Segue il testo nella parte in cui si indicano le attività riservate agli iscritti all'albo.
C'è da piangere: una norma del genere può minare lo sviluppo informatico in Italia e bloccare l'attività di tutte quelle aziende che si gestiscono internamente i sistemi informatici.
A quando l'iscrizione dei pittori nell'albo dei pittori ?
Ne parleremo, ah, se ne parleremo !
Capo IV DELL’OGGETTO E DEI LIMITI DELLE PROFESSIONI DI DOTTORE INFORMATICO, DI TECNICO INFORMATICO E DI PERITO INFORMATICO
Art. 39.
1. Sono di spettanza della professione di dottore informatico:
a) tutte le attività consentite ai tecnici informatici ai sensi del comma 2;
b) la gestione di risorse umane, tecnologiche ed economiche tra cui:
1) la gestione di progetti informatici ed informativi;
2) le strategie organizzative, informatiche ed informative;
3) la gestione di centri di elaborazione dati;
4) la gestione di sistemi informativi;
c) l’auditing;
d) il monitoraggio di sistemi informativi;
e) la formazione tecnico-professionale;
f) la ricerca;
g) la didattica scolastica ed universitaria nei limiti ed in conformità alla normativa vigente in materia.
2. Sono di spettanza della professione di tecnico informatico:
a) tutte le attività consentite ai periti informatici ai sensi del comma 3;
b) il progetto di software di base;
c) il progetto di sistemi informatici hardware e software;
d) il supporto al sistema;
e) la progettazione concreta di basi di dati;
f) la progettazione di strumenti di sviluppo;
g) il controllo e la gestione di prestazioni di procedure e sistemi;
h) il controllo della sicurezza dei sistemi informatici.
3. Sono di spettanza della professione di perito informatico:
a) la rilevazione ed analisi di problemi applicativi informatici e lo studio delle relative soluzioni;
b) la progettazione di soluzioni organizzative ed informatiche ed in modo coordinato con le altre professionalità informatiche e non, rispettando le richieste del cliente;
c) la realizzazione di specifiche funzioni secondo le metodologie e le tecnologie ritenute idonee;
d) la verifica del risultato realizzato in corrispondenza alle analisi effettuate;
e) la progettazione logica di basi di dati;
f) la realizzazione di documentazione funzionale, organizzativa e tecnica;
g) lo sviluppo di microanalisi, disegno tecnico, programmi e procedure, compilazioni, assemblaggi e test.
4. Tenuto conto della rapida evoluzione del settore, le competenze di ciascuna professione possono essere aggiornate con deliberazione del consiglio nazionale. Tali modifiche devono essere approvate da tutti e tre i consigli degli ordini degli albi di cui all’articolo 2, comma 1.