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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9347 documenti.

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Copyright 04.07.2003    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Copiare mp3 con p2p senza lucro o commercio non e' reato. Lo dice Francesco Saponaro capitano della GDF

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Spataro

 

F

Finalmente. Era ora che qualcuno parlasse. Mp3 tutti illegali ? Fine della copia privata ? Se non è un illecito previsto come tale resta lecita, anche P2P. In poche parole: vi è reato solo se vi è uno scopo di lucro o commerciale, anche indiretto.

L'art. 71-sexies, comma 1, così recita:"E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater".

L'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:""Art.174-ter 1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia, supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter,171-quater, 171 quinques, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale. 2. In caso di recidiva o fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'utilizzo dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale."

04.07.2003 Spataro
Dirittodautore


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