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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9266 documenti.

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Generico 28.06.2006    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Il Garante della Privacy su una attivita' in internet e spider per raccogliere email

Garante per la protezione dei dati personali

Divieto del trattamento - 10 maggio 2006 Bollettino del n. 0/maggio 2006, pag. 0
Spataro

 

[

[doc. web n. 1298709]

Provvedimento del 10 maggio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTI i tre provvedimenti (adottati in data 25 giugno 2002, 4 luglio 2002 e 18 luglio 2002), con i quali questa Autorità ha disposto nei confronti di Tx s.r.l. società che gestiva il sito www.Nxx.it il blocco del trattamento dei dati personali effettuato mediante l'acquisizione, con "procedure random " (ovvero utilizzando uno speciale software appositamente sviluppato), di numerosi indirizzi di posta elettronica e la loro utilizzazione per inviare messaggi indesiderati a contenuto promozionale; rilevato che il blocco è stato disposto al fine di prevenire con immediatezza altre violazioni, nelle more della definizione di un autonomo procedimento;

VISTI i successivi ricorsi, notificati alle parti il 27 luglio 2005 e il 29 settembre 2005, aventi per oggetto l'invio non sollecitato di altri messaggi pubblicitari per posta elettronica tramite il sito www.Nxx.it che risulta essere stato trasferito, unitamente alla banca dati degli utenti registrati al medesimo sito, nella disponibilità di Axx Agency s.r.l., con sede presso la cedente Tx s.r.l.;

VISTE le risultanze degli accertamenti ispettivi svolti presso Tx s.r.l., (al fine di "verificare il rispetto delle prescrizioni impartite dal Garante con i provvedimenti di blocco"), nonché presso Axx Agency s.r.l. (per "verificare l'origine dei dati personali trattati ed il rispetto della legge in materia di informativa e consenso ");

VISTE, in particolare, le dichiarazioni rese, nel corso delle predette attività ispettive, da Michele Stefano Dell'Acqua, in qualità di amministratore unico di Tx s.r.l., dalle quali si evince che tale società ha disatteso i predetti provvedimenti di blocco del trattamento in quanto l'intero archivio di indirizzi e-mail acquisiti con procedure casuali e, comunque, senza il preventivo consenso degli interessati è stato distrutto dalla medesima società;

VISTE, inoltre, le dichiarazioni rese, nel corso delle attività ispettive svolte presso Axx Agency s.r.l., da Andrea Schietti, in qualità di amministratore di tale società, il quale ha, tra l'altro, dichiarato che "dall'ottobre del 2003 è stata costituita una nuova società denominata Vyy s.r.l., nata con lo scopo di gestire gli spazi pubblicitari di Nx.it." ed ha aggiunto che "In tale contesto, il 13 ottobre 2003, è stato stipulato un contratto con la Bxx Vxx S.p.A. di Torino, nell'ambito del quale si prevede che la Vyy s.r.l. consegni alla Bxx Vxx la banca dati degli utenti registrati ai servizi del sito www.Nxx.it per l'attività di invio a mezzo e-mail di campagne promozionali relative ad aziende terze ";

VISTO che Bxx Vxx S.p.A. ha ricevuto da Vyy s.r.l. un numero considerevole di record relativi agli utenti registrati al sitowww.Nxx.it;

VISTI gli accertamenti (menzionati nella relazione di sintesi del 21 marzo 2006 del Dipartimento comunicazioni e reti telematiche) successivamente svolti da questa Autorità, nei mesi di febbraio e marzo 2006, attraverso l'accesso diretto al sito Internet www.Nxx.it, di cui è attualmente titolare la medesima società Axx Agency s.r.l.;

VISTI i servizi offerti sul predetto sito Internet ed, in particolare, il servizio denominato "Nx Hubs ";

CONSIDERATO che, per aderire al predetto servizio, l'utente deve inserire i propri dati personali in un apposito form, senza aver ricevuto un'adeguata e preventiva informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, sulla base della quale manifestare liberamente, se necessario, il proprio consenso;

VISTI gli ulteriori servizi offerti da Axx Agency s.r.l. ed, in particolare, i servizi "Nx mobile", "Nx internet", "Nx account" e "Newsletters & offerte speciali ";

