Civile.it
/internet
Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9332 documenti.

Il dizionario e' stato letto volte.



Segui via: Email - Telegram
  Dal 1999   spieghiamo il diritto di internet  Store  Podcast  Dizionario News alert    
             

  


WPkit.it: privacy, formulari, check up per WordPress

Temi attuali:
Algoritmi ChatGPT Intelligenza artificiale Privacy WordPress



E-Document 13.02.2004    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Comunicato stampa: l'email non costituisce prova piena in giudizio

Seguiamo con apprensione le affermazioni pubblicate in rete in merito al pieno valore giuridico di una email.
Spataro

 

E

E' falso, onde fugare equivoci, che sulla base sola di una email si possa trovare ragione in giudizio.

Di recente almeno due corti, in sede di concessione di decreto ingiuntivo, procedimento inaudita altera parte, hanno concesso il decreto. Nel giudizio di merito si potrà verificare il valore di una email.

Il problema è che molti commentatori impreparati affermano senza dubbio che una email è come se fosse firmata in quanto la procedura di validazione al server di posta sarebbe sufficiente a "firmare la posta".

E' ben noto a tutti che un messaggio di posta non è firmato perchè l'accesso al server di posta è autenticato da login e password.

Con login e password posso mandare email da indirizzi falsi senza nessun artificio tecnico. Semplicemente si indica un diverso mittente. La normativa italiana, tra le varie, imporrebbe ai provider di far usare il provider internet per far uscire le email tramite il proprio server di posta.

L'autenticazione del canale non è la validazione di un documento.

Giustamente Laura Turini esprime perplessità di chi, sulla base di una semplice email, vorrebbe derivare obblighi e contratti, se si seguisse tale interpretazione che non esitiamo a dichiarare aberrante e infondata tecnicamente e giuridicamente senza tema di smentita.

E' invece vero che l'email e', tra le tante prove, una liberamente apprezzabile dal giudice, anche alla luce di altri elementi probatori.

In periodi di spamming, virus e quant'altro, far credere che ogni email apparentemente proveniente da un indirizzo email sia imputabile a chi usa l'indirizzo email significa creare mostri giuridici pericolossimi. Per esempio una email infetta creata da un virus non può essere attribuibile al titolare dell'email solo indicata come mittente.

La dottrina autorevole, unanimemente, non ha dubbi in materia.

Prendetene atto leggendo opinioni difformi che contengono affermazioni utili e interessanti, ma nelle conclusioni sostanzialmente (de iure e informaticamente) errate.

Altra opinione sostanzialmente infondata è la liceita', per il dipendente, di usare email aziendale a fini personali anche in assenza di diversa indicazione del datore di lavoro.

E' falso.

Gli strumenti, computer, telefono ed email, sono per l'attività lavorativa e basta. Pacificamente in giurisprudenza. Questa la regola.

La sola eccezione è quando il datore, di fatto o espressamente, autorizzi l'uso personale.

Ma tale autorizzazione deve seguire da fatti concludenti, non è certo vero il contrario, cioè che il dipendente possa fare quello che vuole dell'email assegnata sul posto di lavoro.

dott. Spataro

13.02.2004 Spataro
Spataro


Quale valore della firma elettronica
Tutela del documento informatico
Il Governo annuncia: Al via la raccomandata elettronica
L'Email non può essere considerata equivalente a quella di un documento formato per iscritto: Tar Calabria
Amd contro Intel fondata su email ?
Re: validità posta elettronica come prova
Valore in giudizio del documento informatico
Legal Mail gratuita e spedita alle imprese. Ecco come imporre la posta certificata e regalare nuovi problemi
Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 4 aprile-12 maggio 2005, n. 10021
Raccomandate per i d.i. e email per i d.i.



Segui le novità in materia di E-Document su Civile.it via Telegram
oppure via email: (gratis Info privacy)





dallo store:
visita lo store








Dal 1999 il diritto di internet. I testi sono degli autori e di IusOnDemand srl p.iva 04446030969 - diritti riservati - Privacy - Cookie - Condizioni d'uso - in 0.251