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Editoria 08.02.2001    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Relazione tecnica PROGETTO DI LEGGE - N. 6946

"Il presente disegno di legge è accompagnato dallo stanziamento complessivo per il triennio 2001-2003, di lire 164,4 miliardi"
Valentino spataro

 

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PROGETTO DI LEGGE - N. 6946

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Premesse

Il presente disegno di legge è accompagnato dallo stanziamento complessivo per il triennio 2001-2003, di lire 164,4 miliardi (somma risultante dalla riduzione complessiva dello stanziamento esistente di lire 150 miliardi annue) a valere sulla autorizzazione di spesa iscritta in bilancio ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, unità previsionale di base 3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - capitolo 2714, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000). L'ulteriore spesa di 6 miliardi di lire per gli istituti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 (sostegno alle testate per gli italiani nel mondo) nonché la copertura di 5 miliardi di lire necessaria per la perdita di gettito derivante all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il trasferimento contributivo dei giornalisti pubblicisti all'INPGI fa capo in via strutturale alle disponibilità residuali dello stanziamento di cui all'articolo 16. A decorrere dal primo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge, poi, partirà la graduale riduzione (20 per cento il primo anno ed ulteriore 20 per cento per gli anni successivi) fino alla abrogazione, il quinto anno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge, dei contributi di cui all'articolo 3 ed all'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250. La disponibilità per l'erogazione dei contributi si riduce pertanto a lire 109,6 miliardi per il primo anno, a lire 82,2 per il secondo anno e a lire 54,8 per il terzo: la parte residua che non può eccedere i 27,4 miliardi di lire per il primo anno, i 54,8 miliardi di lire per il secondo anno e gli 82,2 miliardi di lire per il terzo anno, è destinata a finanziare le nuove provvidenze di cui al presente disegno di legge.

La copertura è così determinata per le varie norme di spesa:

articolo 3, comma 2: aumento di lire 2 miliardi per i contributi di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

articolo 3, comma 3: lire 4 miliardi per i giornali teletrasmessi.

Articolo 5. Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale

Le modalità di finanziamento del Fondo sono regolate all'articolo 5, comma 2, e sono costituite:

a) dalle risorse destinate a tale fine sul bilancio dello Stato, dal contributo dell'1 per cento trattenuto sull'ammontare di ciascun beneficio concesso, nonché dalle somme disponibili, alla data di entrata in vigore della legge, sul Fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, abrogato dall'esaurimento delle procedure già in corso concernenti gli interessi per le concessioni già effettuate;

b) in aggiunta a tali risorse, per il triennio 2001-2003, è autorizzata la complessiva spesa di lire 50,9 miliardi, di cui lire 7,9 miliardi per il 2001, lire 24,3 miliardi per il 2002 e lire 18,7 miliardi per il 2003.

Essendo le somme in oggetto collegate alla istituzione di un Fondo presso al Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 5, comma 1) la suddetta dotazione deve intendersi come limite massimo di spesa per ciascun esercizio finanziario con una progressione continua calcolata in relazione alla definizione e alla presentazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 4, da parte delle imprese editrici. In relazione alla operatività del Fondo va precisato che questo opera come contributo in conto interessi (articolo 5, comma 1) e come contributi in conto canone nel caso di ricorso alla locazione finanziaria dei progetti (articolo 5, comma 5).

Vi sono, poi, due limiti alla concessione delle quote di contributo a valere sul Fondo:

1) accantonamento di una quota del 5 per cento del Fondo per le imprese che, nell'anno precedente a quello del finanziamento, hanno presentato un fatturato non superiore a 5 miliardi di lire (articolo 5, comma 6), e di una ulteriore quota del 5 per cento alle imprese impegnate in progetti di particolare rilevanza per la diffusione della lettura e per la diffusione di prodotti in lingua italiana all'estero (articolo 5, comma 6);

2) una quota del 10 per cento del Fondo è destinata a progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio per le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti e di poligrafici.

Limiti al finanziamento:

1) la spesa per la realizzazione dei progetti è ammessa nella misura non eccedente il 90 per cento delle spese previste nei progetti - ivi comprese le spese di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e le spese relative al fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al 40 per cento della quota massima finanziabile: nel caso di finanziamento a cooperative di cui all'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, la quota finanziabile è pari al 100 per cento delle spese (comma 8);

2) l'ammontare del contributo è pari al 50 per cento degli interessi sull'importo ammesso al contributo medesimo (comma 10).

