E' falso, onde fugare equivoci, che sulla base sola di una email si possa trovare ragione in giudizio.
Di recente almeno due corti, in sede di concessione di decreto ingiuntivo, procedimento inaudita altera parte, hanno concesso il decreto. Nel giudizio di merito si potrà verificare il valore di una email.
Il problema è che molti commentatori impreparati affermano senza dubbio che una email è come se fosse firmata in quanto la procedura di validazione al server di posta sarebbe sufficiente a "firmare la posta".
E' ben noto a tutti che un messaggio di posta non è firmato perchè l'accesso al server di posta è autenticato da login e password.
Con login e password posso mandare email da indirizzi falsi senza nessun artificio tecnico. Semplicemente si indica un diverso mittente. La normativa italiana, tra le varie, imporrebbe ai provider di far usare il provider internet per far uscire le email tramite il proprio server di posta.
L'autenticazione del canale non è la validazione di un documento.
Giustamente Laura Turini esprime perplessità di chi, sulla base di una semplice email, vorrebbe derivare obblighi e contratti, se si seguisse tale interpretazione che non esitiamo a dichiarare aberrante e infondata tecnicamente e giuridicamente senza tema di smentita.
E' invece vero che l'email e', tra le tante prove, una liberamente apprezzabile dal giudice, anche alla luce di altri elementi probatori.
In periodi di spamming, virus e quant'altro, far credere che ogni email apparentemente proveniente da un indirizzo email sia imputabile a chi usa l'indirizzo email significa creare mostri giuridici pericolossimi. Per esempio una email infetta creata da un virus non può essere attribuibile al titolare dell'email solo indicata come mittente.
La dottrina autorevole, unanimemente, non ha dubbi in materia.
Prendetene atto leggendo opinioni difformi che contengono affermazioni utili e interessanti, ma nelle conclusioni sostanzialmente (de iure e informaticamente) errate.
Altra opinione sostanzialmente infondata è la liceita', per il dipendente, di usare email aziendale a fini personali anche in assenza di diversa indicazione del datore di lavoro.
E' falso.
Gli strumenti, computer, telefono ed email, sono per l'attività lavorativa e basta. Pacificamente in giurisprudenza. Questa la regola.
La sola eccezione è quando il datore, di fatto o espressamente, autorizzi l'uso personale.
Ma tale autorizzazione deve seguire da fatti concludenti, non è certo vero il contrario, cioè che il dipendente possa fare quello che vuole dell'email assegnata sul posto di lavoro.
dott. Spataro