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Cassazione 05.12.2006    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

No al calcio ritrasmesso sul web: Cassazione 33945/2006

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Spataro

 

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Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n.33945/2006 (Presidente: E. Lupo; Relatore: C. Squassoni)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

SENTENZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 26 gen. 2006, il PM presso il tribunale di Milano (evidenziando la configurabilità del reato previsto dall’art. 171 co. 1 lett. a- bis legge633/1941 a carico di B. T.J. e D.M. L.) ha disposto di urgenza il sequestro preventivo di due portali web attraverso i quali, secondo la tesi accusatoria, erano stati illecitamente diffusi e trasmessi via internet in modalità per to peer eventi sportivi (partite di campionato di calcio italiano) rispetto ai quali Sky vantava un diritto di esclusiva.

Il giudice per indagini preliminari non ha convalidato il sequestro, con ordinanza 8 feb. 2006, avverso il PM ha proposto appello che è stato respinto con il provvedimento in epigrafe precisato.

A sostegno della conclusione, il tribunale ha ritenuto accertato in fatto che mediante una normale connessione via internet un numero imprecisato di utenti riuscisse a vedere le partite trasmesse dalla Sky; ciò era consentito non attraverso la elusione delle misure tecnologiche predisposte dalla società, me perchè le partite erano immesse in rete da alcune emittenti cinesi che avevano acquistato dalla Sky il diritto di trasmettere localmente; gli indagati avevano facilitato l’accesso a tale prodotto con la diffusione di informazioni e le predisposizione di un link che permetteva il collegamento diretto ai server cinesi.

A parere dei giudici non sussiste l’ipotizzabilità del contestato illecito in quanto la modalità con la quale deve avvenire la diffusione dell’opera, affinché possa ritenersi integrata la fattispecie incriminatrice, consiste nell’immissione in rete con una connessione di qualsiasi genere; nel caso in esame, gli indagati si erano limitati a diffondere in via telematica un prodotto che già altri avevano immesso e la condotta di agevolazione alla consultazione dei siti avveniva in un momento successivo al perfezionamento del reato.

Oltre a tali rilievi, i giudici hanno osservato che normalmente la trasmissione di una partita calcistica, attività di mera documentazione, non può considerarsi un’opera di ingegno e che tale tema non poteva essere accertato perchè la visione dei filmati costituisce attività istruttoria preclusa al tribunale.

Il contratto di licenza, allegato dalla Sky alla denuncia- querela è stato considerato dai giudici inutilizzabile perché redatto in lingua straniera.

Per l’annullamento dell’ordinanza, ha proposto ricorso in cassazione il procuratore della Repubblica deducendo difetto di motivazione e violazione di legge.

Dopo aver sostenuto che la trasmissione di un evento sportivo calcistico, per le tecniche delle riprese, può considerarsi un opera di ingegno, ha negato che gli indagati si fossero limitati ad agire come un motore di ricerca per indirizzare gli utenti in quanto avevano posto in essere un’azione causale determinante la immissione delle trasmissioni nelle reti; ciò in quanto gli indagati avevano messo a disposizione degli utenti i mezzi tecnici necessari per la visione dell’evento sportivo.

Pertanto, ha concluso il ricorrente, gli indagati avevano tenuto una condotta di immissione che non è forma vincolata e può essere diretta o indiretta stante l’inciso, inserito nella norma contestata, mediante connessioni di qualsiasi genere.

Le deduzioni sono meritevoli di accoglimento.

Innanzi tutto, i giudici hanno evidenziato come non sia dimostrato che gli emittenti cinesi, che vengono indicati dalla denunciante quali responsabili dell’abusiva diffusione in rete delle immagini coperte da esclusiva, avesse agito in violazione del contratto di licenza; il tribunale ha reputato che il contratto (il cui esame era di fondamentale importanza per la risoluzione del caso) fosse inutilizzabile perché redatto in inglese.

Sul punto, si rileva come l’obbligo di usare la lingua italiana, tranne che le per le minoranze linguistiche, di cui all’art. 109 c.p.p. concerna solo gli atti da compiersi nel procedimento e non gli atti già formati altrove ed acquisiti nel medesimo i quali, se redatti in lingua straniera, devono essere tradotti a sensi dell’art. 143 co. 2 c.p.p.

La nomina di un interprete avrebbe potuto essere effettuata anche dal tribunale perché non rappresentava un’attività istruttoria che gli era inibita per i suoi limiti cognitivi.