Articolo 8. Credito di imposta

L'articolo 8 prevede la concessione di un credito di imposta pari al 3 per cento degli investimenti effettuati in un anno ai fini di nuove produzioni editoriali od in attuazione di programmi di ristrutturazione economico-produttiva definiti in dettaglio nello stesso articolo. Tale credito di imposta è concesso nel periodo di imposta in cui è effettuato l'investimento ed in ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi. Si prevede una perdita di gettito conseguente al credito di imposta per anno per cinque anni pari a lire 11 miliardi per il primo anno, lire 22 miliardi per il secondo anno e lire 55 miliardi per il terzo anno. La valutazione del minor introito del terzo anno è indicata nella misura massima corrispondente al quinto anno, secondo la normativa contabile in vigore. Da un'elaborazione dei dati dei modelli 760 presentati per l'anno di imposta 1995 sono stati ricavati, con riferimento all'editoria, investimenti realizzati pari a circa lire 1.310 miliardi. Il dato si riferisce a quanto dichiarato, da parte dei soggetti esercenti attività editoriale (modello 760 del 1995), nel prospetto per la determinazione del reddito reinvestito (decreto-legge n. 357 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 489 del 1994, articolo 3 - cosiddetta "legge Tremonti") e rappresenta esattamente l'ammontare complessivo degli investimenti dell'anno in beni strumentali nuovi materiali ed immateriali. Al fine di un riscontro sono stati, inoltre, utilizzati i dati cumulativi Mediobanca su 1740 società italiane da cui risulta per il 1995, nel settore in esame, un ammontare di investimenti tecnici lordi di circa lire 330 miliardi. Se si rapporta il fatturato delle società Mediobanca (lire 9.000 miliardi) con il fatturato complessivo del settore editoria ricavato dalle dichiarazioni IVA (lire 34.000 miliardi) si ottiene un peso percentuale del 26 per cento rispetto all'intero mondo dell'editoria. Sulla base di tale proporzione si ottiene, infine, un ammontare degli investimenti tecnici lordi nell'intero settore pari a circa lire 1.270 miliardi, analogo a quello ricavato dalle dichiarazioni dei redditi. La stima si riduce a lire 490 miliardi se dall'intero settore dell'editoria vengono enucleati soltanto gli investimenti riconducibili alle attività relative alle edizioni di libri (codice ISTAT 22.11.0), alle edizioni di giornali (codice ISTAT 22.12.0), alle edizioni di riviste e periodici (codice ISTAT 22.13.0), alle altre edizioni, ivi compresi i prodotti multimediali, (codice ISTAT 22.15.0) ed alla stampa di giornali (codice ISTAT 22.21.0) così come previsto dal comma 2 dell'articolo 8 in esame. Prendendo in considerazione la base dati ISTAT sugli investimenti fissi lordi per branca produttrice, si evince che il peso degli impianti, macchine ed attrezzature sul totale degli investimenti lordi è pari a circa il 75 per cento. Per escludere gli investimenti in beni immobili <(articolo 8, comma 2, lettera a)> viene, di conseguenza, applicata tale percentuale al settore dell'editoria ottenendo un ammontare degli investimenti, su cui calcolare il beneficio proposto, pari a circa lire 365 miliardi. Per determinare l'entità degli stessi investimenti sulla base delle risultanze dei modelli 750 è stato prudenzialmente utilizzato il rapporto percentuale (pari al 3 per cento) tra gli investimenti dichiarati in questa tipologia di modello, con riferimento alle cinque attività già citate, e quelli risultanti dalla dichiarazione 760. L'incidenza dei dati contenuti nei modelli 740 è stata ritenuta trascurabile. L'ammontare complessivo degli investimenti oggetto dell'agevolazione viene stimato pari a circa 365+ (365 x 3 per cento) = lire 376 miliardi. Calcolando il 3 per cento su tali investimenti si ricava che il credito di imposta relativo al primo anno sarebbe pari a circa lire 11 miliardi. Nell'ipotesi prudenziale di un andamento costante nel tempo degli investimenti, considerando il meccanismo di concessione del credito di imposta che si protrae per quattro periodi di imposta successivi a quello dell'iniziale investimento, trascurando l'eventuale effetto incentivante dell'agevolazione, si stima, in accordo con quanto indicato nel testo del disegno di legge, una perdita di gettito, nei primi cinque anni, come esposto di seguito:

2001: -11; 2002: -22; 2003: -33; 2004: -44; 2005: -55.

