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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9284 documenti.

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Computer Crimes 16.07.2001    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Tv via satellite e pic-cards pirata

Tv via satellite e pic-cards pirata - Depenalizzazione ex d.lgs. 373/00 - Tribunale di Torino, Sentenza 17 febbraio

- 30 marzo 2001 (con nota di Daniele Minotti)


Spataro

 

T

Tribunale di Torino, Sezione V Penale, in composizione monocratica, Sentenza 17 febbraio - 30 marzo 2001 (con nota di Daniele Minotti)

N. 35150/97 N. 4105/00

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO QUINTA SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torino, Quinta Sezione Penale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F. Bertinetti alla udienza del 17.2.2001 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di 1. B. P. (OMISSIS)

2. C. A (OMISSIS)

3. L. F. (OMISSIS)

4. N. G. (OMISSIS)

- tutti liberi presenti -

IMPUTATI

B. A) reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., art. 171 bis L. 633/41, in relazione all'art. 11 L. 422/93, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, a fini di lucro, importava, vendeva e deteneva a scopo commerciale, mezzi che consentono o facilitano la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione delle trasmissioni televisive in forma codificata, via cavo o via satellite; in particolare: 1) software e codici per la programmazione delle "cards" pirata indicate nel capo G); 2) n. 14 PIC card a 2 microcontrollori PIC 16C84 Microchip; 3) n. 5 PIC card a 2 microcontrollori PIC 16C84 Microchip a montaggio superficiale; 4) n. 7 PIC card ad 1 microcontrollore PIC 16C84 Microchip; 5) n. 3 PIC card ad 1 microcontrollore PIC 16C84 Microchip a montaggio superficiale; 6) n.1 battery card tipo BPSC Euro con processore Dallas; 7) n. 1 PIC card ad 1 microcontrollore PIC 16C57 Microchip; 8}n. 1-battery card tipo CARD MATE 3 con processore Dallas; 9) n. 4 SELF CARD ver. 2.0.; 10) n. 2 Wafer card; 11) n.1 Red Hot Pic card; 12) n. 2 interfacce SEASON 13) n.1 decoder SI S 14) n. 2 floppy disk contenenti: - software per la programmazione dei PIC 16C84 necessari alla realizzazione della smart card pirata; - codici per il funzionamento delle smart card con î sistemi D2-MAC e VIDEOCRYPT 2 - programmi per la decriptazione dei canali codificati in D2-MAC; - programmi per la decriptazione dei canali codificati in videocrypt 1 15) n.1 PIC CARD indicata nel capo S). Accertato in Torino, nell'ottobre/novembre 1996, in data prossima al 25/11/97 ed al 10/5/98.

B) reato di cui agli arti. 81 cpv., 615 quater c.p., perché, con più azioni esecutive dì un medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un profitto, abusivamente si procurava gli elementi hardware e software di cui al capo A, nn. 2) a 14), e consegnava a L. F. gli elementi di cui al capo A), n. 1), ed a P. F. gli elementi di cui al capo A), n. 15, tutti mezzi idonei all'accesso alle trasmissioni televisive in forma codificata, sistemi telematici protetti da misure di sicurezza. Accertato in Torino. nell'ottobre/novembre 1996, in data prossima al 25/11/97 ed al 10/5/98.

C) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 617 quinquies c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante gli strumenti indicati nel capo A), nn. 2 - 14, e, pertanto, fuori da casi consentiti dalla legge, installava apparecchiature atte ad intercettare le comunicazioni relative al sistema telematico delle trasmissioni televisive in forma codificata. Accertato in Torino nell'ottobre/novembre 1996, in data prossima al 25/11/97 ed al 10/5/98.

