Articolo 3
Si tratta di un articolo che impone agli Stati membri di qualificare come reato qualsiasi violazione intenzionale di un diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale. L’articolo riguarda anche il tentativo, la complicità e l’istigazione. Il criterio della scala commerciale è stato ripreso dall’articolo 61 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano il commercio (Accordo sugli ADPIC), concluso il 15 aprile 1994, che vincola tutti i membri dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’articolo 61 dell’accordo ADPIC stabilisce che «i membri prevedono procedimenti penali e sanzioni da applicare almeno nei casi di contraffazione intenzionale di un marchio o di violazione del diritto d’autore su scala commerciale. I possibili provvedimenti comprendono pene detentive e/o pecuniarie sufficienti a costituire un mezzo di dissuasione, coerentemente con il livello delle sanzioni applicate per violazioni di corrispondente gravità. Ove opportuno, i possibili provvedimenti comprendono anche il sequestro, la confisca e la distruzione dei prodotti in causa e di qualsiasi materiale e strumento utilizzato principalmente per l’esecuzione del reato. Gli Stati membri possono prevedere procedimenti penali e sanzioni applicabili ad altri casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare se si tratta di atti commessi deliberatamente e su scala commerciale».
Il reato dev’essere intenzionale, deve cioè essere commesso deliberatamente, che si tratti di una violazione della proprietà intellettuale o di un tentativo di violazione, di complicità o di istigazione. Ciò non rimette in discussione i regimi specifici di responsabilità stabiliti, come il regime di responsabilità dei prestatori di servizio Internet previsto a norma degli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico.