligo giuridico, bensì semplicemente sull’accordo intercorso fra tali organismi e il titolare dell’autorizzazione alla riproduzione. Pertanto la mancata apposizione del contrassegno non potrebbe comportare altro che penalità di natura contrattuale, come il pagamento di corrispettivi supplementari.

42.      Il sistema giuridico italiano, nel prevedere sanzioni penali in caso di mancata apposizione del contrassegno dell’organismo incaricato della tutela dei diritti d’autore, presenta quindi caratteristiche originali rispetto ai sistemi degli altri Stati membri dell’Unione europea.

C –    L’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE: una regola tecnica assoggettata all’obbligo di comunicazione

43.      L’art. 8 della direttiva 98/34 impone agli Stati membri di comunicare immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica. La SIAE e il governo italiano sostengono che la Repubblica italiana non era tenuta a comunicare l’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE perché non si tratterebbe di una regola tecnica. Occorre quindi esaminare la nozione di regola tecnica (17) e valutare se tale nozione possa comprendere l’obbligo di apposizione di un siffatto contrassegno.

44.      Secondo la Corte non costituiscono regole tecniche, per esempio, le disposizioni nazionali che si limitino a prevedere le condizioni per lo stabilimento delle imprese, quali le disposizioni che assoggettino l’esercizio di un’attività professionale ad un previo nullaosta (18). Allo stesso modo, una regolamentazione nazionale in materia di orario di chiusura dei negozi, non trattando delle caratteristiche che i prodotti devono possedere, non costituisce regola tecnica (19).

45.      Costituiscono, in compenso, regole tecniche le norme particolareggiate che definiscono le condizioni relative ai collaudi di qualità e di efficienza che devono essere soddisfatte affinché il prodotto possa essere omologato e commercializzato (20). Allo stesso modo, costituiscono regole tecniche le disposizioni che impongono alle imprese di richiedere la previa omologazione del loro materiale (21). La Corte ha anche stabilito che la nozione di specificazione tecnica comprende i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai medicinali (22). La Corte ha altresì precisato che le regole intese ad impedire la somministrazione di sostanze ad effetto simpatico-mimetico a bovini da ingrasso costituiscono specificazioni tecniche, in quanto promanano dalle autorità nazionali, si applicano all’intero territorio nazionale e sono vincolanti nei confronti dei loro destinatari (23). La Corte, nella sentenza Bic, ha anche precisato che un contrassegno, che ha lo scopo di informare il pubblico circa gli effetti di un prodotto sull’ambiente, non si distingue, nonostante sia accompagnato da un sistema di tassa ecologica, da altri marchi che ricordano ai consumatori gli effetti nocivi dei prodotti considerati per l’ambiente. Tale marchiatura non può pertanto essere considerata esclusivamente come un provvedimento accessorio di una misura fiscale e deve quindi essere comunicata (24). Analogamente, deve essere notificato l’obbligo di indicare sull’etichetta l’origine del prodotto (25). Anche le disposizioni nazionali che introducono un divieto di organizzare giochi d’azzardo con l’impiego di talune macchine da gioco automatiche (26), i vincoli relativi a lunghezza ed altezza massima, così come la limitazione della potenza di propulsione delle imbarcazioni da diporto a motore (27) o le disposizioni legislative nazionali che vietano l’utilizzazione di qualsiasi gioco elettrico, elettromeccanico ed elettronico, in qualsiasi luogo pubblico o privato, nonché l’utilizzazione di giochi al computer nei locali di imprese che forniscono servizi Internet e assoggettano la gestione di tali imprese al rilascio di un’autorizzazione speciale, devono essere qualificate come regole tecniche (28).

46.      Nella fattispecie, come già sostenuto dalla Commissione, l’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE è equiparabile all’obbligo di marchiatura nella causa Bic, già citata, riguardante un obbligo di marchiatura avente lo scopo di informare il pubblico circa gli effetti di un prodotto sull’ambiente. Infatti, nella presente causa, il contrassegno mira, come hanno sostenuto la SIAE e il governo italiano nelle loro osservazioni, ad informare i consumatori e le forze dell’ordine che le copie sono legali. Pertanto, come ha dichiarato la Corte al punto 23 della sentenza nella causa Bic Benelux, occorre considerare che l’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE costituisce, per riprendere la terminologia adottata dalla Corte al punto citato «secondo la definizione di tale nozione contenuta al [punto 11 della direttiva 98/48], una regola tecnica de jure, giacché la sua “osservanza è obbligatoria […] per la commercializzazione” del prodotto, e che si tratta, secondo la definizione di tale nozione contenuta [al punto 2 dell’art. 5 della direttiva 98/34], di una specificazione tecnica, giacché la regola definisce “le caratteristiche richieste di un prodotto, quali […] le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda […] la marchiatura e l’etichettatura [...]”».

