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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9334 documenti.

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Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa. (Deliberazione n. 9/03/CIR).

Gazzetta Ufficiale N. 177 del 01 Agosto 2003

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Spataro

 

D

DELIBERAZIONE 3 luglio 2003

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 3 luglio 2003; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotele-visivo» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 13, concernente la determinazione dei criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni» e, in particolare, l'art. 11, concernente la definizione, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dei piani e delle procedure di numerazione; Vista la decisione n. 91/396/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 29 luglio 1991, sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, concernente «Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni»; Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonchè per il risanamento di impianti radiotelevisivi», ed in particolare l'art. 2-bis, comma 10, che modifica l'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249; Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al Servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di comunicazione elettronica («direttiva servizio universale»); Vista la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante «Disciplina relativa alla fornitura di accesso ad Internet»; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti» ed in particolare, l'art. 41 che delega al Governo l'adozione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 24 aprile 1997, concernente l'istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 283 del 4 dicembre 1997; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente «Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 284 del 5 dicembre 1997; Vista la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, concernente «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2000; Vista la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, concernente le «Disposizioni in materia di autorizzazioni generali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000; Vista la propria delibera n. 11/00/CIR del 14 novembre 2000, recante «Variazione della lunghezza massima del numero significativo nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2000; Vista la propria delibera n. 22/01/CIR del 10 ottobre 2001, concernente «Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (mobile number portability)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 23 ottobre 2001; Vista la propria delibera n. 417/01/CONS del 7 novembre 2001, concernente «Emanazione di linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed all'introduzione dell'euro»; Vista la propria delibera n. 36/02/CONS del 6 febbraio 2002, recante «Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2002; Vista la propria delibera n. 2/02/CIR del 19 febbraio 2002, recante «Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero delle comunicazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2002; Vista la propria delibera n. 78/02/CONS del 13 marzo 2002, concernente «Norme di attuazione dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 2002; Vista la propria delibera n. 6/02/CIR del 28 marzo 2002, concernente «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento 2001 di Telecom Italia: condizioni economiche per le prestazioni di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2002; Vista la propria delibera n. 9/02/CIR del 27 giugno 2002, recante «Norme di attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: criteri di applicazione agli Internet service provider delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 167 del 18 luglio 2002; Vista la raccomandazione ITU-T E.164, concernente il «Piano di numerazione delle telecomunicazioni pubbliche internazionali»; Vista la raccomandazione ITU-T Q.708, concernente il «Piano di numerazione dei punti internazionali di segnalazione»; Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento del piano approvato con la delibera n. 6/00/CIR, anche a seguito dell'attivita' di monitoraggio effettuata svolta con riferimento alla sua rispondenza dello stesso piano all'evolversi delle esigenze del mercato ed alla promozione dello sviluppo e della diffusione di servizi innovativi, nonchè alla piena interoperabilità dei servizi, alla disponibilità delle risorse di numerazione ed alla loro efficiente allocazione, alle esigenze di tutela del consumatore; Ritenuto opportuno prevedere, ai fini di tutela dei consumatori, meccanismi di trasparenza tariffaria che garantiscano, attraverso l'introduzione di soglie di prezzo, una immediata correlazione tra la numerazione ed il prezzo praticato all'utente per la relativa chiamata; Visti gli atti del procedimento; Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. 1. E' approvato il piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e relativa disciplina attuativa, all'allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante. 2. Il piano di numerazione di cui al comma 1 viene monitorato ed eventualmente aggiornato in relazione all'evolversi delle esigenze del mercato, alla disponibilità delle risorse di numerazione ed alla loro efficiente allocazione. 3. I soggetti titolari di risorse di numerazione si conformano alle disposizioni del piano di numerazione, di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento. 4. In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorita'. Roma, 3 luglio 2003 Il presidente: Cheli

