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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9282 documenti.

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Privacy 23.11.2006    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Privacy: come non gestire una newsletter

Un caso emblematico: il gestore non risponde, non predispone strumenti per la cancellazione, non replica davanti al Garante.
Spataro

 

G

Garante per la protezione dei dati personali
Blocco del trattamento - 01 giugno 2006 Bollettino del n. 73/giugno 2006, pag. 0


[doc. web n. 1299160]

Provvedimento del 1 giugno 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”);

VISTA la segnalazione del 10 febbraio 2005 con la quale il sig. Raul ... ha lamentato la ricezione quotidiana al proprio indirizzo di posta elettronica di newsletter non richieste provenienti dal sito Internet www.....it;

VISTO, in particolare, che il segnalante lamenta che siano state disattese le sue reiterate richieste di non ricevere più tale materiale informativo, essendogli stata prospettata la necessità di procedere, per non ricevere più la newsletter, ad una preventiva e sgradita iscrizione al predetto sito Internet;

VISTO il riscontro preliminare fornito alla predetta segnalazione dall'Ufficio del Garante con nota del 1° giugno 2005;

VISTA la successiva nota del segnalante del 5 gennaio 2006;

VISTA la richiesta di informazioni rivolta da questa Autorità l'8 febbraio 2006 ai sensi dell'art. 157 del Codice a Vincenzo ... (che risulta, dagli atti, residente in via ..., 12–... Torino), nella duplice veste di direttore responsabile, nonché di soggetto che ha registrato il nome a dominio utilizzato dal sito Internet www.....it; rilevato che, in tale sede, è stato chiesto di comunicare entro il 24 febbraio scorso se, e quali misure, siano state adottate presso il predetto sito per interrompere l'invio del materiale indesiderato e di specificare altresì se sia stata fornita l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice -e quale-, nonché la procedura prevista per ottemperare all'opposizione all'invio delle newsletter, (compresa la procedura non più attiva, ma indicata nelle newsletter inviate al segnalante, che, dagli atti, risultava essere accessibile tramite un'apposita pagina del sito Internet in questione: http://www.....it/mailing/listinfo/abbonati);

VISTO che, nella medesima richiesta di informazioni dell'Autorità, era stato già evidenziato puntualmente che il titolare del trattamento è tenuto a predisporre idonei meccanismi per semplificare l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice da parte degli interessati (art. 10, comma 1 del Codice) e deve, altresì, interrompere prontamente l'invio di materiale indesiderato;

ACCERTATO, alla data odierna, che il destinatario non ha fornito all'Autorità le informazioni e i documenti richiesti, né entro il termine prefissato, né successivamente;

RILEVATO che si provvederà pertanto, con separato provvedimento, a contestare la violazione amministrativa per mancata informazione ed esibizione di documenti al Garante di cui all'art. 164 del Codice;
RILEVATO che l'art. 130, comma 2, del Codice prescrive, per procedere all'invio di comunicazioni mediante posta elettronica, di acquisire preventivamente il consenso informato e specifico dell'interessato (v. il provvedimento del Garante del 29 maggio 2003 -relativo allo spamming, in www.garanteprivacy.it, doc. web. n. 29840) e che l'invio non consensuale di tali comunicazioni configura pertanto un trattamento illecito di dati;

RILEVATO che dalla documentazione in atti non risulta che, per l'inoltro delle newsletter in questione mediante posta elettronica, sia stato richiesto ed ottenuto preliminarmente uno specifico consenso informato del segnalante;

CONSIDERATO che l'invio dei messaggi promozionali mediante posta elettronica senza il predetto consenso configura un trattamento illecito di dati;
VISTA l'ulteriore nota inviata dal segnalante in data 18 maggio 2006, nella quale si lamenta il nuovo, ripetuto invio indesiderato delle newsletter in questione;

RILEVATO che l'interessato non ha ottenuto l'interruzione dell'invio del materiale informativo, che è stata nuovamente subordinata alla previa registrazione dell'interessato sul sito Internet, registrazione che è stata legittimamente non accettata dall'interessato medesimo;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATA, pertanto, anche alla luce della reiterata condotta illecita, la necessità di adottare un provvedimento di blocco del trattamento ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, relativamente ai dati personali del segnalante;

RISERVATA l'adozione di ogni ulteriore atto e provvedimento nei riguardi del trattamento di dati in questione, all'esito di altri accertamenti da svolgersi anche presso eventuali soggetti da cui potrebbero provenire i dati personali, anche in ordine all'eventuale rilevanza penale della condotta;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di blocco è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

CONSIDERATO che l'art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;
Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, dispone il blocco del trattamento dei dati personali relativi al segnalante nei confronti del titolare del trattamento effettuato, rispetto a tali dati, presso il sito Internet www.....it di cui è direttore responsabile Vincenzo ... il quale ha curato anche la registrazione del nome a dominio. Ciò, con effetto dalla data di notificazione del presente atto presso la sede, residenza o domicilio risultanti dagli atti o comunque accertati dall'organo notificante.

Roma, 1° giugno 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli


23.11.2006 Spataro
Garante Privacy


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