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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9282 documenti.

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Professioni 30.03.2005    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

I commercialisti on line

Alcune regole sulla pubblicità dei commercialisti, molto simili a quelle degli avvocati.
Spataro

 

D

Dall'ordine dottori commercialisti di Padova:

Interpretazione dell’articolo 32 delle Norme di Deontologia Professionale La norma prevede: - autorizzazioni; - divieti e obblighi; - raccomandazioni.

A – Autorizzazioni I° comma

E’ consentita l’informazione a terzi, anche tramite stampa, reti telematiche e mezzi simili, sulla struttura dello studio e sulla sua composizione, sull’attività professionale che viene svolta, su particolari rami di attività, su colleghi che abbiano in precedenza fatto parte dello studio, anche inserendone il nome nella denominazio ne dello stesso – dopo aver ottenuto il consenso di questi, se ha cessato l’attività professionale, o degli eredi. Commento La diffusione di informazioni e la pubblicità informativa non vanno assimilate alla pubblicità commerciale pur agendo entrambe sulla volontà o disponibilità del terzo a divenire utente del servizio offerto. Non sono consentiti i mezzi di diffusione che per la loro natura e/o per le modalità di utilizzo offendano la dignità ed il decoro della professione, assimilando il servizio professionale a prodotti e servizi di carattere puramente commerciale, come ad esempio: · cartelloni pubblicitari; · manifesti; · attività di volantinaggio; · invio di messaggi di pubblicità informativa per mezzo fax, posta o posta elettronica al pubblico; · diffusione amplificata con mezzi mobili; · telefonate di presentazione; · visite dirette; · finestre pubblicitarie su home page. E’ ritenuto consentito l’impiego dei seguenti mezzi di diffusione che indirettamente assolvono funzioni pubblicitarie: - carta intestata; - locandine/inviti a seminari, conferenze, convegni, congressi; - curricula; - pagine del sito internet; - il nome di dominio internet. Si sottolinea che le informazioni possono riguardare “l’attività che viene svolta” e non, quindi, l’attività che il dottore commercia lista può svolgere. Particolare attenzione, nel rispetto di quanto previsto dal IV° comma (e cioè dell’obbligo di ispirarsi a criteri di estrema moderazione e buon gusto, e di non risultare equivoci o fuorvianti, ingannevoli o elogiativi), si deve porre nel fornire informazioni “su particolari rami di attività”. In genere il messaggio deve rispettare la sfera privata, psicologica e fisica dei soggetti destinatari dell’informazione, evitando forme pubblicitarie che possano risultare invasive per modalità di invio, frequenza ed insistenza. II° comma Sono consentite l’organizzazione e la partecipazione a seminari e convegni, nonché la pubblicazione di scritti e la partecipazione a rubriche su materie professionali. III° comma La comunicazione di informazioni tecniche può essere attuata nei riguardi di terzi, non clienti, che ne facciano richiesta. Commento Si ritiene che costituisca richiesta del terzo l’accesso alle pagine interne del sito internet; infatti la home page è assimilabile ad una carta intestata o targa esterna, mentre le pagine successive alle quali si accede, eventualmente con codice identificativo, potrebbero non essere rilevanti sotto profili pubblicitari ma trattati alla stregua di una visita presso lo studio professionale di un cliente interessato o già acquisito.

B – Divieti e obblighi

I° comma 1) Non possono essere evidenziati propri risultati professionali. 2) Non possono essere citati nominativi di clienti. Commento Si ritiene che le cariche sociali risultanti dal registro delle imprese e le cariche istituzionali ricoperte all’interno e all’esterno della categoria possano essere indicate nei curricula richiesti, non trattandosi di forma pubblicitaria. Si sottolinea per altro che: - l’indicazione non deve essere elogiativa o enfatizzata; - l’indicazione deve essere vera e, quindi, queste informazioni, tenuto anche conto del modo e/o dell’epoca di diffusione, potrebbero richiedere tempestive rettifiche a seguito di modificazioni successivamente intervenute per non incorrere nel rischio che l’informazione risulti ingannevole. Si ritiene che nelle locandine di seminari e convegni possano essere menzionati i titoli professionali e le cariche ricoperte a livello istituzionale in funzione della tipologia di intervento (per esempio: relazioni introduttive; attività di coordinatore; relatore; partecipante a tavola rotonda, ecc.). 3) Non possono essere usati titoli accademici o professionali non riferiti all’attività oggetto della professione. III° comma Non possono essere comunicate informazioni tecniche a terzi che non ne abbiano fatto richiesta. Commento Vedi commento III° comma Autorizzazioni. IV° comma 1) Non sono consentite forme di pubblicità comparativa. 2) Non sono consentite forme di pubblicità diverse da quelle attuate a mezzo di : - stampa, reti telematiche e simili; - organizzazione e partecipazione a seminari e convegni; - pubblicazione di scritti e partecipazione a rubriche su materie professionali. V° comma E’ fatto obbligo di comunicare all’ordine di appartenenza l’in izio di qualsiasi attività informativa per via telematica finalizzata ad una diffusione dell’immagine e dei servizi dello studio professionale nei confronti del pubblico. Commento La comunicazione all’Ordine deve essere fatta ogni volta che si inizia questo tipo di attività. L’obbligo non riguarda l’inizio di tutte le attività informative per via telematica ma solo di quelle finalizzate ad una diffusione dell’immagine o dei servizi dello studio professionale nei confronti del pubblico. Si ritiene che possano configurare attività informativa per via telematica: - siti web/internet; - i c.d. newsgroups; - la posta elettronica; - i modem/fax. Si ritiene che siano senz’altro attività informativa nei confronti del pubblico i siti web e i newsgroups, mentre posta elettronica e modem/fax lo sono se rivolti al pubblico (attività che, per altro, si ritiene non consentita come più sopra indicato nel commento al I° comma). Nell’ambito dell’attività informativa per via telematica si sottolinea, in relazione a quanto disposto dal comma 3, che per quanto riguarda siti web e newsgroups si tratta di informazioni che il pubblico acquisisce volontariamente e, quindi, potrebbero contenere anche informazioni tecniche, mentre gli altri strumenti consentono di trasmettere informazioni e, quindi, se si tratta di informazioni tecniche, possono essere trasmesse solo ai clienti oppure ai terzi che ne facciano richiesta.

C – Raccomandazioni

IV° comma L’attività di informazione e pubblicità informativa, così come l’utilizzo dei mezzi di diffusione devono ispirarsi alla estrema moderazione, buon gusto e rispetto della dignità e del decoro della professione, non devono essere equivoci o fuorvianti, ingannevoli o elogiativi. Commento L’informativa professionale non deve trascendere la sua funzione fino a risultare messaggio di pubblicità commerciale. In sede di valutazione della corrispondenza del messaggio formulato alle indicazioni del 4° comma della norma il mezzo, il contenuto e le modalità concrete vanno considerate nel loro insieme anche in relazione a comportamenti antecedenti o successivi alla diffusione del messaggio stesso. VI° comma In caso di dubbi è raccomandata la preventiva consultazione dell’apposita commissione. Tutto quanto sopra previsto si deve intendere riferito anche alla diffusione di informazioni e di pubblicità informativa attuata in qualsivoglia forma indiretta, anche tramite terzi.

30.03.2005 Spataro
Ordine Commercialisti Padova


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