Allegato PIANO DI NUMERAZIONE NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DISCIPLINA ATTUATIVA Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si definiscono: a) Codice: la parte significativa del numero, ai fini dell'individuazione del servizio; b) Codice di accesso a rete privata virtuale: codice che permette di definire sulle reti di telecomunicazioni pubbliche un servizio analogo a quello di una rete privata; c) Numerazioni per servizi geografici: le numerazioni che nella successione delle cifre contengono informazioni relative alla effettiva ubicazione fisica del punto terminale di rete dell'abbonato, cui tale numerazione è attribuita da parte dell'operatore di una rete pubblica di comunicazioni; d) Numerazioni per servizi non geografici: le numerazioni che nella successione delle cifre non contengono informazioni relative alla effettiva ubicazione fisica del punto terminale di rete dell'abbonato, cui tale numerazione è attribuita da parte dell'operatore di una rete pubblica di comunicazioni, a prescindere dalla tecnologia utilizzata. Sono servizi non geografici, tra l'altro, i servizi di comunicazione mobili e personali, i servizi internet, i servizi interni di rete ed i servizi a tariffazione speciale; e) Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali: la numerazione che nella successione delle cifre individua un punto terminale di una rete di comunicazioni mobili e personali; f) Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali di tipo specializzato: la numerazione che nella successione delle cifre individua un punto terminale di una rete di comunicazioni mobili e personali di natura specializzata e che necessita di interconnessione con la rete pubblica (GSM-R, PAMR, servizi satellitari); g) Numerazione per servizi interni di rete: la numerazione dedicata ai servizi forniti dall'operatore stesso correlati con le funzionalità di rete e che non necessita di interoperabilità tra reti di operatori diversi; h) Numerazione per i servizi internet: numerazione esclusivamente dedicata all'accesso ad Internet. In particolare sono previsti servizi di accesso «dial-up» ad Internet, comprendenti il trasporto e la gestione della chiamata telefonica commutata, destinata ad un Internet service provider (ISP), e l'instaurazione di sessioni di comunicazioni di tipo dati per la raggiungibilità dei siti e/o applicativi Internet; i) Servizi a tariffazione speciale: servizi caratterizzati da una modalità di tariffazione applicata al chiamante differente da quella relativa alle chiamate verso numerazioni per servizi geografici o servizi mobili e personali. Tali servizi includono: 1) servizi senza oneri per il chiamante; 2) servizi con gestione speciale della chiamata; 3) servizi a sovrapprezzo; j) Servizi senza oneri per il chiamante: servizi il cui accesso non è addebitato al chiamante. Tali servizi sono offerti sui seguenti tipi di numerazione: 1) numerazione per servizi di emergenza; 2) numerazione per servizi di pubblica utilita'; 3) numerazione per servizi di comunicazione sociale; 4) numerazione per servizi di assistenza clienti «customer care»; 5) numerazione per servizi con addebito al chiamato ovvero la numerazione dedicata ai servizi che permettono di addebitare al chiamato il costo complessivo della chiamata; k) Servizi con gestione speciale della chiamata: servizi per il cui accesso al chiamante è addebitato, in tutto o in parte, il solo costo relativo al trasporto, all'instradamento ed alla gestione della chiamata. Tali servizi sono offerti sui seguenti tipi di numerazione: 1) numerazione per servizi di addebito ripartito ovvero la numerazione dedicata ai servizi per i quali il costo complessivo, relativo al trasporto, instradamento e gestione della chiamata, e' ripartito tra chiamante e chiamato secondo le seguenti categorie tariffarie: 1) ii. ripartizione a quota fissa: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota fissa ed al chiamato la restante parte; 1) ii. ripartizione a quota variabile: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota variabile in funzione della durata e al chiamato la restante parte; 2) numerazione per servizi di numero unico ovvero la numerazione che permette al sottoscrittore di essere raggiunto tramite uno stesso numero indipendente dalla destinazione. Il sottoscrittore del servizio stabilisce le destinazioni a cui indirizzare le chiamate in modo statico; 3) numerazione per servizi di numero personale ovvero la numerazione che permette al sottoscrittore di essere raggiunto tramite un numero indipendente dalla effettiva destinazione. Il sottoscrittore del servizio stabilisce le destinazioni a cui indirizzare le chiamate in modo dinamico; l) Servizi a sovrapprezzo: servizi forniti attraverso reti di comunicazione elettronica, mediante l'uso di specifiche numerazioni, che consentono l'accesso degli utenti ad informazioni o prestazioni a pagamento. Per tali servizi, l'operatore di rete addebita all'abbonato un prezzo complessivo comprendente il trasporto, l'instradamento, la gestione della chiamata e la fornitura delle informazioni o prestazioni. Tali servizi sono classificati per tipologia delle informazioni o prestazioni fornite: 1) sociale-informativo quali tra gli altri: 1) iii. servizi riguardanti le pubbliche amministrazioni e gli enti locali; 1) iii. servizi riguardanti l'offerta di servizi di pubblica utilita'; 1) iii. servizi di informazione abbonati, i servizi di tale categoria sono accessibili da tutte le reti pubbliche; 2) servizi di assistenza, consulenza tecnico-professionale e di intrattenimento; 3) servizi di chiamate di massa: 1) iii. sondaggi di opinione; 1) iii. televoto; 1) iii. servizi di raccolta fondi; m) Numerazione per servizi a sovrapprezzo: 1) numerazione per servizi a tariffazione specifica: la numerazione che consente la fornitura di servizi a sovrapprezzo sociale-informativo e, per alcune tipologie di codici, anche per i rimanenti servizi a sovrapprezzo, per i quali al chiamante viene addebitato un prezzo complessivo definito dall'operatore nelle modalità seguenti: 1) iii. secondo fasce di prezzo identificate dal codice di numerazione assegnato; 1) iii. secondo valori di prezzo specifici definiti dall'operatore titolare dei diritti d'uso della relativa numerazione, previa comunicazione all'Autorità secondo la normativa vigente; 2) numerazione per servizi interattivi in fonia: la numerazione che permette l'offerta di servizi a sovrapprezzo di assistenza e consulenza tecnico-professionale, di intrattenimento e di chiamate di massa con modalità interattive. Tali servizi sono offerti attraverso la presentazione dei contenuti o menù che introducono il chiamante in un sistema interattivo con più scelte di argomenti, che conduce il chiamante alla ricerca dell'argomento o del servizio richiesto attraverso opportuni messaggi. L'interazione puo' avvenire sia con un computer che mediante la presenza di operatori con conversazioni dal vivo. L'addebito al cliente è effettuato solo dopo l'effettiva fornitura del servizio richiesto; 3) numerazione per servizi di chiamate di massa: numerazioni utilizzate, di volta in volta in limitati periodi temporali, per consentire la partecipazione di una notevole quantità di utenti ad eventi che prevedono un numero molto elevato di tentativi di chiamata concentrati nel tempo. Sono previste due categorie di numerazioni per l'espletamento di tali servizi: 1) iii. numerazioni per «eventi telefonici di massa», che consentono la terminazione di chiamate telefoniche non interattive; 1) iii. numerazioni per «televoto», che consentono il conteggio delle indicazioni di voto espresse dal chiamante attraverso la selezione della numerazione con possibilità di terminazione della chiamata telefonica. I necessari meccanismi di controllo del traffico sono definiti nelle relative specifiche tecniche emanate dal Ministero delle comunicazioni; 4) numerazione per servizi di informazione abbonati: la numerazione utilizzata per l'offerta di servizi sociale-informativo, limitatamente ai servizi di informazioni abbonati. Tali servizi, che riguardano le informazioni inerenti gli abbonati a tutti gli operatori di rete fissa e mobile, possono essere offerti anche con caratteristiche evolute. Art. 2. Piano di numerazione per servizi 1. Il piano di numerazione nazionale è organizzato per servizi sulla base della prima cifra come di seguito indicato: 0 Numerazione per servizi geografici; 1 Numerazione per servizi a tariffazione speciale; 2 Riservato per esigenze future; 3 Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali; 4 Numerazione per servizi interni di rete; 5 Riservato per esigenze future; 6 Riservato per esigenze future; 7 Numerazione per servizi Internet; 8 Numerazione per servizi a tariffazione speciale; 9 Riservato per esigenze future. 2. Le numerazioni definite dal piano di numerazione nazionale vengono selezionate mediante la modalità di selezione completa. 3. Sulla base della classificazione di cui al precedente comma 1, il presente provvedimento definisce l'associazione tra le differenti numerazioni e gli specifici servizi che possono essere offerti sulle medesime. Art. 3. Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni 1. I diritti d'uso delle numerazioni sono attribuiti agli operatori in possesso di un titolo autorizzatorio previsto dalla normativa vigente per la fornitura di servizi di comunicazioni, o di una risorsa ad essa correlata. 2. I diritti d'uso delle numerazioni, salvo dove diversamente specificato, sono attribuiti per la durata del titolo autorizzatorio rilasciato agli operatori. 3. I soggetti che offrono servizi su numerazioni messe a disposizione dagli operatori titolari di diritti d'uso sono informati dai predetti operatori sulle norme da rispettare per il corretto utilizzo di tali numerazioni. 