Che valore ha una email e' un dibattito che inizia con la telematica. Tralascio gli affascinanti percorsi storici per venire al dunque: quando riutilizziamo contenuti altrui, dobbiamo chiedere l'autorizzazione ?
La risposta e' si', ma non sempre.
Google indicizza tutto, e non chiede autorizzazione a tutti. Google non ripubblica, crea un indice.
Si chiama, negli States, fair use. Anche in Italia ci sono usi consentiti, quale il citare un brano di qualche riga da altri, indicando la fonte; l'uso di fotografie di personaggi famosi o per il diritto di cronaca; l'uso a scopo di studio; infine i testi della p.a. (sentenze, leggi, circolari ...).
Per questi usi la legge autorizza espressamente: non c'e' bisogno di autorizzazioni scritte.
Per altri usi (copiare, tradurre, modificare e ripubblicare) e' necessaria l'autorizzazione.
E qui vengono le dolenti note: per legge e' richiesta la forma scritta. Su internet e' follia pretenderla.
COSA SIGNIFICA FORMA SCRITTA ?
Nel campo penale il documento scritto e' quello su carta o quello dotato di sufficiente durevolezza immodificato. Le scritte sulla sabbia non sono scritte perche' basta acqua o vento per cancellarle. Insomma: non ci potremo fare un contratto di vendita di software (!).
Per forma scritta si intende comunemente la carta. Anche nel diritto, salvo equiparare sempre di piu' la forma scritta a quella video o audio o fotografica, ma non si tratta di una equiparazione completa: un testamento non potra' ancora essere solo video, deve essere scritto di pugno, datato e firmato.
Ecco quindi che la forma scritta non si ha su tutti i video, ma su alcuni video ho un valore di prova che posso portare davanti ad un giudice. Per internet e il computer siamo ancora indietro, non c'e' da aspettarsi una risposta veloce.
PERCHE' MI SERVE UNA FORMA SCRITTA ?
So di case editrici che, in persone del direttore, hanno autorizzato altri siti a copiare contenuti (non solo sentenze, anche articoli). Cambiato il direttore, la casa editrice ha pensato immediatamente di chiedere la chiusura del sito con un cautelare (un procedimento senza ascoltare la controparte); chiesto e ottenuto. L'autorizzazione fu data via email e il malcapitato (non ridete: era un avvocato), dovette ricostruire i fatti anche senza email, persa nel corso degli anni.
L'esempio deve far capire che se una persona autorizza, non e' detto che lo facciano i suoi successori. E provarlo e' dura.
UNA EMAIL E' SUFFICIENTE ?
Secondo me si', a determinate condizioni.
1) che la si stampi (su carta diventa un documento il cui disconoscimento richiede una apposita procedura)
2) che la si stampi, meglio con gli header nascosti, per poter ricostruire il percorso fatto dall'email
3) meglio se firmata con il pgp, o la versione free, che per la direttiva europea in materia fa si' che il documento non possa essere impugnato solo perche' informatico (non la conosce nessuno, ma e' vigente)
4) il massimo e' con la pec, posta elettronica certificata, ma bisogna considerare che anche un ordine via fax (piu' facilmente falsifacabile) viene considerato documento.
QUINDI ? NON CI HO CAPITO NULLA
Gli avvocati, quelli che non sanno di informatica, diranno che non vale. Quelli che ne sanno qualcosa diranno che potrebbe valere. In ogni caso tutti ci autorizziamo soprattutto via email e questo fatto comunque non puo' non essere fonte di responsabilità, anche penale, per chi poi disconosca una propria email vera. Nei procedimenti davanti al Garante della Privacy e' già cosi'.
Io, dal basso di quello che so, inviterei alla prudenza e valuterei diversamente una autorizzazione "per cosa di poco valore" da una che comprendere un uso completo e sistematico del materiale alla fonte come alla fonte.
In ogni caso si': una citazione non richiede autorizzazione, cosi' come mettere un link. Una copiatura, distribuzione, modifica, traduzione, richiede autorizzazione. E l'autorizzazione data via email ha sicuramente valore piu' di una stretta di mano
Una email ha certamente piu' valore di una stretta di mano |
ALLORA COME FACCIO IN CONCRETO
Stampo. Stampiamo tanta carta inutile, questa e' utile.
Anzi: stampiamo ogni accordo con altre persone: si chiama corrispondenza, e in caso di controllo fiscale potremo documentare che uno scambio a titolo gratuito, di valore indeterminabile (scambio di link, passa parola, altro) era a titolo gratuito.
Se compriamo qualcosa, stampiamo l'ordine e la ricevuta d'ordine, la ricevuta di pagamento, i codici comunicati le password (da tenere riservate): tutto questo ha grande valore (di ordine e di trasparenza in caso di controllo fiscale) che sara' apprezzato per chi fa le verifiche e utile per chi lo mette a disposizione.
Il tutto archiviato per data o per persona, magari in ordine alfabetico per nome di dominio, ma anche per data puo' essere sufficiente per giustificare una spesa. Nel dubbio, tenete un archivio cronologico e uno alfabetico, stampando due volte (o fotocopiando).
Utilissimo (e raccomandato dalle camere di commercio) e' stampare le condizioni generali e specifiche del contratto sottoscritto a distanza: perche' una pagina web ha lo stesso valore di una email, e stamparlo e' sempre utile.
E infine, perche' no, scrivere nel documento che si produce da chi lo si e' preso, nome e link, ma anche in forza di quale licenza (autorizzazione via email o licenza creative commons online) e a quali condizioni: questo aiuterà a precostituire una situazione di legittimità in caso di contestazioni.
Facciamo un esempio, non e' complicato: "il testo e' stato ripubblicato/modificato/tradotto su questo sito per espressa autorizzazione / su licenza creative commons sa nc etc etc rilasciata da (nome e url)". E' una garanzia in piu' per voi, e' una dichiarazione subito verificabile che vi farà onere perche' dimostrerete attenzione ai diritti degli autori piu' di quanto si faccia normalmente.
A tutti, buone stampe e grazie ancora a RobinGood.tv per il suo appuntamento quotidiano dalle 13.30 alle 14.30 !
Valentino Spataro
www.IusOnDemand.com
www.civile.it/ilaw
PER SAPERNE DI PIU':
LEGGE 22 aprile 1941 n. 633 - articoli dal 65 al 71 decies
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941)
PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONCESSI AL SUO ESERCIZIO.
Testo della legge, aggiornato al 31 dicembre 2006, reso disponibile dal sito della SIAE
---
- punchline - photo cc licensed By dickuhne See more photos, or visit his profile.
- papers - photo cc licensed By FSSE-INFOSee more photos, or visit FSSE-INFO's profile.