Il caso Peppermint e' semplice. La casa discografica tedesca si avvale di Logistep e scopre che ci sono migliaia di utenti internet nel mondo che hanno distribuito tramite p2p canzoni degli artisti che loro pubblicano.
La Logistep inserirebbe nei circuiti p2p informazioni utili a tracciare gli utenti, e trovare i loro ip.
Cautelare consentito dalla LDA |
Partite lettere di diffida con qualche centinaio di euro di richiesta sono iniziate le polemiche.
Nessun creditore ad oggi ha mai pensato di chiedere a tutte le banche se hanno un conto corrente con il debitore.
Le ragioni tecniche per le quali i controlli della Logistep sarebbero indiscutibili ("assolutamente attendibili" si dice nella lettera) sono rinviate al sito antipirateria.it , direttamente nella lettera stessa. Su tale sito troviamo: Tribunale di Roma (Giudice estensore Dott. Marco Rossetti) Ordinanza dd. 18/08/2006 (N.R.G.A.C. 44820/06); Tribunale di Roma (dott.ssa Meloni Presidente f.f.; dott. Costa Giudice rel.; dott.ssa Iofrida Giudice) Ordinanza dd. 09/02/2007;Tribunale di Roma Ordinanza collegio dd. 22/09/2006
ai quali rinviamo.
Il punto centrale e' la possibilità di chiedere, ex diritto d'autore (lda), documenti presso la controparte, che il giudice ritiene essere chiunque ha informazioni in materia.
Ad esso si deve aggiungere che non risulta dimostrato che chi ha il tal ip sia anche autore di un upload o download, a meno che queste informazioni non risultino altrove.
Risultava connesso. E' notorio che certi software sono usati per pirateria, ma non si puo' accettare l'equazione installazione = uso illegale.
L'aver incrociato due software in una banca dati ms access 2003 (!) e' tutto da verificare nelle modalità concrete, sconosciute al momento in cui scriviamo queste note.
Il diritto d'autore va tutelato. Giusto. Ma lasciare la raccolta delle prove alla parte che agisce in giudizio dandola per oro colato e' una asserzione tutta da verificare.