4. Si definiscono «nazionali», ai soli fini dell'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni e dei codici, gli operatori che dichiarano nella domanda di fornire il servizio di telefonia vocale sull'intero territorio nazionale. 5. Solo gli operatori nazionali, come definiti nel comma precedente, hanno diritto all'uso di codici a lunghezza minima. 6. L'attribuzione da parte del Ministero delle comunicazioni dei diritti d'uso delle numerazioni comporta la corresponsione, da parte del titolare dei medesimi diritti, dei contributi previsti dalla normativa vigente. Art. 4. Procedure generali per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni 1. La richiesta di risorse di numerazione può essere fatta dai soggetti aventi titolo di cui al precedente art. 3, anche in sede di domanda per l'ottenimento del titolo medesimo. 2. Il richiedente in sede di domanda per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni deve fornire le seguenti informazioni: a) nome e indirizzo del richiedente; b) riferimento al titolo oppure alla autorizzazione provvisoria alla sperimentazione; c) utilizzo previsto delle risorse di numerazione; d) distretto per il quale si richiede la numerazione (in caso di numerazione geografica); e) eventuali codici o blocchi preferiti; f) numero di blocchi o codici richiesti; g) data di attivazione. 3. Gli operatori titolari di numerazione sono responsabili del corretto utilizzo della numerazione in conformità con le prescrizioni del presente piano. 4. La configurazione delle numerazioni sugli impianti e sistemi di rete dell'operatore richiedente avviene entro dodici mesi dalla data di attribuzione dei relativi diritti d'uso. 5. L'attribuzione provvisoria di diritti d'uso di risorse di numerazione può essere richiesta nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Tali risorse sono attribuite anche durante il periodo necessario all'ottenimento del titolo autorizzatorio, purchè la relativa domanda sia presentata prima della scadenza del periodo per il quale è stata autorizzata la sperimentazione. Le stesse sono confermate in sede di rilascio del titolo autorizzatorio. 6. Il Ministero delle comunicazioni attribuisce i diritti d'uso delle risorse di numerazione in base alla data di presentazione della richiesta e, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa. La richiesta di ulteriori attribuzioni di diritti d'uso e' soggetta a verifica dell'utilizzo superiore al 50% della numerazione della stessa tipologia precedentemente attribuita. Sono escluse le attribuzioni di diritti d'uso di numerazioni non geografiche, qualora siano richieste per servizi con schemi tariffari diversi ovvero per nuove tipologie di codice. La dichiarazione dell'operatore in merito al rispetto del limite sopra indicato è soggetta a verifica. 7. Le risorse di numerazione assumono uno dei seguenti stati: a) disponibile: risorsa disponibile per l'attribuzione dei diritti d'uso o di utilizzo provvisorio, ove applicabile; b) attribuito: risorsa i cui diritti d'uso sono attribuiti ad un operatore; c) attribuito provvisoriamente: risorsa i cui diritti d'uso sono attribuiti per esercizio sperimentale o per prove; d) revocato: risorsa i cui diritti d'uso sono revocati ad un operatore e che verrà resa disponibile dopo un periodo di latenza; e) restituito: risorsa i cui diritti d'uso sono restituiti dall'operatore e che verrà resa disponibile dopo un periodo di latenza; f) riservato: risorsa non utilizzabile. 8. I diritti d'uso delle risorse di numerazione sono revocati nel caso di cessazione da parte del titolare dei medesimi del servizio, in caso di revoca del titolo ovvero per utilizzo della numerazione non conforme al presente provvedimento ed alla normativa vigente. Tali diritti possono altresì essere revocati dal Ministero delle comunicazioni, sentite le parti interessate, nel caso di: a) modifica dei termini del titolo; b) risorse non utilizzate. 9. I diritti d'uso delle numerazioni attribuite in un blocco ad un operatore non possono essere restituiti dallo stesso qualora una o più numerazioni appartenenti al medesimo blocco siano state configurate, a seguito di portabilita', su rete di altro operatore. 10. I diritti d'uso delle numerazioni attribuiti ad un operatore sono attribuiti, in caso di trasferimento delle attività ad altro operatore, all'operatore subentrante. 11. Una risorsa revocata o restituita diventa disponibile per una successiva attribuzione dei relativi diritti d'uso dopo un periodo di latenza la cui durata massima è specificata per ciascun tipo di numero. In caso di revoca, le risorse attribuite in blocchi non sono disponibili per una successiva attribuzione qualora uno o piu' numerazioni appartenenti al medesimo blocco siano state configurate, a seguito di portabilita', su rete di altro operatore. Art. 5. Criteri per l'utilizzo delle numerazioni e relative modalità di comunicazione 1. L'operatore di accesso o, dove applicabile, l'operatore titolare dei diritti d'uso delle numerazioni anche mediante accordi con i fornitori di servizi, stabilisce le tariffe applicabili alle chiamate dirette ai servizi offerti sulle numerazioni di cui al presente provvedimento nel rispetto dei seguenti criteri: a) nel caso di servizi tariffati in base alla durata, il prezzo addebitato al cliente chiamante è proporzionale alla durata effettiva della comunicazione, salvo una eventuale e ragionevole quota fissa addebitata alla risposta; b) nel caso di accesso a servizi tariffati secondo modalita' forfetarie, il prezzo è addebitato al cliente chiamante solo al termine dell'effettivo completamento del servizio richiesto. 2. L'espletamento dei servizi su numerazioni per servizi a sovrapprezzo, numerazioni per servizi di numero unico e numerazioni per servizi di numero personale è preceduto da un annuncio fonico sulla tariffa applicata. 3. L'operatore di accesso o, dove applicabile, l'operatore titolare dei diritti d'uso delle numerazioni assicura, nelle informazioni e pubblicità relative ai servizi offerti sulle numerazioni di cui al presente provvedimento, qualunque sia il mezzo utilizzato, la corretta indicazione del costo della chiamata, comprensivo della quota fissa alla risposta ed inclusivo dell'IVA. 4. L'operatore di accesso o, dove applicabile, l'operatore di servizi in Carrier selection o Carrier preselection assicura che venga fornita ai propri clienti, su richiesta, la corretta informazione sulla tariffa applicabile per tutte le numerazioni accessibili. 5. La terminologia di uso comune «numero verde» è associata, nelle informazioni e nella pubblicita', ai soli servizi offerti su numerazioni per servizi con addebito al chiamato. Le restrizioni di cui al successivo art. 16, comma 1, relative all'accessibilità di tali servizi sono comunicate agli utenti. Art. 6. Numerazione per servizi geografici 1. Il territorio nazionale, ai fini della numerazione per servizi geografici, è suddiviso in distretti, individuati tramite codici denominati indicativi distrettuali, a loro volta organizzati in aree locali. I nomi dei distretti con i relativi indicativi e le aree locali sono riportati nel decreto ministeriale «Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico» del 25 novembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. La norma di riferimento per le numerazioni per servizi geografici è la raccomandazione UIT-T E.164. 3. La lunghezza massima del numero significativo nazionale nel Piano organizzato per servizi è di 11 cifre. I numeri significativi, con lunghezza di 11 cifre, sono attribuiti per numerazioni di utente con prima cifra «1» dopo l'indicativo di distretto. 4. Le numerazioni per i servizi geografici vengono attribuite agli operatori per blocchi di diecimila numeri contigui da 0000 a 9999; tali blocchi possono essere suddivisi, nell'ambito del distretto, in sottoblocchi da mille numeri contigui per le varie aree locali. L'operatore comunica la ripartizione dei sottoblocchi nelle varie aree locali al Ministero delle comunicazioni ed agli operatori di accesso. 5. Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti d'uso indica la quantità di numerazione richiesta e le eventuali preferenze. 6. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda. 7. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata massima di tre mesi. Art. 7. Carrier selection nella modalità easy access 1. La Carrier selection nella modalità easy access è la prestazione che permette di accedere ai servizi di telecomunicazioni offerti dagli operatori interconnessi. I servizi offerti tramite Carrier selection sono disciplinati dalla normativa vigente. 2. In modalità easy access, l'utente fa precedere, per ogni chiamata, al numero del destinatario, che nel caso internazionale e' il numero internazionale comprensivo delle cifre «00» iniziali, il codice di accesso dell'operatore prescelto (codice di Carrier selection). 3. Il numero massimo di cifre selezionate dall'utente nel caso di Carrier selection nella modalità easy access per chiamate internazionali è di 22 cifre. 4. I codici di Carrier selection hanno la struttura descritta di seguito: 10XY(Z) in cui le cifre 10 identificano la categoria specifica di codice di Carrier selection, mentre le cifre XY(Z) identificano l'operatore a cui il codice è stato attribuito. a) Codici a 4 cifre 10XY con X, Y = 2 ÷ 8 per un totale di 49 combinazioni disponibili b) Codici a 5 cifre 10XYZ con X = 0, 1, 9 Y = 2 ÷ 9 e Z = 0 ÷ 9 per un totale di 240 combinazioni disponibili. Le 270 combinazioni definite per X = 0, 1, 9, Y = 0, 1 e Z = 0 ÷ 9 per X = 2 ÷ 8 con Y = 0, 1, 9 Z = 0 ÷ 9 sono disponibili per futuri impieghi o per costituire la base, qualora se ne rendesse necessaria l'introduzione, per codici a lunghezza maggiore. 