Il principio che i giudici, in sede di riesame o di appello, devono avere come referente solo gli elementi probatori offerti dall’organo dell’accusa, da considerarsi così come esposti, non esclude una valutazione dei documenti la cui traduzione è solo il momento prodromico al loro esame.

Ugualmente non condivisibile è l’affermazione dei giudici secondo i quali era loro impedita la visione dei filmati degli eventi calcistici perché costituente un’attività istruttoria inammissibile in un procedimento cartolare.

La conclusione non tiene conto della nozione di documento fornita dall’art. 234 co. 1 c.p.p. che, in relazione al diffondersi della tecnologia, è solo in parte sovrapponibile con quella del diritto sostanziale.

Essa comprende, oltre ai tradizionali documenti in senso stretto caratterizzati dalla scrittura, i documenti in senso lato intesi come oggetti rappresentativi di un fatto ed aventi l’attitudine a costruire il fondamento sia di una prova storica sia di una prova critica; tra le cose preesistenti al processo e considerate prove documentali acquisibili, l’art. 234 co. 1 c.p.p. annovera le riprese cinematografiche.

La diretta visione delle partite calcistiche (altro elemento indispensabile per la valutazione della tesi accusatoria) avrebbe consentito di verificare, o di squalificare, la prospettazione del PM secondo il quale le stesse costituivano, per le scelte tecniche degli operatori, una elaborazione creativa da considerarsi opera di ingegno.

Sull’argomento, le deduzioni del ricorrente sono in astratto condivisibili ed i giudici del rinvio controlleranno se sono di attualità nell’ipotesi concreta e verificheranno se, qualora le trasmissioni non fossero da qualificare come opere di ingegno, possa trovare applicazione l’ipotesi di reato di cui all’art. 171 lett. f) legge 633/1941, nell’interpretazione estensiva fornita dalla giurisprudenza, che tutela i programmi coperti dal diritto di esclusiva indipendentemente dalla loro qualificazione come opere di ingegno.

Una tale mutatio libelli è consentita al tribunale che, ai limitati fini del procedimento cautelare, può dare al materiale investigativo raccolto dal PM autonome valutazioni in diritto.

Il problema ora da affrontare concerne il perfezionamento della contestata fattispecie di reato sotto il profilo della abusiva immissione nella rete internet; come correttamente evidenziato dai giudici di merito, fra più condotte generiche suscettibili di integrare la messa a disposizione di una sere indeterminata di soggetti, il legislatore ha inteso sanzionare penalmente soltanto la condotta specifica di immissione nella rete internet dell’opera protetta.

Ora è pacifico, in punto di fatto, che gli indagati avevano messo a disposizione degli utenti l informazioni ed i mezzi tecnici attraverso i quali era possibile installare sul proprio personale computer tutto il software necessario alla visione delle partite di calcio sulle quali la Sky vantava un diritto di esclusiva; tale condotta è stata ritenuto dai giudici come posteriore al,l’immissione in rete delle opere protette e, di conseguenza, inserendosi in un momento successivo al perfezionamento del reato, è stata considerata irrilevante ai fini penali, tale conclusione merita un approfondimento.

È innegabile che gli attuali indagati hanno agevolato, attraverso un sistema di guida on line, la connessione e facilitato la sincronizzazione con l’evento sportivo; senza l’attività degli indagati, non ci sarebbe stata, o si sarebbe verificata in misura minore, la diffusione delle opere tutelate.

Le informazioni sul link e sulle modalità per la visione delle partite in Italia, per raggiungere il loro obiettivo, devono essere state inoltrate agli utenti in epoca antecedente all’immissione delle trasmissioni in via telematica; tale rilievo, se puntuale in fatto, comporta come conseguenza che, in base alle generali norme sul concorso nel reato, gli indagati, pur non avendo compiuto l’azione tipica, hanno posto in essere una condotta consapevole avente efficienza causale sulla lesione del bene tutelato.

È appena il caso di ricordare come l’attività costitutiva del concorso può essere individuata in qualsiasi comportamento che fornisca un apprezzabile contributo alla ideazione, organizzazione ed esecuzione del reato; non è necessario un previo accordo diretto alla causazione dell’evento, ben potendo il concorso esplicarsi in una condotta estemporanea, sopravvenuta a sostegno dell’azione di terzi anche alla insaputa degli altri agenti.

Per le esposte considerazioni, la corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Milano, per una nuova decisione.

P.Q.M.

La corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Milano.

Roma, 4 lug. 2006.

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2006.

05.12.2006 Spataro
Cittadinolex


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