CONSIDERATO che, per accedere a questi ultimi servizi, l'utente deve accettare "senza alcuna riserva " che sia effettuato l'intero trattamento descritto in un'informativa reperibile sul medesimo sito tramite un collegamento ipertestuale;

VISTO in particolare che, nella procedura di iscrizione al servizio "Newsletters & offerte speciali", la casella (c.d. "check-box") a margine della dicitura "accetto l'informativa sulla privacy" risulta pre-compilata con uno specifico simbolo (c.d. flag );

VISTO il contenuto dell'informativa ed, in particolare, la precisazione secondo la quale il sito Nx utilizza alcuni cookie al fine di "memorizzare e talvolta tenere traccia" dei dati personali degli utenti, anche occasionali (si legge, infatti, che "ad ogni browser che accede a Nx viene inviato uno o più cookie "); ciò, per diverse finalità fra le quali figura quella della profilazione, volta a rendere più efficaci le inserzioni pubblicitarie in quanto basate sull'analisi di interessi ed abitudini degli utenti;

VISTO che, nel medesimo testo dell'informativa, è previsto che "anche le reti pubblicitarie che forniscono annunci a Nx utilizzano i propri cookie" e che l'utente autorizza Axx Agency s.r.l. a "cedere, vendere o comunicare a terze parti i dati personali da esso stesso forniti ";

CONSIDERATO che l'utente, in base a tale informativa, nel momento in cui fornisce i dati personali che lo riguardano, "autorizza automaticamente la stessa Axx Agency a trattare i dati medesimi a fini commerciali e per altri fini riportati nelle condizioni generali di utilizzo" (reperibili presso un ulteriore documento denominato "disclaimer ");

VISTO il contenuto di tale "disclaimer" ed, in particolare, la previsione secondo la quale il cliente autorizza Axx Agency s.r.l. "all'archiviazione, all'elaborazione e alla comunicazione, anche a consociate o partner commerciali o clienti di Nx, di dati relativi all'utente, con le seguenti finalità: servizio clienti (…), factoring, marketing, commerciali, commerciali a carattere politico, pubblicità e promozione online ed offline per posta ordinaria, analisi statistiche, indagini sulla soddisfazione della clientela, ….";

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'esercizio dei diritti dell'interessato (art. 7 del Codice), la menzionata informativa prescrive agli utenti di utilizzare una specifica formalità (invio della richiesta di esercizio dei medesimi diritti tramite "raccomandata con ricevuta di ritorno ");

CONSIDERATO che la predetta informativa è inidonea a fornire all'interessato tutte le indicazioni necessarie ai sensi dell'art. 13 del Codice. Ciò, in rapporto alla delicatezza e complessità delle modalità di trattamento e dei flussi di dati descritti, nonché in relazione al linguaggio utilizzato che si palesa equivoco e tale da indurre in errore un utente medio ed altresì idoneo a determinare, in ciascun interessato, una sottovalutazione delle conseguenze derivanti dal conferimento dei dati personali, in violazione del principio dell'autodeterminazione informativa; rilevato che l'informativa non contiene, inoltre, indicazioni che definiscano in maniera adeguata lo specifico ambito di comunicazione a terzi e prevede, infine, anomali "automatismi" nel consenso al trattamento (si legge, infatti: "In tutti i casi, nel momento in cui comunichi ad Axx Agency srl uno o più dati personali riguardanti la tua stessa persona, autorizzi automaticamente la stessa Axx Agency srl a trattare i tuoi dati personali a fini commerciali e per gli altri fini riportati nelle condizioni generali di utilizzo (leggi la pagina disclaimer))"; rilevato, da ultimo, che la medesima informativa rinvia a tale disclaimer non direttamente consultabile tramite un link, per fornire all'interessato una parte delle informazioni previste dall'art. 13 del Codice e necessarie per definire le finalità del trattamento e i soggetti a cui i dati sono comunicati;

CONSIDERATO che, in riferimento ai casi in cui tramite il predetto sito è sollecitato il consenso degli interessati, le modalità della sua acquisizione non sono conformi a quanto disposto dall'art. 23 del Codice, non essendo riconosciuta agli utenti la possibilità di esprimere un consenso libero e (oltre che riferito ad un trattamento chiaramente individuato) eventualmente differenziato rispetto alle varie finalità del trattamento, nonché manifestato con una volontà espressa con formula "in positivo", anziché mediante espressioni "in negativo" che lasciano all'interessato una mera facoltà di eventuale diniego;

