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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9338 documenti.

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Albo informatici 12.07.2002    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

ddl 1305: mancano informatici in Italia ? Ecco la soluzione: ridurre il numero di quelli che lo sanno fare.**

Un ddl aberrante che merita di essere osteggiato con ogni sforzo per garantire lo sviluppo dell'informatica in Italia, ma non solo: anche del web. E' riservato ai dottori informatici iscritti nell'albo la gestione di elaborazione dati !


Spataro

 

S

Segue il testo nella parte in cui si indicano le attività riservate agli iscritti all'albo.

C'è da piangere: una norma del genere può minare lo sviluppo informatico in Italia e bloccare l'attività di tutte quelle aziende che si gestiscono internamente i sistemi informatici.

A quando l'iscrizione dei pittori nell'albo dei pittori ?

Ne parleremo, ah, se ne parleremo !

Capo IV DELL’OGGETTO E DEI LIMITI DELLE PROFESSIONI DI DOTTORE INFORMATICO, DI TECNICO INFORMATICO E DI PERITO INFORMATICO

Art. 39.

1. Sono di spettanza della professione di dottore informatico:

a) tutte le attività consentite ai tecnici informatici ai sensi del comma 2;

b) la gestione di risorse umane, tecnologiche ed economiche tra cui:

1) la gestione di progetti informatici ed informativi;

2) le strategie organizzative, informatiche ed informative;

3) la gestione di centri di elaborazione dati;

4) la gestione di sistemi informativi;

c) l’auditing;

d) il monitoraggio di sistemi informativi;

e) la formazione tecnico-professionale;

f) la ricerca;

g) la didattica scolastica ed universitaria nei limiti ed in conformità alla normativa vigente in materia.

2. Sono di spettanza della professione di tecnico informatico:

a) tutte le attività consentite ai periti informatici ai sensi del comma 3;

b) il progetto di software di base;

c) il progetto di sistemi informatici hardware e software;

d) il supporto al sistema;

e) la progettazione concreta di basi di dati;

f) la progettazione di strumenti di sviluppo;

g) il controllo e la gestione di prestazioni di procedure e sistemi;

h) il controllo della sicurezza dei sistemi informatici.

3. Sono di spettanza della professione di perito informatico:

a) la rilevazione ed analisi di problemi applicativi informatici e lo studio delle relative soluzioni;

b) la progettazione di soluzioni organizzative ed informatiche ed in modo coordinato con le altre professionalità informatiche e non, rispettando le richieste del cliente;

c) la realizzazione di specifiche funzioni secondo le metodologie e le tecnologie ritenute idonee;

d) la verifica del risultato realizzato in corrispondenza alle analisi effettuate;

e) la progettazione logica di basi di dati;

f) la realizzazione di documentazione funzionale, organizzativa e tecnica;

g) lo sviluppo di microanalisi, disegno tecnico, programmi e procedure, compilazioni, assemblaggi e test.

4. Tenuto conto della rapida evoluzione del settore, le competenze di ciascuna professione possono essere aggiornate con deliberazione del consiglio nazionale. Tali modifiche devono essere approvate da tutti e tre i consigli degli ordini degli albi di cui all’articolo 2, comma 1.

12.07.2002 Spataro
Spataro


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