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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9266 documenti.

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Giurisprudenza 27.11.2006    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Tribunale di Ragusa N. 2165/4 RG.RIC.

Sull'organizzazione di internet
Spataro

 

T

Tribunale di Ragusa N. 2165/4 RG.RIC.

Il G.D., dr. Vincenzo Saito,

letti gli atti e sciogliendo la riserva;

premesso che, sebbene ritualmente, non si sono costituiti la SpA ax e Cx Stefano, mentre Carlo Ry è comparso personalmente e ha resistito genericamente;

considerato che il ricorso è fondato e va accolto.

§.1

Preliminare è la questione della competenza territoriale, la cui soluzione è problematica.
Invero le comunicazioni ed. in rete o via internet, in quanto caratterizzate da de-materializzazione e de-localizzazione nonché dalla molteplicità dei relativi operatori, si inscrivono in un sistema anarchico (cd, agorà globale), per cui sono controversi i profili di responsabilità dei relativi operatori per la diversità dei ruoli.
Sulla scorta della giurisprudenza statunitense (per es., Corte Suprema California 21.11.1995, in Giur. Mer., 2004, 1716 nota 5) occorre distinguere le seguenti figure:
- il fornitore delle infrastrutture di telecomunicazione (network provider);
- il fornitore dell'accesso alla Rete e di altri servizi com il web e l'e.mail (access provider);
- il fornitore del collegamento Internet all'utente finale (service provider);
- l'autore dei testi, delle immagini, dei suoni (content provider).
Il concorso di questi soggetti e la possibilità di cui spesso si avvale il content provider di cifrare se addirittura di occultare la propria identità, rendono difficile l'accertamento delle loro responsabilità sul piano sia civile sia penale, e in primo luogo quello inerente la competenza territoriale.
E' noto l'orientamento secondo cui in tema di lesione del diritto alla reputazione mediante mezzi di comunicazione di massa (Cass. 22.5.1992 n. 6148, For. It., 1003, I, 2919) oppure in tema di concorrenza sleale (Trib. Verona 18.12.2000, Giur. Mer., 2002, 914) è competente il giudice del luogo della pubblicazione (in cui per la prima volta è divulgata la notizia diffamatoria idonea ad arrecare pregiudizio o è stata realizzata la condotta sleale), o in alternativa il giudice del luogo della residenza o del dominio del danneggiante (forum destinatae solutionis: art. 20 cpc.): diversamente, l'incertezza sul luogo degli effetti della condotta lesiva nell'uno e nell'altro caso garantirebbe al danneggiato la scelta del giudice (cd. forum shopping).
Il principio, che riguarda anche la tutela d'urgenza inerente ai beni immateriali e ai diritti della persona (Cass. 10.9.1991 n. 9493), sembrerebbe confortato dalla legge 7.3.2001 n.62, che ha equiparato il sistema "internet" agli altri mezzi di comunicazione, stabilendo che:
- prodotto editoriale è qualsiasi prodotto su supporto cartaceo o su supporto informatico destinato alla pubblicazione o diffusione con ogni mezzo elettronico;
- ad ogni prodotto editoriale si applicano le disposizioni dell'art. 2 legge 47/1948 nonché, nel caso di prodotto periodico con testata, del successivo art.5.
Ma che questa equiparazione abbia valenza generale e quindi sistematica (Trib. Milano 15.4.2002, in URL www.interlex.it) e non invece effetto limitato al godimento delle agevolazioni previste per la stampa cd. tradizionale, è assunto implausibile:
1) per l'art. 31legge 1.3.2002 n. 39 e l'art. 7 d.to l.vo 9.4.2003 n. 70 l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica riguarda la concessione o almeno la richiesta delle provvidenze previste dalla legge 62/2001 cit.;
2) è innegabile l'incompatibilità del sistema internet con la definizione di stampato di cui alla legge 47/1948, il cui fulcro è il concetto di riproduzione e quindi la sua autonomia dall'oggetto da riprodurre (Trib. Aosta 5.2.2002 n. 22, in URL www.penale.it). Per contro, il cd. file è costituito da bit ed è l'unico originale sul sito, consultabile mediante l'accesso, ma la sua cd. stampa non è riproduzione ma disponibilità dell'originale: stampa eventuale ed eventualmente limitata ad una parte del testo, escluse le comunicazioni telematiche consistenti in messaggi audio o video.
In secondo luogo, il riferimento alla sede del fornitore di tecnologia mal si adatta alle comunicazioni telematiche atteso che secondo l'art. 17 d.to l.vo 9.4.2003 n. 70 (di attuazione della direttiva 2001/31/CE), il cd. prestatore del servizio non ha un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate provenienti dal cd. consumatore (content provider), né un obbligo generale di ricercare fatti e circostanze che siano indici di attività illecite: esclusione oltremodo sintomatica attesi gli obblighi di controllo sui dati di cui agli artt. 14 (per l'attività di semplice trasporto o mere conduit), 15 (per l'attività di memorizzazione temporanea o caching) e 16 (per l'attività di memorizzazione delle informazioni o hosting).
Sulla medesima linea è la disciplina del d.l. 22.3.2004 n. 72, conv. legge 18.5.2004 n. 45, che innova la tutela del diritto d'autore e contempla obblighi specifici del fornitore di servizi.
Ne deriva che, al di fuori del concorso del prestatore del servizio nell'illecito del content proviter, sarebbe incongruo attribuire in astratto la competenza al giudice del luogo in cui ha sede il prestatore, e il caso in esame conforta questa conclusione.
La vicenda ha una sua propria delitimitazione territoriale per i soggetti (ricorrente e resistente sono qui residenti), per l'oggetto (la polemica concerne comportamenti professionali e non professionali del ricorrente), per il contesto (i giudizi formulati dal resistente, se non proprio già difficilmente comprensibili oltre l'ambito ...no, non sembra possano avere risonanza al di fuori di esso).
L'incongruenza che deriverebbe dal riconoscimento della compentenza del Tribunale di ... (in provincia di ... ricadendo la sede di ...-... del service provider ax-... srl, e in ... risiedendo il technical contact Cx Stefano), è poi corroborata da un datov normativo di notevole rilievo.
L'art. 30 legge 6.8.1990 n. 223, nell'assoggettare al regime penale dell'art. 13 legge 47/1948 i concessionari pubblici e privati e loro delegati per le trasmissioni radiofoniche e televisive, sancisce la competenza del giudice del luogo di residenza della persona offesa: trasmissioni che, al pari delle comunicazioni telematiche, janno un ambito di diffusività indeterminato.
Orbene, la Suprema Corte ha chiarito che il co. 5' dell'art. 30 cit. è norma generale in punto di competenza territoriale e cioè ricomprende anche la condotta di soggetti diversi da quelli indicati nel co. 1' (Cass. 22.2.2000 n. 269, Cass. 30.1.1995 n. 6018, CED 200801).
Per tutto quanto precede, e segnatamente per applicazione analogica della disposizione in ultimo citata, sussiste la competenza territoriale di quest'Ufficio.

