"- VISTA la nota del Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio VII - Prot. N. 7/38002/8094 del 26 ottobre 1995, da cui si evince che i cosiddetti "giornali telematici" (videotel, televideo, audiotel, ecc.) non rientrano nella previsione di cui all'art. 28 della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 (che consente a coloro che non esercitano la professione di giornalista di essere iscritti nell'elenco Speciale quali direttori responsabili di periodici a carattere tecnico, professionale e scientifico) e, pertanto oltre ad essere sottoposti all'obbligo della registrazione di cui all'art. 5 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47, devono essere diretti esclusivamente da un giornalista iscritto all'Albo (professionista o pubblicista);"
GIORNALI TELEMATICI: SONO DA REGISTRARE IN TRIBUNALE
Roma, 12 ottobre 1995
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, riunitosi a Roma il 5-6 ottobre 1995, ha espresso all'unanimità il seguente
P A R E R E
sulla richiesta, inoltrata al Consiglio Nazionale dal Ministero di Grazia e Giustizia in data 10.5.1995, di interpretazione dell'art. 28 della legge n.69 del 3.2.1963, concernente l'applicabilità di detta norma anche ai giornali telematici.
F A T T O
Con lettera del 2.1.95, il Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise ha chiesto al Ministero di Grazia e Giustizia se fosse possibile iscrivere nell' Elenco Speciale il direttore responsabile del periodico ''Inatel - Servizi Telematici Inea'' che, a detta del richiedente, ha carattere tecnico-scientifico e tratterrà argomenti di carattere agricolo tramite Videotel.
Analogo quesito, con lettera del 24.4.95, ha posto al Ministero la Banca Commerciale Italiana, il cui direttore dell'Ufficio di Roma ha presentato al Consiglio interregionale del Lazio e del Molise richiesta di iscrizione nell'elenco speciale quale direttore responsabile del periodico "Comitlink", che tratterrà l'invio, tramite Videotel, di messaggi pubblicitari concernenti prodotti e servizi dell'azienda e di dati e notizie relativi ai rapporti in essere con la Banca stessa.
A seguito di dette richieste, il Ministero di Grazia e Giustizia, con la citata lettera del 10.5.95, ritenendo che la questione rivesta carattere generale, ha ritenuto opportuno acquisire il parere di questo Consiglio Nazionale.
D I R I T T O
L'art.28 della legge n.69 del 3.2.63 consente a coloro che non esercitano l'attività di giornalista di essere iscritti nell'Elenco Speciale quali direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.
Si tratta - è evidente - di una norma eccezionale, che contiene una deroga specifica al principio generale sancito nell'art.45 della legge professionale, secondo cui l'attività giornalistica è riservata ai giornalisti iscritti nell'albo professionale.
E' altresì evidente che, trattandosi di una norma eccezionale, la stessa non può essere estesa a fattispecie analoghe, dovendo trovare applicazione soltanto ai casi rigorosamente individuati dall'art.28.
Il quesito, quindi, è il seguente: i periodici "Inatel Servizi Telematici Inea" e "Comitlink", ammesso che abbiano l'effettiva natura di giornale telematico, possono essere annoverati tra le pubblicazioni a carattere tecnico, professionale o scientifico?
A parere di questa Commissione la risposta non può che essere negativa.
Manca, innanzitutto, il requisito relativo al contenuto della pubblicazione, che deve essere esclusivamente attinente ad una scienza, tecnica o professione. E non vi è dubbio che un giornale telematico può fornire le più svariate informazioni (di agricoltura, turismo, economia, ecc.) ed essere un mezzo di canalizzazione di notizie e indicazioni, di competenza esclusiva dei giornalisti.
Ma manca, soprattutto, il requisito relativo alla destinazione della pubblicazione, consistente nella sua esclusiva diffusione tra gli operatori di quella particolare scienza, arte o professione di cui tratta il periodico. Un giornale telematico, invece, può rivolgersi a una platea sterminata, e indiscriminata, di utenti.
IN CONCLUSIONE
questo Consiglio ritiene che i cosiddetti giornali telematici (Videotel, Televideo, Auditel, ecc.) non possano rientrare nella previsione di cui all'art.28 della legge n.69 del 3.2.1963 e, pertanto, oltre ad essere sottoposti all'obbligo della registrazione di cui all'art.5 della legge n.47 dell'8.2.48, debbano essere diretti esclusivamente da un giornalista iscritto all'albo (professionista o pubblicista).
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Stefano Gigotti)
(Mario Petrina)
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Collegati VideotelNon fu la circolare a distruggere Videotel, ma la sua lettura. Era il 1997
Levi insiste: Roc per tutte le imprese. Ma non dice che per iscriversi al Roc ci vuole un direttore responsabile. Questo fu la fine di videotel, vuole lo stesso per internet ? DDL Levi-Prodi editoria telematica: cosa possiamo fare e quali i parlamentari pro e contro. Il precedente con Videotel Ddl editoria: per Levi solo i professionisti nel Roc. Cosi' fini' Videotel Videotel Passigli Minitel Isdn Fido Baud Caro Garante della Privacy: quando si equiparo' videotel alla stampa lo si uccise. Non lo chieda per il web.
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