47.      Occorre respingere l’argomento del governo italiano secondo cui le opere intellettuali non sarebbero equiparabili a qualsiasi altro bene commercializzabile poiché non avrebbero la natura di merci. Più che alla nozione di «merce», la direttiva 98/34 si riferisce alla nozione di «prodotto» (29). Orbene, secondo la terminologia dell’art. 1, n. 1, della direttiva 98/34, si riferiscono a quella nozione nella parte qui rilevante «i prodotti di fabbricazione industriale». I CD sono incontestabilmente prodotti di fabbricazione industriale. Inoltre, la direttiva non esclude dal proprio ambito di applicazione alcun settore, e, in particolare, non esclude le opere intellettuali (30). Anzi, la direttiva 98/48 (31), emanata un mese dopo la direttiva 98/34, estende il proprio ambito di applicazione ai «servizi della società dell’informazione», vale a dire a «qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica (…)». Poiché tali servizi costituiscono senza dubbio «opere intellettuali», non è possibile sostenere che le opere intellettuali non rientrino nei settori nei quali le regole possono essere qualificate come regole tecniche.

48.      Occorre inoltre respingere l’argomento proposto dal governo italiano secondo cui il contrassegno SIAE non sarebbe equiparabile a una marchiatura in base a regole tecniche in quanto identificherebbe essenzialmente le caratteristiche dell’opera intellettuale riprodotta e, quindi, del «corpus mysticum», senza caratterizzare il «corpus mecchanicum», ovvero il supporto. In realtà, questa distinzione è fittizia. Il contrassegno SIAE mira, come si è appena ricordato, ad informare i consumatori e le forze dell’ordine che i CD sono stati duplicati nel rispetto dei diritti d’autore. Il contrassegno si riferisce dunque anche al supporto.

49.      Pertanto, in forza dell’art. 8 della direttiva 98/34, secondo cui «gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica», la Repubblica italiana avrebbe dovuto comunicare l’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE, quale risulta dalle disposizioni nazionali in vigore al momento dei fatti, ovvero dal d. lgs. 685/94.

50.      Inoltre, alla SIAE, che sostiene che, qualora si intenda per obbligo di apposizione del contrassegno SIAE una regola tecnica per la quale doveva essere data comunicazione, tale comunicazione sarebbe avvenuta indirettamente, essendo stato comunicato alla Commissione il d. lgs. come misura di attuazione della direttiva 92/100, occorre replicare che, ai sensi dell’art. 8 della direttiva 98/34, gli Stati membri comunicano alla Commissione «anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica». Inoltre, la Corte ha già avuto occasione di precisare che la finalità ultima di questa disposizione «è quella di consentire alla Commissione di disporre di informazioni quanto più possibile complete su tutto il progetto di regola tecnica quanto al suo contenuto, alla sua portata e al suo contesto generale onde consentirle di esercitare, nel modo più efficace possibile, i poteri che le sono conferiti dalla direttiva (83/189)» (32). È giocoforza constatare che nessuna notifica è stata effettuata in quest’ottica. La disposizione citata stabilisce inoltre che «gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica». Avuto riguardo all’originalità della normativa italiana in materia rispetto al diritto degli altri Stati membri e visto l’obiettivo generale della direttiva (33), tale comunicazione non sarebbe davvero stata superflua.

D –    L’obbligo di comunicazione dell’estensione del campo di applicazione di una regola tecnica

51.      La SIAE e il governo italiano sostengono che l’obbligo di apposizione del contrassegno previsto dalla legge 121/87 non doveva necessariamente essere comunicato alla Commissione poiché tale obbligo era già previsto dalla legge del 1941 per le opere su supporto cartaceo. La legge 121/87, che ha esteso questo obbligo ad altri settori e introdotto sanzioni penali, nonché il d. lgs. 685/94, che ha abrogato la legge 121/87, non sarebbero altro che adeguamenti al progresso tecnologico, e l’estensione dei settori assoggettati all’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE, pertanto, non avrebbe necessariamente dovuto essere comunicata.

52.      Ciononostante, l’art. 8, prevede anche che «gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione […] qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione». La Corte ha quindi anche già precisato che l’estensione del campo di applicazione di una regola tecnica ad altri prodotti costituisce una nuova regola tecnica (34).

E –    L’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare una regola tecnica non comunicata

53.      Dalla giurisprudenza della Corte si evince che, non essendo stato comunicato dalla Repubblica italiana alla Commissione l’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE, le autorità italiane non potrebbero perseguire il sig. Schwibbert per non aver adempiuto tale obbligo.

54.      Infatti nella sentenza CIA Security International (35), già citata, la Corte ha dichiarato che gli artt. 8 e 9 della direttiva 83/189 devono essere interpretati nel senso che i singoli possono avvalersene dinanzi al giudice nazionale, cui compete la disapplicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva. La Corte osserva che, da un lato, nel prescrivere per gli Stati membri un preciso obbligo di notifica dei progetti prima della loro adozione, tali disposizioni risultano, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise. D’altro lato, un’interpretazione della direttiva nel senso che la violazione dell’obbligo di notifica costituisce un vizio sostanziale tale da rendere le regole tecniche in questione inapplicabili nei confronti dei singoli, risponde alla finalità della direttiva di assicurare l’effettività del controllo comunitario preventivo, volto alla protezione della libera circolazione delle merci (36). Analogamente, nella sentenza 6 giugno 2002, Sapod Audic, la Corte ha precisato che un privato può invocare l’omessa notifica di una disposizione nazionale che deve essere interpretata come implicante un obbligo di marchiatura o di etichettatura; in tal caso il giudice nazionale è tenuto a disapplicare tale disposizione (37).

55.      Come risulta dalle considerazioni precedenti, l’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE, previsto dal d. lgs. 685/94 (38), dovrebbe essere inteso come regola tecnica. Tale regola tecnica, in violazione delle disposizioni dell’art. 8 della direttiva 98/34, non è stata comunicata alla Commissione. Le autorità italiane non possono pertanto perseguire il sig. Schwibbert per non aver adempiuto l’obbligo di apposizione del contrassegno. È quindi superfluo rispondere agli altri quesiti sollevati nella questione pregiudiziale, poiché la loro soluzione non è utile ai fini della soluzione della causa principale (39). (grasseto di Spataro)

VI – Conclusione

56.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni poste dal Tribunale di Forlì nel modo seguente:

«Disposizioni nazionali che impongano l’apposizione del contrassegno dell’organismo nazionale incaricato di salvaguardare i diritti d’autore costituiscono una regola tecnica che deve essere comunicata alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell’art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Si deve procedere a una comunicazione ad ogni estensione del campo di applicazione del suddetto obbligo. Incombe al giudice nazionale disapplicare una disposizione che non soddisfi tale obbligo di comunicazione».


1 – Lingua originale: il francese.


2 – GU L 109, pag. 8.


3 – GU L 204, pag. 37.


4 – GU L 217, pag. 18.


5 – GU L 346, pag. 61.


6 – GU L 167, pag. 10.


7 – GURI 16 luglio 1941, n. 166.


8 – GURI 28 marzo 1987, n. 73.


9 – GURI 16 dicembre 1994, n. 293.


10 – Sentenza 20 marzo 1997, causa C‑13/96 (Racc. pag. I-1753).


11 – La formulazione in vigore al momento dei fatti, e tuttora vigente, è quella del punto 11 della direttiva 98/48 (vedi supra, «Quadro normativo»).


12 – Sentenza della Corte 30 aprile 1996, causa C‑194/94 (Racc. pag. I‑2201).


13 – GU 2005, L 143, pag. 1.


14 – Così, nella sentenza 3 maggio 2005, cause riunite C‑387/02, C‑391/02 e C‑403/02, Berlusconi e a. (Racc. pag. I-03565, punto 37), la Corte stessa ha formulato le questioni alla luce della motivazione dell’ordinanza di rinvio.


15 – I diritti portoghese e rumeno prevedono l’obbligo di apporre un’etichetta sulle copie, siano esse importate o prodotte sul territorio nazionale. L’apposizione di tale etichetta è considerata come una misura di tutela dei diritti di proprietà contro la pirateria.


Secondo il diritto portoghese (decreto legge 6 febbraio 1988, n. 39, come modificato dal decreto legge 21 maggio 2004, n. 121/2004, Diário da República I, Série A, n. 31, del 6 febbraio 1988, pag. 418, modificato dal decreto legge 21 maggio 2004, n. 121, Diário da República I, Série A, n. 119 del 21 maggio 2004, pag. 3326), il titolare dei diritti di sfruttamento deve richiedere all’Ispezione generale delle attività culturali (IGAC) l’emissione di un’etichetta da apporre su ogni copia. Sull’etichetta, il cui modello è stato approvato per decreto, compaiono, in particolare, il contrassegno IGAC, il titolo, la classificazione e il numero di registrazione. Per ogni etichetta, l’organismo in questione preleva la somma di EUR 0,18 (a cui si aggiunge una tassa di EUR 37,41 da versare annualmente alla Commissione di classificazione degli spettacoli). La distribuzione o l’esposizione di copie prive di tale etichetta obbligatoria della IGAC è punita con un’ammenda che va da EUR 500 a EUR 3470 in caso di persona fisica e da EUR 1000 a EUR 3000 in caso di una persona giuridica.