La copertura finanziaria delle predette minori entrate viene assicurata per lire 11 miliardi per l'anno 2001 e per lire 55 miliardi fin dall'anno 2002.

Articolo 9. Trattamento straordinario di integrazione salariale

La disposizione è diretta ad estendere il trattamento straordinario di integrazione salariale ai pubblicisti ed ai praticanti nonché ai giornalisti professionisti dei periodici (introdotti nella tutela INPGI dall'articolo 35, primo comma, della legge n. 416 del 1981, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera a), del presente disegno di legge. Il maggior onere è così valutabile. In base ai dati ufficiali dell'INPGI nell'anno 1998 hanno usufruito del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) 251 giornalisti dipendenti dei quotidiani per un costo totale di lire 1 miliardo e 848 milioni. Risultando la popolazione dei quotidiani di 5.208 unità, emerge che il numero dei beneficiari è stato circa il 5 per cento, al costo individuale di lire 7 milioni e 400.000 lire. Applicando la percentuale del 5 per cento ai circa 2.000 pubblicisti dei quotidiani e periodici ed ai circa 1.500 giornalisti professionisti dei periodici, dovrebbero risultare beneficiari del trattamento presso l'INPGI circa 175 soggetti, per un costo complessivo annuo di circa 1,3 miliardi di lire.

Articolo 11. Prepensionamenti

Le disposizioni proposte ribadiscono sostanzialmente la normativa vigente; pertanto non si rilevano effetti finanziari aggiuntivi alla gestione dell'INPGI. Articolo 12. Iscrizione pubblicisti all'INPGI

La disposizione dà la possibilità ai giornalisti pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica di optare dall'iscrizione all'INPS a quella previdenziale all'INPGI. Nell'ipotesi che i soggetti interessati risultino essere circa 500 unità, le minori entrate per l'INPS sono così valutabili. Il relativo monte retributivo ammonta a circa 15 miliardi di lire (retribuzione annua individuale di circa lire 30 milioni). Trasferendo all'INPGI l'imposizione contributiva di tale monte retributivo, si stima una perdita di gettito per l'INPS di circa 5 miliardi di lire. Le norme contenute negli articoli 9, 10 e 11 comportano oneri per l'INPGI pari a 1,3 miliardi di lire, cui si fa fronte con le maggiori entrate derivanti all'Ente dall'articolo 12. Per quanto attiene all'INPS l'effetto di onerosità è valutato in circa lire 5 miliardi annue, che trova copertura nella riduzione di spesa iscritta a bilancio di cui all'articolo 16.

Articolo 13. Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti

La norma prevede l'istituzione di un Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti con una autorizzazione di spesa pari a lire 8,5 miliardi annue (comma 5). Si tratta di un intervento connesso alle finalità della CIGS per giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, da imprese editrici di periodici nonché da agenzie di stampa a diffusione nazionale, i quali presentino le dimissioni in costanza del rapporto di lavoro ed abbiano almeno cinque anni di servizio aziendale. L'onere di copertura è calcolato ipotizzando la corresponsione di 80 trattamenti all'anno per ciascuno dei prossimi cinque anni (e calcolando per ogni trattamento lire 80 milioni di indennità, derivanti dall'importo medio retributivo di lire 4,437 milioni x 18 mensilità), e prevedendo l'ulteriore copertura di lire 2 miliardi. Gli interventi di sostegno finanziati con il Fondo sono concessi anche cumulativamente ma è stato comunque previsto un limite al finanziamento dei progetti con le caratteristiche di cui al comma 4, lettera a), (riqualificazione dei giornalisti per l'attività informativa dei mass media) pari a lire 20 milioni.

Frontespizio Relazione Testo articoli

08.02.2001 Valentino spataro



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