§.2. Nel merito la condotta illecita del Ry è inequivocabilmente comprovata dai documenti allegati al ricorso, tra cui si richiamano:

pagina 1 del 15.10.04: il titolo preannunzia “i ‘patrocini’ (e il virgolettato vuol alludere alla mancanza di limpidezza) e le esposizioni a tutto campo” dell’odierno ricorrente, che vengono inseriti in un contesto balzacchianamente oscuro e quindi chiaro di illecite collusioni (“miliardi”, “impunità”, “intrighi”, “all’ombra delle istituzioni”, “gli utili espedienti di una società di faccendieri”, “il ruolo del procuratore della Repubblica di ... Agostino ...”);
pagina 3 del 15.10.04: accostamento del ricorrente - in quanto difensore di fiducia del dr. ... fuori dal distratto della Corte di Appello di Catania - al medesimo in quanto titolare di indagini adombrate di favoritismi;
pagina 5 del 15.10.04: accostamento del ricorrente a non meglio identificati imprenditori che sarebbero riusciti "...a cucire rapporti con ambienti giudiziari...";
considerato che il Ry ha persistito dopo la notifica (26.11.04) del ricorso giusta i documenti prodotti in udienza, tra cui si richiamano:
pagina 1 del 29.11.04: il titolo denuncia la presente azione giudiziaria del ricorrente quale espressione dei poteri forti di ..., che "minacciano" la libertà di stampa del resistente: sullo sfondo di "bubboni più o meno nascosti che da decenni corrodono la città di ...", "del deprimente stato della giustizia", delle "trame lobbistiche della Banca ... Popolare", del "malaffare delle istituzioni", della "reazione ... rabbiosa e allarmante" alle iniziative del Ry;
pagina 2 del 29.11.04: il titolo esplicita l'accusa di tentata corruzione dell'intervistato ... Sebastiano da parte del ricorrente;
pagina 4 del 29.11.04: nel titolo accostamento del ricorrente ai molteplici e gravi abusi della Banca ... Popolare di ...;
Considerato che il periculum in mora è indubbio in termini non tanto di imminenza quanto di attualità, oltre che di tendenziale irreparabilità del pregiudizio sul piano dei diritti della personalità;

considerato che il rimedio deve essere commisurato alla natura dei diritti in conflitto (qui i diritti costituzionali da una parte dell'art. 21 e dall'altra degli artt. 2 e 24) e alle caratteristiche dello strumento dell'attività diffamatoria (Trib. Napoli 17.2.2001, Tana, in Diritto dell'informazione e Informatica, 2001, 893).
Vanno anzitutto cancellati i testi diffamatori che sono "permanenti", diversamente da quanto accade per la stampa periodica: mentre l'informazione trasmessa da quest'ultima rimane affidata alla memoria del lettore (l'etimologia accomuna "effemeride" e "effimero"), quella informatica è disponibile costantemente e mantiene intatta la propria potenziale divulgabilità; si deve poi aggiungere l'inibitoria dell'uso del sito atteso quanto avvenuto il 29.11.04.
Pertanto, cancellazione delle pagine, oscuramento del sito, divieto di collegamento.
All'eventuale obiezione che in tal modo vengono travolti testi diversi da quelli oggetto di contestazione, e inoltre si impedisce al Ry di esercitare il proprio diritto di espressione mediante il sito de quo, sarebbe agevole replicare che trattasi di bilanciamento di interessi in rapporto alla natura del medium, e qui è emersa la reiterata convinta e decisa aggressione del resistente all'onore e alla reputazione della controparte.
La salvaguardia delle pagine qui non contestate agevolerebbe la reiterazione della condotta illecita del resistente mediante opportunistiche modifiche/manipolazioni, così come la disponibilità del sito.
Sotto questo profilo si rileva che la tutela cautelare, in quanto atipica, ben può essere preventiva (Trib. Napoli cit.) anche in applicazione analogica delle ipotesi positive (art. 7,10,949,1079 e 1170 1172 co. 2', 1469. sexies, 2598 cc. oltre la disciplina del diritto d'autore e dei brevetti industriali);

visti gli artt. 669. bs e segg. cpc.


P.Q.M.


a) ordina a Ry Carlo di cessare immediatamente ogni comunicazione telematica in danno di Di ... ...;
b) ordina alla srl ax-it-... in persona del legale rappresentante e a Cx Stefano di procedere immediatamente - secondo le rispettive competenze - alla cancellazione delle pagine del sito utilizzato da Ry Carlo e all'oscuramento del medesimo sito;
c) fa divieto alla srl ax.it-... in persona del legale rappresentante e Cx Stefano di consentire - secondo le rispettive competenze - a Ry Carlo la trasmissione di comunicazione di testi, immagini, suoni;
d) fissa il termine di gg. 30 per il giudizio di merito.

..., 6 dicembre 2004


Il G.D. Vincenzo Saito

27.11.2006 Spataro
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