Il diritto rumeno (legge 14 marzo 1996, n. 8, relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi, «Monitorul Oficial», Ia parte, 26 marzo 1996, n. 60, e 19 settembre 2005, n. 843, e ordinanza del governo 26 gennaio 2006, n. 25, relativa al rafforzamento della capacità amministrativa dell’Ufficio rumeno dei diritti d’autore (O.R.D.A.), «Monitorul Oficial» Ia parte, 30 gennaio 2006, n. 84) prevede l’obbligo di apporre una marchiatura olografica sulle copie. Il marchio, il cui modello è autorizzato dall’O.R.D.A., consiste in un’etichetta adesiva di colore argento con un’immagine tridimensionale, un codice alfanumerico e l’indicazione MOSTRA ORDA. L’Ufficio in questione fornisce i marchi olografici su richiesta e previo rilascio di un’attestazione di iscrizione della copia nel Registro nazionale dei videogrammi. L’interessato deve pagare un corrispettivo proporzionale al prezzo di vendita e un contributo destinato a coprire le spese amministrative. La commercializzazione o la detenzione ai fini della commercializzazione di copie prive del marchio costituisce una contravvenzione passibile di ammenda.


Il diritto ellenico e il diritto cipriota hanno preso in esame simili misure, ma non le hanno mai adottate.


16 – Le indicazioni da riprodurre sono le seguenti: Austria: © VBK (Verwertungsgesellschaft bildender Künstler»)/nome dell'autore/titolo dell’opera; Germania: © VG (Verwertungsgesellschaft BILD-KUNST) Bild-Kunst, Bonn, anno dell'autorizzazione; Finlandia: nome dell'autore/© Kuvasto/anno dell'autorizzazione; Svezia: © nome dell'autore/BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige)/anno dell'autorizzazione; Danimarca: © nome dell'autore/COPY-DAN Billedkunst/numero di licenza; Francia: © nome dell'autore/data della pubblicazione dell'opera; Ungheria: nome dell'autore/titolo dell'opera/HUNGART ©; Regno-Unito: © nome dell'autore/titolo dell'opera/DACS («Design and Artists Copyright Society Limited»)/data dell'autorizzazione; Paesi Bassi: © nome dell'autore/titolo originale dell'opera (con eventuale traduzione)/anno di creazione/c/o Beeldrecht Amsterdam/anno dell’autorizzazione; Lussemburgo: logo della SDRM (Société des droits de reproduction mécaniques) - SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs musicaux); Spagna: logo della SGAE (La Sociedad General de Autores y Editores). L’Irlanda registra anch’essa le stesse esigenze o raccomandazioni.


17 – La direttiva 98/48, che ha modificato la direttiva 98/34, definisce la nozione di regola tecnica come segue: «(…) specificazione tecnica (…), comprese le disposizioni amministrative che ad essa si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione (…)». La nozione di specificazione tecnica rimane definita dalla direttiva 98/34; si tratta di «una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, nonché i metodi e i procedimenti di produzione (…)». Deve dedursi dalla parola «quali» che questa lista di specificazioni a carattere tecnico non è assolutamente esaustiva. V. J. Fronia, «Transparenz und Vermeidung von Handelshemmnissen bei Produktspezifikationen im Binnenmark», Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, n. 4, 1996, pag. 102. Quanto alla nozione di regola tecnica, v. anche S. Lecrenier, «Les articles 30 et suivants CEE et les procédures de contrôle prévues par la directive 83/189/CEE», Revue du Marché commun, gennaio 1985, n. 283, pag. 10, A. Bernhard e V Madner, «Das Notifikationsverfahren nach der Informationsrichtlinie, Eine Auseinandersetzung im Lichte des “CIA-Urteils” des EuGH», Journal für Rechtspolitik n. 6, pag. 87, D. M. Weber, «The notification of Directive 83/189/EEC in the field of direct and indirect taxation», EC Tax Review, 1998, pag. 276.


18 – Sentenza 22 gennaio 2002, causa C‑390/99, Canal Satél

29.06.2007 Spataro
Curia


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