5. Ad un soggetto avente titolo possono essere attribuiti fino a due codici, il secondo dei quali a lunghezza massima; quest'ultimo verrà utilizzato con le medesime modalita', vincoli e limiti del primo codice. 6. Il richiedente indica, nella domanda di attribuzione dei diritti d'uso, sino a cinque codici in ordine di preferenza. 7. In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo il Ministero procede sentite le parti alla attribuzione dei diritti d'uso di uno dei codici indicati. Le domande degli operatori titolari di un provvedimento autorizzatorio hanno priorità sulle domande per l'utilizzo provvisorio. 8. L'attribuzione dei diritti d'uso del codice di Carrier selection contestuale alla licenza e alla autorizzazione sperimentale provvisoria viene effettuata nello stesso provvedimento autorizzatorio. 9. L'attribuzione dei diritti d'uso relativa ad una richiesta successiva al rilascio della licenza individuale è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda. 10. L'utilizzo provvisorio di un codice di Carrier selection, la cui lunghezza è stabilita sulla base di una dichiarazione da allegare alla domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione, può essere richiesto nella domanda medesima. Lo stesso codice viene confermato in sede di rilascio di licenza individuale nel caso di rispondenza dei requisiti dichiarati nella relativa domanda a quelli contenuti nella succitata dichiarazione. Il codice rimane assegnato durante il periodo necessario all'ottenimento della licenza individuale purchè la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione. 11. Il periodo di latenza per i codici di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi. Art. 8. Carrier selection nella modalità equal access 1. La prestazione di Carrier selection nella modalità di equal access viene realizzata con il meccanismo di preselezione, nelle modalità e limiti previsti dalla delibera n. 3/CIR/99 e successive modifiche e integrazioni. Le chiamate seguiranno lo stesso instradamento previsto per il primo codice di easy access. 2. E' comunque possibile la scelta su base chiamata di un operatore alternativo a quello predefinito mediante la selezione del codice 10XY(Z) posto in testa al numero nazionale e internazionale. 3. Tutti gli operatori in possesso di titolo autorizzatorio per l'offerta al pubblico di servizi di telefonia vocale hanno diritto ad essere preselezionati subordinatamente al rispetto degli oneri indicati nel titolo medesimo. Art. 9. Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali 1. I diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di comunicazioni mobili e personali offerti al pubblico sono attribuiti agli operatori sulla base di indicativi a tre cifre. 2. Gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali hanno la struttura descritta di seguito: 3XY UUUUUU(U) X=2-9 e Y=0 ÷ 9. 3. Le attribuzioni di indicativi «3XY» di cui al precedente comma 3 sono preferibilmente effettuate in modo da mantenere il criterio di riconoscibilità dell'operatore in seconda cifra «X». 4. La lunghezza massima del numero significativo nazionale è di 10 cifre. L'Autorità si riserva di estendere tale lunghezza a 11 cifre. 5. Per chiamate entranti in Italia originate al di fuori del territorio nazionale, la lunghezza massima del numero, secondo quanto previsto dalla raccomandazione UIT-T E.164, è pari a 15 cifre. 6. Il richiedente, nella domanda di attribuzione dei diritti d'uso, può esprimere le sue preferenze relativamente agli indicativi richiesti. 7. L'attribuzione è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda. 8. Il periodo di latenza per gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali ha una durata di trentasei mesi. Il periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente, salvo diverso avviso dell'Autorita'. 9. Gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali sono utilizzati anche per l'identificazione dei «Routing number» nelle reti mobili e per l'accesso alla segreteria telefonica, secondo quanto previsto dalla delibera n. 22/01/CIR e successive modifiche ed integrazioni. Art. 10. Numerazioni per servizi interni di rete 1. Le numerazioni per servizi interni di rete hanno la struttura di seguito riportata: 4U...U con U = 0 ÷ 9 2. Le numerazioni per servizi interni di rete sono dedicate ai servizi forniti dall'operatore stesso correlati con le funzionalita' di rete e che non necessitano di interoperabilità tra reti di operatori diversi. L'offerta da parte degli operatori ai propri clienti di servizi su tali numerazioni è subordinata al rispetto delle vigenti normative, con riferimento tra l'altro alle normative sul blocco selettivo di chiamata e sui servizi a sovrapprezzo. 3. L'utilizzo di numerazioni per servizi interni di rete non e' subordinato a preventiva attribuzione di diritti d'uso. Resta ferma la possibilita', per l'Autorita', di definire l'uso armonizzato di alcuni codici in decade 4 per servizi di particolare finalità a beneficio degli utenti dei servizi di telecomunicazioni. 4. L'utilizzazione delle numerazioni per servizi interni di rete è comunicato all'Autorità ed al Ministero delle comunicazioni con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione del servizio. 5. L'accesso ai servizi interni di rete da parte degli utenti di un operatore di Carrier selection o Carrier preselection, e' effettuato in modalità «easy access» mediante l'utilizzo del codice di selezione di cui all'art. 7 attribuito all'operatore medesimo. 6. Nel caso di accesso ai servizi interni di rete dell'operatore in modalità «easy access», la lunghezza massima della numerazione in decade 4 dopo il codice 10XY(Z) è di 6 cifre, «4» iniziale compreso. A partire dal 1° ottobre 2003, tale lunghezza massima è pari a 13 cifre, «4» iniziale compreso. 7. Nel caso di offerta di servizi su numerazioni pubbliche, fermo restando tutti gli obblighi, gli operatori possono fornire l'accesso semplificato ai medesimi servizi attraverso le numerazioni interne di rete di cui al presente articolo. 8. Il codice «4563» è riservato al servizio di trasparenza tariffaria per la portabilità del numero mobile. Art. 11. Numerazione per servizi Internet 1. I codici 70X sono esclusivamente dedicati all'accesso, in modalità «dial-up» ad Internet. Il costo fatturato include il trasporto e la gestione della comunicazione. E' fatto divieto di fornire prodotti e servizi per il tramite dell'addebito all'utente del traffico svolto indirizzato a dette numerazioni. 2. Le numerazioni di cui al precedente comma 2 hanno la struttura descritta di seguito: a) 700 UUUUUUU con U=0-9 numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet con chiamata gratuita per il chiamante, con possibilità di attivazione per singoli distretti; b) 701 UUUUUUU con U=0-9 numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet con addebito al chiamante in funzione della durata della comunicazione, con possibilità di attivazione per singoli distretti. Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato A. La chiamata viene fatturata dall'operatore di accesso; c) 702 UUUUUUU con U=0-9 numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet con addebito al chiamante in funzione della durata della comunicazione, con possibilità di attivazione per singoli distretti. Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato A. La fatturazione viene svolta dall'operatore cui sono attribuiti i diritti d'uso della numerazione, con cui il cliente chiamante ha in essere un rapporto contrattuale o forma giuridica equivalente ovvero dall'operatore d'accesso in conformità con quanto previsto dalla carta dei servizi; d) 709 UUUUUUU con U=0-9 numero univoco a livello nazionale per servizi con modalità di tariffazione specifica, con possibilità di attivazione per singoli distretti. Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato A. La fatturazione viene svolta dall'operatore cui sono attribuiti i diritti d'uso della numerazione, con cui il cliente chiamante ha in essere un rapporto contrattuale o forma giuridica equivalente ovvero dall'operatore d'accesso in conformità con quanto previsto dalla carta dei servizi. 3. I rimanenti codici 70X sono riservati per altre categorie di servizi di accesso ad Internet, mentre i codici 7XY con X diverso da 0 e Y=0-9, sono riservati per esigenze future. 4. I diritti d'uso delle numerazioni appartenenti ai codici 70X sono attribuiti per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. I servizi relativi alle numerazioni di cui al precedente comma 2, lettera b), appartenenti al medesimo centinaio hanno il medesimo prezzo. 5. Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti d'uso indica la quantità di numerazione richiesta e le eventuali preferenze. 6. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda. 7. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi. 8. Le condizioni tecniche ed economiche di interconnessione tra operatore di accesso ed operatore assegnatario della numerazione sono stabilite in funzione della localizzazione sul territorio dei punti di interconnessione e sono contenute, laddove applicabili, nell'offerta di interconnessione di riferimento. Art. 12. Codici per servizi di emergenza 1. Il codice «112» e gli altri codici per i servizi di emergenza sono univoci a livello nazionale e consentono all'utenza di accedere a tali servizi senza alcun onere per il chiamante. 2. Gli operatori accedono al servizio direttamente o indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne offrono l'accesso. 3. I codici per i servizi di emergenza attualmente attribuiti sono:

===================================================================== Codice| Denominazione servizio | Attribuito a ===================================================================== | |Ministero della difesa 112 |Pronto intervento |(Carabinieri) --------------------------------------------------------------------- 113 |Soccorso pubblico di emergenza|Ministero dell'interno --------------------------------------------------------------------- |Emergenza maltrattamenti dei | 114 |minori |Ministero delle comunicazioni --------------------------------------------------------------------- |Vigili del fuoco Pronto | 115 |intervento |Ministero dell'interno --------------------------------------------------------------------- 118 |Emergenza sanitaria |Ministero della salute

Art. 13. Codici per servizi di pubblica utilita' 1. I codici per i servizi definiti di pubblica utilità sono univoci a livello nazionale e consentono all'utenza di accedere a tali servizi senza alcun onere per il chiamante. 2. Gli operatori accedono al servizio direttamente o indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne offrono l'accesso. 3. I codici per i servizi definiti di pubblica utilita' attualmente attribuiti sono:

===================================================================== Codice| Denominazione servizio | Attribuito a ===================================================================== | |Ministero dell'economia e delle 117 |Guardia di finanza |finanze --------------------------------------------------------------------- |Codice per Capitaneria di | |porto assistenza in mare - |Ministero delle infrastrutture 1530 |Numero blu |e dei trasporti --------------------------------------------------------------------- |Servizio antincendi boschivo | |del Corpo forestale dello | 1515 |Stato |Ministero dell'interno --------------------------------------------------------------------- | |Ministero delle attivita' | |produttive e Ministero 1518 |Servizio informazioni CCISS |dell'interno

4. Qualora il Ministero competente in base alla normativa vigente accerti la necessita', per un servizio dichiarato di pubblica utilita', dell'attribuzione di una numerazione di cui al presente articolo, inoltra una richiesta motivata all'Autorita'. L'Autorita', fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, verificata la disponibilità di un codice, lo attribuisce al Ministero richiedente. 5. L'Autorità può stabilire nuovi codici per i servizi definiti di pubblica utilità e modificare o eliminare gli esistenti. 6. Le numerazioni di cui al presente articolo non sono attribuibili qualora il servizio sia fornito in regime concorrenza da più soggetti. In tali casi possono essere attribuiti codici per servizi con addebito al chiamato. Art. 14. Codici per servizi di comunicazione sociale 1. I codici per i servizi definiti di comunicazione sociale sono univoci a livello nazionale e consentono all'utenza di accedere a tali servizi, anche con ripartizione territoriale, senza alcun onere per il chiamante. 2. Gli operatori accedono al servizio direttamente o indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne offrono l'accesso. 3. I codici per i servizi definiti di comunicazione sociale hanno la struttura di seguito descritta: 196XY con X=2 ÷ 9, Y=1 ÷ 6 Gli altri codici sono riservati per utilizzi futuri. 4. Qualora il Ministero competente in base alla normativa vigente accerti la necessita', per un servizio riconosciuto di valenza sociale, dell'attribuzione di una numerazione di cui al presente articolo, inoltra una richiesta motivata all'Autorita'. L'Autorita', fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, verificata la disponibilità di un codice, lo attribuisce al Ministero richiedente. 5. L'Autorità può stabilire nuovi codici per i servizi definiti di comunicazione sociale e modificare o eliminare gli esistenti. I codici del tipo «196XY» in uso alla data di entrata in vigore del presente piano sono confermati salvo verifica della rispondenza dei requisiti di cui al presente articolo. 6. Le numerazioni di cui al presente articolo non sono attribuibili qualora il servizio sia fornito ai fini di lucro. In tali casi possono essere attribuiti codici per servizi con addebito al chiamato. Art. 15. Codici per servizi di assistenza clienti «customer care» 1. Il codice di assistenza clienti (customer care) consente ai clienti di un operatore di accedere, senza oneri per il chiamante, allo sportello di assistenza dell'operatore medesimo. I codici sono univoci a livello nazionale. 2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 3, i codici brevi a tre cifre di assistenza clienti (customer care) sono attribuiti sulla base della disponibilità e delle effettive esigenze di mercato degli operatori. L'elenco aggiornato dei codici attribuiti è disponibile sul sito web del Ministero delle comunicazioni. 3. I codici a 4 e 6 cifre hanno la struttura di seguito descritta: a) 192X, 194X con X=2 ÷ 9 b) 1920XY, 1921XY con X,Y=0 ÷ 9 I codici 194X, con X=0 e 1, sono riservati per esigenze future. 4. Gli operatori di titolo autorizzatorio per servizi di comunicazioni mobili e personali hanno diritto, su richiesta, a codici brevi univoci a tre cifre. 5. Gli operatori che dichiarano nella richiesta di titolo autorizzatorio di fornire il servizio di telefonia vocale su una porzione del territorio nazionale per un totale superiore a 10 milioni di abitanti hanno diritto ad un codice a quattro cifre, che viene attribuito contestualmente alla licenza. 6. Il richiedente può indicare nella domanda di titolo autorizzatorio o nell'autorizzazione sperimentale alla prova sino a tre codici di assistenza clienti in ordine di preferenza. 7. L'attribuzione di diritti d'uso dei codici di assistenza clienti è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda. 8. In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo il Ministero delle comunicazioni, previa audizione delle parti, procede alla attribuzione dei diritti d'uso di uno dei codici indicati. Le preferenze espresse dagli operatori titolari di una licenza individuale hanno priorità sulle preferenze espresse per l'utilizzo provvisorio. 9. Il periodo di latenza per i codici di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi. Art. 16. Numerazione per servizi di addebito al chiamato 1. I codici 80X identificano la categoria specifica dei servizi di addebito al chiamato. Il sottoscrittore del servizio puo' limitarne l'accessibilita'. Solo le numerazioni appartenenti a questi codici possono essere denominate, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi. 2. Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato hanno la struttura descritta di seguito: a) 800 UUUUUU con U=0-9 b) 803 UUU con U=0-9 I codici 80X, con X diverso da 0 e da 3 sono riservati per esigenze future. 3. I diritti d'uso delle numerazioni su codice 800 sono attribuiti agli operatori per blocchi di cento numeri contigui, da 00 a 99. 4. I diritti d'uso delle numerazioni su codice 803 sono attribuiti agli operatori su base singolo numero per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla domanda degli operatori. 5. Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti d'uso indica la quantità di numerazione richiesta e le eventuali preferenze. 6. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda. 7. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi. Art. 17. Numerazione per i servizi di addebito ripartito 1. I codici 84X vengono utilizzati per identificare la categoria specifica dei servizi di addebito ripartito. 2. La struttura e le categorie di addebito al chiamante, identificate sulla base del codice 84X corrispondente, sono articolate su due fasce come di seguito riportato.

a) Prima categoria quota fissa:

================================= 840 UUUUUU U=0-9 841 UUU U=0-9

b) Seconda categoria - quota variabile minutaria:

================================= 848 UUUUUU U=0-9 847 UUU U=0-9

L'Autorità può definire ulteriore categorie sul codice 84Y (con Y=2, 3, 5, 9,). 3. I prezzi applicati al chiamante da ciascun operatore di accesso sono relativi al costo del trasporto e della gestione della chiamata ed escludono ogni tipo di sovrapprezzo. Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato A. 4. I diritti d'uso delle numerazioni sui codici 840 e 848 sono attribuiti agli operatori per blocchi di cento numeri contigui, da 00 a 99. 5. I diritti d'uso delle numerazioni sui codici 841 e 847 sono attribuiti agli operatori su base singolo numero per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla domanda degli operatori. 6. Il richiedente in sede di domanda per l'attribuzione dei diritti d'uso indica la quantità di numerazione richiesta e le eventuali preferenze. 7. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda. 8. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Art. 18. Numerazione per servizi di numero unico 1. Il codice 199 identifica la categoria specifica dei servizi di numero unico. Il chiamante è informato del prezzo della chiamata. 2. La struttura delle numerazioni per servizi di numero unico e' la seguente: a) 199 X UUUUU con X=0,1,5,6,7,8,9 e U=0÷9 b) 199 XY UUUU con X=2,3,4 Y=2÷9 e U=0÷9 c) 199 XYZ UUU con X=2,3,4 Y=0,1 Z=0÷9 U=0÷9 dove le X, XY e XYZ identificano univocamente l'operatore al momento dell'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni. 3. I prezzi applicati al chiamante, da ciascun operatore di accesso sono relativi al costo del trasporto e della gestione della chiamata ed escludono ogni tipo di sovrapprezzo. Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato A. 4. Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti d'uso indica la quantità di numerazione richiesta e le eventuali preferenze 5. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda. 6. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Art. 19. Numerazione per servizi di numero personale 1. I codici 178X(Y) identificano la categoria specifica dei servizi di numero personale. Il chiamante è informato del prezzo della chiamata. 2. La struttura delle numerazioni per i servizi di numero personale è la seguente: a) 178X UUUUUU con X=0,1 e U=0÷9 b) 178XY UUUUU con X=2,3,4 Y=2÷9 e U=0÷9 c) 178XY UUUUU con X=5,6,7,8,9 Y=0÷9 e U=0÷9 d) 178XYZ UUUU con X=2,3,4 Y=0, 1 Z=0, 9 e U=0÷9 dove le X, XY, XYZ identificano univocamente l'operatore ai fini dell'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni. 3. I prezzi applicati al chiamante da ciascun operatore di accesso sono relativi al costo del trasporto e della gestione della chiamata ed escludono ogni tipo di sovrapprezzo. Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato A. 4. Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti d'uso indica la quantità di numerazione richiesta e le eventuali preferenze. 5. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda. 6. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Art. 20. Servizi a sovrapprezzo 1. Le specifiche numerazioni utilizzabili per i servizi a sovrapprezzo sono di seguito elencate: a) numerazione per servizi a tariffazione specifica; b) numerazione per servizi interattivi in fonia; c) numerazione per servizi di chiamate di massa; d) numerazione per servizi di informazione abbonati. 2. Non è ammessa l'offerta di servizi a sovrapprezzo su numerazioni differenti da quelle sopra riportate. Per ciascuna di tali numerazioni è ammessa l'offerta delle specifiche tipologie di servizi in conformità con le definizioni di cui all'art. 1. Art. 21. Numerazione per servizi a tariffazione specifica 1. Le numerazioni di cui al presente articolo sono utilizzabili per servizi a sovrapprezzo a tariffazione specifica. Il chiamante e' informato del costo della chiamata, secondo la normativa vigente. 2. La struttura delle numerazioni per i servizi a sovrapprezzo a tariffazione specifica è la seguente: a) 144 A UUUUU con A,U=0÷9 b) 166 A UUUUU con A,U=0÷9 c) 899 UUUUUU con U=0,9, d) 892 UUU con U=0,9 Le numerazioni 89X, con X diverso da 2 o da 9, sono riservate per usi futuri. 3. La prima cifra A dopo i codici di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), determina la tariffa al chiamante. Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 2 dell'allegato A.

4. Le numerazioni di cui al precedente comma 2, lettera d), sono utilizzabili esclusivamente per i servizi a sovrapprezzo di carattere sociale-informativo. Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato A. 5. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), sono attribuiti agli operatori per la propria clientela per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. Nella domanda di attribuzione, il richiedente può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste. 6. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al precedente comma 2, lettera c), sono attribuiti per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. I servizi relativi alle numerazioni appartenenti allo stesso centinaio hanno il medesimo prezzo. Nella domanda di attribuzione, il richiedente può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste. 7. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al precedente comma 2, lettera d), sono attribuiti agli operatori su base singolo numero per le proprie attività o per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla domanda degli operatori. L'operatore può definire prezzi diversi per il servizio relativo a ciascun numero. 8. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda. 9. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi. 10. L'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni di cui al presente articolo e l'offerta dei relativi servizi sono soggette al rispetto della normativa vigente in tema di blocco selettivo di chiamata e di servizi a sovrapprezzo. Art. 22.

Numerazione per servizi interattivi in fonia 1. I codici 163 e 164 identificano servizi a sovrapprezzo di tipo interattivo in fonia. Il chiamante è informato del prezzo della chiamata, secondo la normativa vigente. 2. La struttura delle numerazioni per servizi interattivi in fonia è la seguente: a) 163XY con X= da 0 a 9 e Y= da 2 a 9 b) 164XY con X= da 0 a 9 e Y= da 0 a 9 c) 163XYZ con X= da 0 a 9 Y= 0 e 1 e Z= da 0 a 9 3. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda. 4. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi. 5. L'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni di cui al presente articolo e l'offerta dei relativi servizi sono soggette al rispetto della normativa vigente in tema di blocco selettivo di chiamata e di servizi a sovrapprezzo.