C. D) reato di cui all'art. 171 bis L. 633/41, in relazione all'art. 11 L. 422/93, perché, a fini di lucro, importava e deteneva a scopo commerciale, mezzi che consentono o facilitano a rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione delle trasmissioni televisive in forma codificata, via cavo o via satellite; in particolare: - n. 1 PIC card a 2 microcontrollori PIC 16C84 Microchip a montaggio superficiale; - n. 4 PIC card ad 1 microcontrollore PIC 16C84 Microchip; - n. 4 PIC card ad 1 microcontrollore PIC 16C84 Mícrochip a montaggio superficiale; - n. 2 battery card tipo BPSC Euro con processore Dallas; - n. 8 Wafer card In Torino l'11.12.97

E) reato di cui all'art. 615 quater c.p., perché, al fine di procurarsi un profitto, abusivamente si procurava gli elementi hardware e software di cui al capo D), mezzi idonei all'accesso alle trasmissioni televisive in forma codificata, sistemi telematici protetti da misure di sicurezza. Accertato in Torino l'11.12.97

F) reato di cui all'art. 617 quinquies c.p. perché, mediante gli strumenti indicati nel capo D) e, pertanto, fuori dai casi consentiti dalla legge, installava apparecchiature atte ad intercettare le comunicazioni relative al sistema telematico delle trasmissioni televisive in forma codificata. Accertato in Torino l'11.12.97

L. G) reato di cui all'art. 648 c.p., perché, al fine di trarre profitto e conoscendone la provenienza delittuosa, acquistava e riceveva da B. P., software e codici per la programmazione delle "cards" pirata, mezzi idonei all'accesso a sistemi telematici protetti da misure di sicurezza, ed in particolare alle trasmissioni televisive in forma codificata, nonché mezzi che consentono o facilitano la rimozione arbitraria e l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione delle trasmissioni televisive, in forma codificata, provento dei delitti di cui agli artt. 171 bis L. 633/41, in relazione all'art. 11 L. 422/93, e 615 quater c.p. In Torino nell'ottobre e novembre 1996.

H) reato di cui all'art. 171 bis L. 633/41, in relazione all'art. 11 L. 422/93, perché, a fini di lucro, distribuiva e deteneva a scopo commerciale, mezzi che consentono o facilitano la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione delle trasmissioni televisive in forma codificata, via cavo o via satellite; in particolare: 1) n. 16 Wafer Cards; 2) programmatore per card ISO 7816; 3) programmatore per Pic Cards e Wafer Cards; 4) n. 7 programmatori per Pic Cards; 5) n. i decoder analogico per decodifica sistema Sjster 6) floppy disk identificato con l'etichetta "Telecomms Sorgenti" contenente codici software per programmare i sistemi di decodifica dei canali satellitari; 7) floppy disk contenente software per la programmazione dei microprocessori PIC e codici per decifrare segnali televisivi satellitari criptati, in particolare codici per la decifratura in standard EUROCRYP. Accertato in Bollengo e Palazzo C.se il 27.6.98.

I) reato di cui all'art. 615 quater c.p., perché, al fine di procurarsi un profitto, abusivamente si procurava gli apparecchi di cui al capo H), mezzi idonei all'accesso alle trasmissioni televisive in forma codificata, sistemi telematici protetti da misure di sicurezza. Accertato in Bollengo e Palazzo C.se il 27.6.98

L) reato di cui all'art. 617 quinquies c.p., perché, mediante gli strumenti indicati nel capo H), e, pertanto, fuori da casi consentiti dalla legge, installava apparecchiature atte ad intercettare le comunicazioni relative al sistema telematico delle trasmissioni televisive in forma codificata. Accertato in Bollengo e Palazzo C.se il 27.6.98.

(OMISSIS)

N. P) reato di cui all'art. 171 bis L. 633/41 n relazione all'art. 11 L. 422/9, perché, a fini di lucro, importava e deteneva a scopo commerciale mezzi che consentono o facilitano la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione delle trasmissioni televisive in forma codificata, via cavo o via satellite; in particolare: - n. 1 PIC card a 2 microcontrollori PIC 16C84 Microchip a montaggio superficiale; - n. 17 PIC card ad 1 microcontrollore PIC 16C84 Microchip; - n. 2 PIC card ad 1 microcontrollore PIC 16C84 Microchip a montaggio superficiale; - n. 3 card denominate "Roby card" con processore Intel 85C31 e memoria Eprom; - n. 2 Wafer card; In Torino l'11.12.97

