“Lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori della creazione, della produzione e dello sfruttamento. Anche se non sono necessari nuovi concetti in materia di protezione della proprietà intellettuale, si dovrebbe adattare e integrare le normative attuali sul diritto d’autore e sui diritti connessi per rispondere adeguatamente alle realtà economiche, quali le nuove forme di sfruttamento”.
Così recita il considerando 5 della direttiva 2001/29/CE, avente ad oggetto l’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione[1], in fase di attuazione in Italia.
Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse, secondo il considerando 9 del provvedimento, da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono da considerarsi essenziali per la creazione intellettuale.
“La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell'interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell'industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà”.
La direttiva riconosce altresì che autori, interpreti o esecutori, per poter continuare la loro attività creativa ed artistica, devono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, così come i produttori per poter finanziare tale creazione (considerando 10). Ciò in considerazione degli ingenti investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fotografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi su richiesta (on-demand).
Nel prosieguo verranno brevemente analizzate le disposizioni della direttiva europea sul diritto d’autore nella società dell’informazione, per accennare infine alla sua prossima attuazione in Italia.
Il provvedimento in esame si compone di quattro capi, oltre che di un corposo preambolo (considerando 1-61).
Il capo I (art. 1) enuncia l’obiettivo del provvedimento e ne disciplina il campo di applicazione; il capo II (artt. 2-5) regola i diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico, distribuzione e le relative eccezioni e limitazioni; il capo III (artt. 6-7) si occupa della tutela delle misure tecnologiche e delle informazioni sul regime dei diritti; il capo IV (artt. 8-15) contiene alcune disposizioni comuni.