Art. 23. Numerazione per servizi di chiamate di massa 1. Le numerazioni per servizi di chiamate di massa, oltre a quelle definite al precedente art. 21 nel caso di servizi interattivi in fonia, hanno la struttura descritta di seguito: a) numerazioni dedicate ad eventi telefonici di massa: 0369 UUUUUU con U = 0÷9 0769 UUUUUU con U = 0÷9 b) numerazioni dedicate al televoto: 0878 X UUUU con X = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e U = 0÷9 0878 XY UUU con X = 7, 8, 9, Y = 9 e U = 0÷9 dove le cifre X e XY individuano univocamente l'operatore ai fini dell'assegnazione e dell'instradamento delle chiamate tra reti. 2. Le numerazioni 0369 e 0769 sono utilizzabili dagli operatori solo nelle aree geografiche corrispondenti, rispettivamente, al distretto di Milano ed al distretto di Roma. 3. Eventuali ulteriori numerazioni, rispetto a quelle di cui al comma 2, utilizzabili, in modo esclusivo, in un differente distretto telefonico o per un differente evento, devono prevedere la struttura indicata al comma 1 per gli eventi telefonici di massa ed utilizzare nuovi indicativi fittizi appartenenti al compartimento telefonico di cui fa parte il distretto considerato. 4. Per le chiamate alle numerazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato A. 5. Le numerazioni di cui al precedente comma 1, lettera b), sono tassate sulla base della prima cifra successiva alle cifre che individuano l'operatore assegnatario. Gli scaglioni tariffari utilizzabili sono definiti su base negoziale tra gli operatori. 6. Le numerazioni dedicate ad eventi telefonici di massa, di cui ai commi 2 e 3, sono assegnate agli operatori per blocchi di 1.000 numeri da 000 a 999. Ad ogni operatore sono assegnabili fino a due blocchi di 1000 numeri per ciascun distretto. 7. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda. 8. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di tre mesi. 9. L'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni di cui al presente articolo e l'offerta dei relativi servizi sono soggette al rispetto della normativa vigente in tema di blocco selettivo di chiamata e di servizi a sovrapprezzo. Art. 24. Numerazione per servizi di informazione abbonati 1. Il codice 12 identifica, nell'ambito dei servizi a sovrapprezzo di tipo sociale-informativo, i servizi di informazioni abbonati. Il chiamante è informato del prezzo della chiamata, secondo la normativa vigente. 2. La struttura delle numerazioni per il servizio di informazione abbonati è di seguito descritta: 12XY con X= 4-9 Y= 0-9 Le numerazioni 12XY con X=0-3 e Y=0-9 sono riservate per usi futuri. Art. 25. Codici di accesso a rete privata virtuale 1. La struttura dei codici di accesso a rete privata virtuale e' la seguente: a) 1482 b) 149X con X=4,5,6,7,8,9 c) 149XY con X=0,1,2,3 e Y= da 2 a 9 d) 149 XYZ con X=0,1,2,3 e con Y=0,1 e Z=0-9 dove i codici 1482, 149X, 149XY e 149XYZ identificano l'operatore gestore della rete privata virtuale. 2. Il richiedente nella domanda di attribuzione dei diritti d'uso può esprimere le sue preferenze relativamente al codice richiesto. 3. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda. 4. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Art. 26. Identificativi dei punti di segnalazione 1. La rete di segnalazione è strutturata su due livelli funzionali differenti: il livello nazionale e il livello internazionale. Questa struttura rende possibile una chiara separazione di responsabilità nella gestione della rete di segnalazione nazionale da quella internazionale e questo consente di avere piani di amministrazione dei codici dei punti di segnalazione separati, uno per il livello nazionale e uno per il livello internazionale. Nel seguito si trattano i piani di amministrazione relativi ai due livelli: internazionale (ISPC - International signalling point codes) e nazionale (NSPC National signalling point codes). 2. La struttura dei codici dei punti di segnalazione internazionali è definita nella raccomandazione ITU-T Q.708. I gruppi di codici dei punti di segnalazione internazionali (SANC Signalling area/network code) sono amministrati dall'ITU. Gli otto codici identificati da ciascun gruppo sono amministrati dalla Autorita'. L'Autorità richiede all'ITU i gruppi di codici assicurando una disponibilità adeguata alle esigenze nel breve e medio termine. I codici assegnati sono notificati all'ITU. 3. I codici dei punti nazionali di segnalazione - NSPC - sono codici binari a 14 bit la cui struttura risulta analoga a quella descritta per gli ISPC. I gruppi di codici dei punti di segnalazione nazionali sono amministrati dal Ministero delle comunicazioni. 4. Nella domanda di attribuzione dei diritti d'uso il richiedente deve indicare l'impianto e la relativa ubicazione. 5. I punti di segnalazione devono essere associati ad apparati fisicamente installati sul territorio oggetto di licenza. 6. La variazione dell'associazione di un punto di segnalazione con un determinato impianto è soggetta a comunicazione al Ministero delle comunicazioni, fermo restando quanto previsto al comma 5. 7. L'attribuzione dei diritti d'uso relativa ad una richiesta successiva al rilascio della licenza individuale è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda. 8. Il periodo di latenza per i codici di punti di segnalazione nazionale ha una durata massima di tre mesi.

Art. 27. Numerazione per altri servizi 1. Sono disponibili, presso l'Autorità ed il Ministero delle comunicazioni, informazioni sulle risorse di numerazione attualmente utilizzate, ma non descritte nel presente articolato, quali ad esempio: OP-ID, MNC, NCC. 2. Nel caso di richieste di risorse di numerazione non descritte nel presente articolato, il richiedente presenta all'Autorità ed al Ministero delle comunicazioni una proposta di struttura, la descrizione generale del servizio e le motivazioni di utilizzo. 3. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda. Art. 28. Norme transitorie e finali 1. L'Autorità di riserva di rivedere la suddivisione del territorio nazionale di cui al precedente art. 6, comma 1, entro centottanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento. 2. Gli indicativi del tipo: 3XY ZZUUUUU con X= 0,1, Y= 0-9, Z= 0-9 sono transitoriamente attribuiti, su base blocchi di 100.000, numeri a servizi di comunicazione mobili e personali di tipo specializzato. 3. Sino all'entrata in vigore del codice delle comunicazioni elettroniche di cui in premessa, non sono attribuiti nuovi codici di emergenza tranne che, per gravi ed urgenti motivi, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 4. Il calendario di attuazione, i requisiti soggettivi per l'attribuzione dei diritti d'uso e le relative modalità di attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati di cui all'art. 24 sono definite dall'Autorita' entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento. 5. La società Poste Italiane S.p.a. è abilitata all'uso provvisorio del codice a tre cifre «186» per l'espletamento del servizio di dettatura telegrammi sino alla data del 30 giugno 2006. 6. L'Autorità si riserva di rivedere o integrare le soglie di prezzo massimo, di cui all'allegato A del presente piano, alla luce della evoluzione della situazione di mercato.

Allegato A al Piano di numerazione nazionale Tabella 1: Soglie di prezzo massimo. I valori indicati non includono l'IVA e riguardano l'accesso da rete fissa

===================================================================== Articolo del Piano| |Quota massima alla| Prezzo minutario di numerazione |Numerazione| risposta (euro) | massimo (euro) ===================================================================== Art. 11 - | | | Numerazioni per | | | Prezzo delle servizi Internet | 701-702 | 0,10 | chiamate locali --------------------------------------------------------------------- | 709 | 0,10 | 0,06 --------------------------------------------------------------------- Art. 17 - | | | Numerazione per | | | servizi di | | | addebito ripartito| 840-841 |0,10 (quota fissa)| - --------------------------------------------------------------------- | | | Prezzo delle | 847-848 | 0,10 | chiamate locali --------------------------------------------------------------------- Art. 18 - | | | Numerazioni per | | | servizi di numero | | | unico | 199 | 0,12 | 0,26 --------------------------------------------------------------------- Art. 19 - | | | Numerazioni per | | | servizi di numero | | | personale | 178 | 0,15 | 0,35 --------------------------------------------------------------------- Art. 21 - | | | Numerazioni per | | | servizi a tariffa | | | specifica | 892 | 0,3 | 1,5 ---------------------------

02.09.2003 Spataro



Giudice di Pace di Firenze: Telecom condannata per ricettazione di dialer
MVNO
VAS
Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo
Dialer
Ebook: comprendere i dialers
L'ennesima nuova numerazione a pagamento
Dialer: l'avevamo detto
Ora lo si dice: i dialer come virus informatici
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, sentenza n.1236/2003



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