Q) reato di cui all'ara. 615 quater c.p., perché, al fine di procurarsi un profitto, abusivamente si procurava gli elementi hardware e software di cui al capo P), mezzi idonei all'accesso alle trasmissioni televisive in forma codificata, sistemi telematici protetti da misure di sicurezza. Accertato in Torino l'11.12.97

R) reato di cui all'art 617 quinquies c.p. perché mediante gli strumenti indicati nel capo P) e, pertanto, fuori da casi consentiti dalla legge, installava apparecchiature atte ad intercettare le comunicazioni relative al sistema telematico delle trasmissioni televisive in forma codificata. Accertato in Torino, l'11/12/97

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott. Calice e degli avv.ti MAIONCHI, MODA (anche in rappresentanza del codifensore avv. SPINELLI), FIORE e CASTELLINO (anche in rappresentanza del codifensore PELLERINO). Le parti hanno concluso come segue: P.M.: assolversi gli imputati da tutti i reati loro ascritti perché il fatto non è previsto dalla legge come reato DIFESA L. e DIFESA B.: si associano alle richieste del P.M. DIFESA C.: assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste; in subordine accogliersi la richiesta del P.M. irrogando la sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs. 373/2000 nell'entità minima prevista. DIFESA N.: assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste, in subordine perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le attuali contestazioni riguardano tutte l'acquisizione, la detenzione e l'installazione, da parte degli imputati, di apparecchiature e strumenti idonei ad eludere i sistemi di protezione alle trasmissioni televisive in forma codificata. Il D. Lgs. 15.11.2000 n. 373, di attuazione della Direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato, ha di fatto depenalizzato le condotte contestate, sottoponendole a sanzione amministrativa. Ed, invero: - l'art. 6 del decreto legislativo citato punisce con sanzione amministrativa "chiunque pone in essere una delle attività illecite di cui all'art. 4"; - l'art. 4 dello stesso decreto legislativo comprende, tra le attività illecite ivi elencate, l'importazione, la distribuzione, la vendita, ovvero il possesso a fini commerciali (comma 1 lett. a), nonché l'installazione (comma 1 detto b) "di dispositivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera g)"; - l'art. 1, comma 1, lettera g) consegna la definizione di "dispositivo illecito", espressione con la quale si intende ogni "apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati alfine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile senza l'autorizzazione del fornitore del servizio"; - l'art. 1, comma 1, lettera a) comprende nella nozione di "servizio protetto", sia il "servizio ad accesso condizionato", sia il "servizio di accesso condizionato", laddove nei servizi ad accesso condizionato sono comprese le "trasmissioni televisive, cioè le trasmissioni via cavo o via radio anche via satellite di programmi televisivi destinati al pubblico" (art. 1, comma 1, lettera b) n. l}; - i dispositivi di cui trattano i capi di imputazione, in quanto idonei ad eludere i sistemi di protezione alle trasmissioni televisive criptate ed a consentire, quindi, l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto senza l'autorizzazione del fornitore, rientrano nella definizione dei dispositivi illeciti di cui all'art. 1, comma 1, lett. g) D. Lgs. 373/00, vietati dall'art. 4 e sanzionati amministrativamente dall'art. 6 stesso decreto. Si impone, a questo punto, l'accoglimento della richiesta del P.M. di assoluzione di tutti gli imputati perché, a norma dell'art. 2 comma 2 c.p., nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato ed essendo del tutto irrilevante, ai fini che qui interessano, la circostanza che la L. 18.8.00 n. 248, entrata in vigore meno di tre mesi prima della pubblicazione del D. Lgs. 373/00, introducendo l'art. 171 octies L. 22.4.1941 n. 633, abbia offerto un segnale di maggior severità nella considerazione delle condotte dirette alla abusiva rimozione di sistemi dì protezione, prevedendo specificamente come delitto e sanzionano con pena congiunta la detenzione e l'installazione di "di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso" condizionato effettuate visi etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale". Né può essere accolta la richiesta avanzata da alcuni difensori di assoluzione degli imputati perché il fatto non sussisté. Sul