CONSIDERATO che l'accertato uso di cookie viola, come risultante dalla stessa informativa, il divieto di utilizzo di una rete di comunicazione elettronica "per accedere ad informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente " (art. 122 del Codice);

CONSIDERATO che l'art. 8 del Codice stabilisce che i diritti di cui all'art. 7 cit. sono esercitati dall'interessato con una richiesta rivolta al titolare senza formalità, anziché con necessaria richiesta per raccomandata, come nel caso di specie;

RISERVATA, con autonomo provvedimento, la contestazione in separata sede della violazione amministrativa concernente l'informativa (che è assente, per alcuni profili del complessivo trattamento, e del tutto inidonea per altri: artt. 13 e 161 del Codice);

CONSIDERATO, altresì, che l'osservanza dei presupposti prescritti per legge ai fini del trattamento dei dati per scopi di comunicazione commerciale o pubblicitaria è necessaria anche nei confronti di chi acquisisce da terzi banche dati contenenti indirizzi di posta elettronica, nonché da parte di chi invia e-mail per conto di terzi committenti (cfr. Provv. del Garante 29 maggio 2003, relativo allo spamming, in www.garanteprivacy.it, doc. web. n. 29840);

RITENUTO che, sulla base delle predette considerazioni, risultano dagli atti violate diverse disposizioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in modo specifico, gli artt. 8, 11, 13, 23 e 122 del Codice;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia dei dati personali, come nel caso di specie, non possono essere utilizzati;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare il trattamento dei dati che risulti illecito o non corretto;

RILEVATO che tale divieto va disposto anche nei riguardi di società che, dopo aver acquisito dati trattati illecitamente, effettuano ulteriori trattamenti che non risultano dagli atti effettuati in presenza dei necessari presupposti; rilevato che tali società risultano, allo stato, individuate, oltre che in Bxx Vxx S.p.A., anche nella ... ... Media (che negli atti è indicata quale divisione del gruppo ... Italia), come emerge dal documento "disclaimer" (ove si legge che: "il cliente autorizza il trattamento dei dati per finalità inerenti l'esecuzione del Contratto e la presentazione dei servizi ivi contemplati; g) inviare comunicazioni commerciali anche di terze consociate selezionate da Vyy srl tra cui ... ... Media (divisione del gruppo ... Italia); Bxx Vxx Spa; h) l'utente potrà ricevere aggiornamenti, novità, consigli per gli acquisti inviati da ... ... Media, Bxx Vxx S.p.A., per conto proprio o di propri clienti ");

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 170 del Codice, a prescindere dalle misure e sanzioni applicabili in relazione al trattamento dei dati, chiunque, essendovi tenuto, non rispetta i provvedimenti adottati dal Garante ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. c) del predetto Codice, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

RILEVATO che per i fatti in esame è stata già preliminarmente informata la competente autorità giudiziaria, anche in riferimento all'ipotesi di reato di trattamento illecito di dati (art. 167 del Codice), autorità nei confronti della quale va ora disposta la trasmissione di copia del presente provvedimento e degli atti di accertamento più recenti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta a Axx Agency s.r.l., avente sede in Milano, Via ... 9/A, attuale titolare dei trattamenti relativi al sito Internet www.Nxx.it, con effetto immediato a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento e nei termini di cui in motivazione, ogni ulteriore trattamento illecito dei dati personali acquisiti nell'ambito della procedura di registrazione ai servizi "Nx Hubs", "Nx mobile", "Nx internet", "Nx account", "Newsletters & offerte speciali ";

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e art. 154, comma 1, lett. d) del Codice, vieta a Bxx Vxx S.p.A., con sede legale in Torino, Via ... 52 e ... ... Media (divisione del gruppo ... Italia, con sede in Milano, Piazza Luigi ... ... 1), con effetto immediato a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento e nei termini di cui in motivazione, ogni ulteriore trattamento illecito dei dati relativi agli utenti registrati ai predetti servizi, inizialmente trattati da Axx Agency s.r.l. e ceduti da Vyy s.r.l..

Roma, 10 maggio 2006

IL PRESIDENTE Pizzetti

IL RELATORE Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE Buttarelli

28.06.2006 Spataro
GarantePrivacy


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