punto si osserva che, per quanto l'art. 129 c.p.p. non regoli espressamente il concorso processuale tra varie formule di assoluzione nel merito, allorché ricorra tale caso occorre adottare la formula più liberatoria, per il principio generale del favor rei, che trova manifesta applicazione nel secondo comma dell'art. 129 c.p.p. Va tuttavia rilevato che, come insegna la giurisprudenza della Suprema Corte, "tutta la tematica del concorso processuale di formule di proscioglimento per sua stessa natura presuppone la equivalenza probatoria fra le stesse formule, ovverosia la eguale possibilità degli esiti processuali, giacché il problema del concorso tra le formule non si porrebbe nemmeno se una fosse stila dall'evidenza probatoria e l'altra non fosse assistita dalla stessa evidenza". Di conseguenza "quando il fatto non è più previsto dalla legge come reato, sia in seguito a pura e semplice abolitio criminis, sia in seguito alla trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo, il giudice è tenuto a verificare se allo stato degli atti non risulti già evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato" (così Cass., Sez. III, 28.2.1998 n. 2640, Brandimarte; e Cass., Sez. III, 6.10.1993 n. 9096, Steinhauslin). Nell'attuale processo l'attività istruttoria dibattimentale si è limitata all'acquisizione della consulenza tecnica del P.M. e della documentazione prodotta dalle parti ed all'esame dell'ispettore di P.G. Todesco Gianfranco, che ha seguito gran parte delle indagini. Da nessuna di queste risultanze processuali emerge con evidenza l'insussistenza dei fatti contestati, non essendo certo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione che parte dei dispositivi in contestazione sono stati acquistati con regolare fattura, o che alcune riviste specializzate contengono inserti pubblicitari di cards programmabili analoghe a quelle in sequestro e del relativo programmatore. Per altro verso, deve ritenersi che le condotte contestate agli imputati siano riconducibili ai delitti contestati, posto che: - il materiale sequestrato (o almeno parte di esso) è utilizzabile per la decripatazione di canali televisivi protetti trasmessi via satellite (come si evince dalla perizia e dalla consulenza tecnica agli atti); - anche prima della modica apportata dalla legge 248/00 le trasmissioni in forma codificata, effettuate a mezzo di impianti di diffusione via cavo o via satellite, erano in ogni caso protette ai sensi dell'art. 171 bis L. 22.4.1941 n. 633, a norma dell'art. 11 D.L. 27.8.1993 n. 323, convertito con modificazioni in L. 27.10.1993 n. 422; - i segnali delle trasmissioni televisive di cui trattasi sono inviate con una procedura di tipo informatico, attraverso elaboratori di dati provvisti di software appositamente predisposti che codificano e decodificano il segnale utilizzando particolari chiavi dì lettura (algoritmi o codici) e atte sotto collegati tra loro per consentire la ricezione in forma intelligibile. E' quindi plausibile che il complesso delle trasmissioni televisive di cui qui si tratta costituisca un sistema telematico, come sostenuto dall'accusa e dai suoi consulenti, e come autorevolmente ha confermato, nell'ambito dì questo stesso procedimento, la Corte dì Cassazione (Sez. V, C.C. 2.7.1998 n. 4389), che ha respinto il ricorso presentato sul punto dal difensore dell'imputato N., confermando nella sostanza il decreto di sequestro del materiale oggetto della contestazione.

Nella fattispecie la condotta degli imputati si è esaurita prima della entrata in vigore della norma depenalizzante, sicché deve escludersi non solo l'applicabilità della sanzione penale, ma anche di quella amministrativa. Invero, a norma dell'art. 1 L. 689/81 "nessuno può essere assoggettato ad una sanzione amministrativa se non in forza di una legge che sia entrata, in vigore prima della commissione della violazione". Si tratta di una disposizione avente carattere generale, che deve necessariamente trovare applicazione in mancanza di una disposizione transitoria, analoga a quella di cui all'art. 41 L. 689/81, la cui operatività è limitata agli illeciti depenalizzati con la legge stessa (v. Cass., S.U., 27.6.1994 n. 7394, Mazza).

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve gli imputati perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Torino, 17.2.2001

Il Giudice Felicita Bertinetti

Depositata in Cancelleria il 30/3/01

16.07.2001 Spataro
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